Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13475 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARMO PIETRO s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante geom. M.P., elettivamente domiciliato in

Roma, in Via Barberini n. 3 c/o avv. Mazzarelli Vito, nello studio

dell’avv. Scianandrone Vincenzo, che la rappresenta e difende, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANDRIA, in persona del sindaco p.t., autorizzato a stare in

giudizio con Delib. G.M. 17 gennaio 2005, n. 9 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Cicerone n. 28, presso l’avv. MANZO

Tommaso, rappresentato e difeso, dall’avv. Bagnoli Alberto, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, 2A sez. civ., n.

1203/03, del 27 maggio – 9 dicembre 2003;

Udita, all’udienza del 4 maggio 2010, la relazione del Cons. Dott.

FORTE Fabrizio;

Uditi l’avv. Aloisio, per delega, per il controricorrente, e il P.M.

Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per la inammissibilita’ o

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trani aveva accolto la opposizione del Comune di Andria a decreto ingiuntivo per il pagamento di capitali e interessi a M.P., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, per la esecuzione di opere stradali per conto di detto ente locale, in quanto la clausola n. 11 dell’appalto concluso dalle parti il (OMISSIS), espressamente negava il pagamento degli interessi dal committente, per cui tali accessori non dovuti non potevano essere oggetto di ingiunzione. Il gravame del M. contro tale sentenza era respinto dalla Corte d’appello di Bari con pronuncia del 10 maggio 1995, in cui si era negato fosse necessaria la specifica approvazione della clausola di cui sopra, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, non potendosi qualificare “vessatoria” tale clausola predisposta da un ente la cui natura pubblica era incompatibile con l’applicazione di detta norma nei rapporti contrattuali dei privati con una parte pubblica.

Il ricorso per Cassazione del M. avverso la sentenza di appello che precede e’ stato accolto con sentenza di questa Corte del 17 giugno 1998 n. 6043, che ha ritenuto applicabile l’art. 1341 c.c. alla concreta fattispecie e quindi necessaria l’approvazione specifica, con la sottoscrizione, della indicata clausola n. 11, dall’impresa, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Bari, perche’ fosse accertato se la clausola in concreto inserita nell’appalto ad evidenza pubblica concluso dalle parti, fosse “per adesione” e se, nella specie, essa integrasse una condizione generale di contratto e quindi avesse bisogno di una specifica approvazione scritta.

Con atto di riassunzione la Marmo Pietro s.r.l., cessionaria da M.P. dell’azienda individuale e dei crediti di lui, senza cenno alcuno all’approvazione della cessione dei rapporti in suo favore dal Comune di Andria, chiedeva di dichiarare nulla la clausola n. 11 gia’ citata perche’ vessatoria e non specificamente approvata e rigettasse quindi l’opposizione a decreto ingiuntivo da parte del Comune.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 9 dicembre 2003, ritenuto che nella fattispecie vi era stata una successione a titolo particolare, che imponeva che il giudizio fosse proseguito dalla parte originaria cedente dell’impresa, ha escluso che la societa’ di capitali che agiva quale avente causa fosse legittimata a riassumere il giudizio e a insistere nell’azione di pagamento, iniziata dal suo dante causa persona fisica, unica parte dei pregressi gradi di causa.

Per la cassazione di tale sentenza mai notificata, propone ricorso di un unico articolato motivo il 3 gennaio 2005 la Marmo Pietro s.r.l., cui resiste, con controricorso illustrato da memoria il Comune di Andria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 e 345 c.p.c. e per inadeguata, omessa, o erronea motivazione su punto decisivo della controversia in ordine alla mancanza della legittimazione a riassumere la causa dopo la cassazione e in sede di rinvio, della Marmo Pietro s.r.l., cessionaria dei crediti di P.M. in proprio. Invero, ad avviso della ricorrente, in ragione della ratio dell’art. 111 c.p.c., che attua il principio di regola rilevante in sede processuale della coincidenza tra parti sostanziali dei rapporti controversi e parti processuali, effettivamente e’ in genere il cedente degli stessi rapporti che prosegue la causa da lui iniziata, nella quale puo’ pero’ sempre intervenire anche il cessionario e dalla quale, con il consenso delle altre parti, il cedente stesso puo’ essere pure estromesso dal giudice. Ad avviso della ricorrente, quando il processo, come nel caso, e’ riassunto dal successore a titolo particolare, senza obiezioni di controparte, la ratio della norma e’ rispettata e, in mancanza di tempestiva opposizione del Comune di Andria come nella fattispecie, la causa poteva essere proseguita, non potendosi rilevare di ufficio il difetto di legittimazione processuale del successore a titolo particolare.

Avendo la ditta Marmo Pietro ceduto tutti i suoi rapporti alla societa’ ricorrente in riassunzione, alla data di quest’ultima, essa era inesistente come impresa individuale e, qualora si voglia escludere l’estinzione di quest’ultima impresa, poteva solo essere disposta l’integrazione del contraddittorio verso detta persona fisica, sussistendo una omessa motivazione su tale punto decisivo della controversia della estensione del contraddittorio al cedente.

Il comune di Andria deduce di avere eccepito la inammissibilita’ della riassunzione con la comparsa di costituzione e risposta al cui contenuto si era riportato in corso di causa, precisando poi la sua deduzione con la conclusionale, ai sensi dell’art. 190 c.p.c. nella previgente versione.

In ogni caso, la carenza di legittimazione (processuale e/o sostanziale) e’ sempre rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ed esattamente la Corte di merito ha rilevato tale difetto del concreto potere di agire e di stare in giudizio, non essendo la societa’ che ha agito in riassunzione la persona fisica che aveva partecipato al pregresso processo per tre gradi di causa e potendo dubitarsi della esistenza della stessa cessione del preteso credito di controparte, che sarebbe stato trasferito, mentre ancora pendeva il processo su di esso e senza richiesta di approvazione dalla stazione appaltante alla ricorrente in riassunzione.

Deve poi rilevarsi che la pretesa estinzione della ditta Marmo Pietro, con atto di cessione del 3 novembre 1991, avrebbe dovuto impedire anche la proposizione dell’appello nel 1993 e del ricorso per Cassazione del 1995 dallo stesso cedente che in sede di riassunzione dopo la cassazione e’ stato invece sostituito dal cessionario, per cui, anche per tale profilo, il ricorso di controparte non puo’ che ritenersi infondato.

Infine il controricorrente deduce la tardivita’ della riassunzione ostativa alla prosecuzione del processo, da ritenere estinto perche’ iniziato nel termine da un soggetto che non era quello in causa negli stati e gradi precedenti e risultava sostituito dal altra parte non qualificabile come legittimata a riassumerlo e per cui il comune conferma l’eccezione del difetto di legittimazione attiva di cui sopra gia’ reiteramente proposta in sede di riassunzione.

2. Questa Corte ritiene corretta la decisione impugnata, di cui deve modificarsi la motivazione che sembra ritenere mancante la legittimazione processuale della societa’ ricorrente in riassunzione in motivazione, ma rimane generica nel dichiarare “il difetto di legittimazione attiva della Marmo Pietro s.r.l.”, senza precisare che la ricorrente non era legittimata in sostanza e non sul piano meramente processuale, per non essere stata mai parte nelle fasi e gradi precedenti dello stesso processo. Questa Corte, invero, non puo’ che aderire alle numerose pronunce di legittimita’ che hanno riconosciuto la legittimazione ad impugnare o a riassumere il processo ovvero a resistere in ogni fase anche del successore a titolo particolare nel rapporto controverso, senza la necessita’ della partecipazione o dell’intervento del dante causa di lui, originaria parte della causa (Cass. 29 luglio 2009 n. 17679, 9 giugno 2004 n. 10902, 3 giugno 1993 n. 6220).

La parte cedente del rapporto puo’ anche essa sempre proseguire e riassumere da sola la causa, con legittimazione della cessionaria comunque ad intervenire ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (Cass. 22 ottobre 2009 n. 27424).

I principi enunciati non escludono la necessaria sussistenza della legittimazione sostanziale della parte che agisce in riassunzione, che nella fattispecie non risulta chiarita, non emergendo se la s.r.l. Marmo Pietro abbia dedotto di essere cessionaria dei rapporti di M.P. anche con l’assenso o l’adesione del Comune di Andria, consentendo di accertare e dichiarare sulla base della mera prospettazione la legittimazione sostanziale, che deve quindi ritenersi denegata correttamente in sede di merito. Esattamente quindi si e’ di ufficio rilevato il difetto di legittimazione sostanziale della societa’ a responsabilita’ limitata in cui si e’ trasformata la impresa individuale del M., non essendo neppure dedotto da essa, anche nel ricorso in riassunzione,che la cessione dei rapporti e crediti oggetto di causa sia avvenuta con il consenso dell’ente locale, che e’ soggetto pubblico, la cui approvazione e’ necessaria per dar luogo alla successione a titolo particolare nel rapporto. Come di recente rilevato da questa Corte (Cass. 19 gennaio 2010 n. 792), infatti, “in caso di successione a titolo particolare nel rapporto controverso, qualora la vicenda riguardi un appalto con la P.A. ricompreso in un ramo d’azienda oggetto di conferimento in favore di una societa’, la prova dell’avvenuta successione deve riguardare oltre che il conferimento del ramo d’azienda e l’inclusione in questo del detto contratto, anche l’avvenuta effettuazione della comunicazione di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 35, comma 1 secondo le modalita’ di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attesa la indefettibilita’ di tale adempimento per l’efficacia della cessione nei confronti della P.A.”.

Tale principio si rapporta a quello vincolante anche per i rapporti di appalto anteriori a quelli di cui alle leggi sopra citate, come presumibilmente era quello oggetto di causa, in base al quale nessuna cessione dei crediti e dei rapporti poteva perfezionarsi senza l’adesione o approvazione di tale atto dalla P.A. committente, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F., artt. 9 e 351.

Il mancato riferimento a tale approvazione dal Comune di Andria nel riferimento, nell’atto riassuntivo, alla successione a titolo particolare nel rapporto azionato dalla societa’ ricorrente all’imprenditore individuale, esclude l’allegazione e la dimostrazione di detta adesione della stazione appaltante, rispetto alla quale la cessione a titolo particolare deve ritenersi inopponibile o tamquam non esset con la conseguenza che esattamente si e’ negata la legittimazione sostanziale della avente causa societa’ e la validita’ della riassunzione da un soggetto che non poteva spendere la qualifica di cessionario verso la pubblica amministrazione evocata in causa in sede di giudizio di rinvio, a seguito di cassazione di pregressa sentenza d’appello, dovendosi negare nel caso, anche d’ufficio, come avvenuto nella fattispecie, la legittimazione sostanziale ad agire della s.r.l. Marmo Pietro, quale cessionaria del rapporto nei confronti del Comune di Andria che non si era affermato avesse aderito a tale vicenda o approvato detta cessione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed eccezionalmente, considerata la necessita’ di modifica della motivazione a base del rigetto dell’impugnazione, possono compensarsi tra le parti le spese della presente fase di cassazione in deroga al principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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