Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13474 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15644-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO

104, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso

unitamente all’avvocato FLAMINIA CAIAFA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO n. (OMISSIS) del (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 652/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 3 aprile 2019 decidendo sul reclamo dell’avvocato C.A. avverso il decreto del giudice delegato, in data 26 febbraio 2019, che aveva liquidato le competenze spettantegli (in relazione a giudizio, introdotto dal Fallimento (OMISSIS), di opposizione allo stato passivo della Impresa Spa) in misura che l’istante riteneva difforme dal “preavviso di nota” ha osservato che il decreto non conteneva la liquidazione delle competenze relative alla fase istruttoria e, pertanto, le liquidava in Euro 2000,00, compensando le spese della fase di reclamo.

avverso questa ordinanza l’avvocato C., in proprio, propone ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, notificato al Fall. n. (OMISSIS) (OMISSIS) Srl che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è ammissibile, alla luce del principio secondo cui il provvedimento camerale con cui il tribunale decide sul reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l’assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritti soggettivi (cfr. Cass. 7782 del 2007, 21826 del 2017);

il primo motivo denuncia violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, in relazione al D.M. n. 55 del 2014 (art. 4, comma 5, lett. c), e omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle competenze relative alla fase istruttoria, che si assume effettuata in misura inferiore al minimo tariffario per la fase istruttoria, tenuto conto del valore della controversia: esso è fondato in applicazione del principio secondo cui la liquidazione dei compensi deve essere effettuata, per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle (v. Cass. 19482 del 2018, 6306 del 2016), il che non è avvenuto nella specie;

ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c., per motivazione omessa sulla disposta compensazione delle spese relative alla fase di reclamo;

in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato è cassata con rinvio al Tribunale di Napoli anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e, in relazione al motivo accolto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA