Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13474 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13474 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Weittente
Contro
Lauri Carmine

atImat*

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
280/34/2010

depositata il 13/7/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Lauri Carmine contro l’Agenzia del Territorio è stata definita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza
della CTP di Napoli n. 303/9/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento
n. NA05669762006001.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22590/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il
presidente ha fissato l’udienza del 104/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
662/96, nonché dell’art. 1 comma 335-336-337 della L. 311/2004 in relazione all’art. 360 comma l n.
3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in
esame l’art. I cit. anziché l’art. 3 comma 58 cit.
Con secondo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione del r.dd.l. 652/1939,dell’art.
11 comma 1 del d.l. 70/88 conv. in L. 154/88 e dell’art. 54 del dpr 1142/49 in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c.) la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto obbligatoria l’attività di sopralluogo.
Con terzo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 e 10 della L.
212/2000, nonché dell’art. 3 comma 58 L. 662/96 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessario un preventivo contraddittorio con
la parte.
Con quarto motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della L. 241/90 e 7
della L. 212/2000 in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.c) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto, essendo a tal fme sufficiente la specifica indicazione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita.
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656
del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare
se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità
immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente. La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 11. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in
tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insie-

Cone Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22590/11

Ordinanza pag. 2

Con primo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 58 della L.

me delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento. Qualora infine il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il
provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 10/4/2013

Depositata in Cancelleria

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.

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