Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13474 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DITTA EDILMACE di Giulio Cappuccitti e figli s.n.c., in persona del

predetto legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

alla Via Ludovisi n. 35, nello studio dell’avv. COZZI Ariella, con

l’avv. Rocco Baldassini, che la rappresenta e difende, per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VILLA LATINA, in persona del sindaco p.t., autorizzato a

stare in giudizio con Delib. G.M. 30 giugno 2005, n. 77 ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Badia di Cava n. 82, presso

l’avv. D’Agostini Lorenzo, rappresentato e difeso dall’avv.

D’Agostini Roberto per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, 1A sez. civ., n.

2449, del 27 aprile – 24 maggio 2004;

Udita, all’udienza del 4 maggio 2010, la relazione del Cons. Dott.

Forte Fabrizio;

Udito il P.M. Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 116 del 2001, aveva accolto, con condanna alle spese dell’opposta, la opposizione del Comune di Villa Latina al decreto ingiuntivo di pagamento di L. 121.273.180, comprensivi di capitale e interessi, alla ditta Edilmace di Giulio Cappuccitti e figli s.n.c., oltre alle spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo di tre appalti, relativi ad altrettanti lotti di costruzione di un asilo nido, per conto dell’ente locale opponente. Il Tribunale aveva negato l’esistenza del credito per esservi un parere sfavorevole del tecnico comunale, ostativo al pagamento di qualsiasi somma e per avere il c.t.u., da esso nominato, rilevato gravi vizi di costruzione dell’opera, che giustificavano il mancato pagamento del saldo del prezzo alla opposta in difetto comunque della documentazione per emettere l’ingiunzione, revocata in accoglimento della opposizione citata.

Avverso tale pronuncia era proposto appello dalla societa’ di persone appaltatrice dei lavori, che deduceva l’esistenza dei documenti che giustificavano il decreto ingiuntivo e contestava le conclusioni del c.t.u., fatte proprie dal tribunale, la cui sentenza doveva quindi essere riformata. Ad avviso della Corte di merito, l’emissione dei certificati di pagamento in base agli stati di avanzamento, non escludeva la legittimazione del committente a rilevare gli inadempimenti dell’appaltatore o le incompletezze dell’opera, anche dopo che i pagamenti erano stati effettuati (si cita in tal senso Cass. 15 giugno 1964 n. 1518).

La relazione del c.t.u. aveva evidenziato che la Edilmace aveva ricevuto in pagamento oltre L. cinquecento milioni a fronte di opere in fatto eseguite valutabili, con le tariffe contrattuali, in L. 498.278.185 e, in base ai prezzi di mercato, in L. 321.022.359, per cui null’altro era dovuto all’appellante, che gia’ aveva avuto piu’ di quanto potesse pretendere. Non essendosi rinvenuto il primo contratto di appalto presso il Comune di Villa Latina, il c.t.u.

aveva raggiunto le indicate conclusioni in base agli appalti rinvenuti, relativi solamente al secondo e al terzo lotto dei lavori, e tali conclusioni si erano ritenute attendibili dalla Corte, essendo state insufficienti le censure su esse proposte dall’appaltatrice.

Per la cassazione di tale sentenza del 24 maggio 2004 non notificata, propone ricorso di cinque motivi, notificato il 3 giugno 2005 e illustrato da memoria, la Edilmace di Giulio Cappuccitti e figli s.n.c., cui resiste, con controricorso, il Comune di Villa Latina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo del ricorso censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 38 e del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 91 per avere la sentenza impugnata violato la prima norma, che impone il collaudo entro sei mesi dalla fine dei lavori e la seconda che chiarisce i fini della “collaudazione” necessaria a controllare la corrispondenza tra dati contabili e situazioni di fatto e ad accertare che l’opera sia qualitativamente conforme al progetto. In sede di collaudo la stazione appaltante deve far valere i suoi rilievi sulla completezza e correttezza dell’adempimento di controparte e, in mancanza di chiusura o conteggio finale dei lavori dal committente, la verifica compete solo alla commissione di collaudo o al collaudatore; nel caso, la mancanza in atti del contratto originale e del progetto delle opere appaltate a base del primo lotto dei lavori, escludeva ogni rilievo delle indagini e dei conteggi del c.t.u. in rapporto al rifiuto dei pagamenti pretesi con il decreto ingiuntivo, mancando la base documentale delle deduzioni dell’ausiliare.

Afferma il controricorrente che le risultanze della relazione del c.t.u., ben motivate ed esenti da vizi logici o tecnici, evidenziavano una sostanziale parita’ tra il dare e l’avere reciproco delle parti, per cui nulla spetta alla ricorrente.

1.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 13 e del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 37 e dell’art. 2697 c.c., perche’ il Comune di Villa Latina ha omesso di produrre i prezzi contrattuali invariabili da applicare alla fattispecie, essendo andato smarrito il primo appalto con la indicazione di tali prezzi.

Pertanto, palesemente illegittimo e’ stato l’accertamento degli stessi prezzi dal c.t.u., fondato su un assunto non veritiero, della identita’ di quelli noti del secondo e terzo appalto agli altri del primo, rimasti ignoti.

L’uso di un prezzario non concordato tra le parti, secondo il Comune di Villa Latina, e’ derivato dallo smarrimento del primo contratto ma, non essendovi liberta’ di adozione dei prezzi che sono comunque quelli predisposti in via pubblica nei capitolati, nessun rilievo puo’ assumere la deduzione di essi dagli altri due contratti, essendo emerso dal duplice computo del c.t.u. in base agli usuali prezzi contrattuali e a quelli di libero mercato che, per entrambi tali profili, la Edilmace ha incassato una somma maggiore di quella che le spetta in corrispettivo dei lavori da essa eseguiti.

1.3. In terzo luogo si lamenta la insufficiente motivazione in ordine alla mancanza della documentazione tecnica indispensabile ad applicare i prezzi concordati, essendo di mero stile la frase della pronuncia impugnata per la quale “l’elaborato peritale appare estremamente preciso e dettagliato nella indicazione delle fonti di conoscenza ed ampiamente e logicamente motivato nell’esposizione delle valutazioni del consulente”, in ordine alle conclusioni su tale argomento, senza considerare comunque l’assenza di detti indispensabili documenti.

L’ente locale controricorrente deduce che l’assenza di un collaudo e di un conteggio finale non gli impediva di contestare comunque il credito preteso dall’appaltatrice, cui incombeva provare le ragioni della sua pretesa nei confronti del comune.

1.4. Si denuncia con il quarto motivo di ricorso la omessa motivazione in ordine alla censura mossa con l’appello sull’affermazione del Tribunale di Cassino, secondo la quale il parere negativo del tecnico comunale sarebbe stato sufficiente ad impedire il pagamento di quanto chiesto con l’opposta ingiunzione.

Si e’ confermata la pronuncia del Tribunale di Cassino che aveva dato rilievo a una norma inesistente (D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 63) dando centrale importanza al parere negativo al pagamento da parte del tecnico comunale, la cui posizione non era significativa prima che la legge individuasse il responsabile del procedimento, e tale rilievo e’ rimasto salvo, nonostante lo specifico gravame sul punto su cui la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi.

La revoca del decreto ingiuntivo si e’ fondata dal primo giudice su un parere negativo del tecnico comunale neppure in atti e su una relazione del c.t.u. elaborata dieci anni dopo l’esecuzione dei lavori e delle opere.

1.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo dell’appello, con il quale si e’ dedotto che la revoca del decreto ingiuntivo aveva riguardato, anche un credito di L. 10.051.260 mai pagata anche se relativa ai lavori del primo lotto, liquidato nel primo certificato di pagamento, corrispettivo di opera approvata con lo stato di avanzamento.

Su tale richiesta di condanna per detta somma il tribunale non si era pronunciato e neppure la Corte d’appello ha dato risposta allo specifico motivo di gravame, per cui sussisteva la denunciata omessa pronuncia su detto punto decisivo.

Deduce il controricorrente che, sin dal primo grado del giudizio, si e’ escluso ogni obbligo dell’ente locale, non solo per avere controparte ricevuto piu’ di quanto ad essa spettava, ma anche per i vizi dell’opera emersi in corso di causa, che giustificavano il mancato pagamento della modesta somma di cui al motivo di ricorso, per la quale ogni domanda della Edilmace era stata quindi ritenuta nel merito infondata.

2.1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato per la parte in cui non e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero il rilievo che con esso si da alle operazioni di collaudo e al termine per procedere ad esse, risulta superato dalla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5 che consente il pagamento dell’appaltatore per somme anche maggiori di quella di cui al decreto ingiuntivo, senza collaudo e sulla base del solo certificato di regolare esecuzione dei lavori (Cass. 16 maggio 2008 n. 12451, 17 gennaio 2008 n. 885, 16 marzo 2007 n. 6303).

In ogni caso il carattere endoprocedimentale delle operazioni di collaudo impedisce che da queste possano sorgere diritti per l’appaltatore, che deve comunque provare quanto gli spetta in rapporto alla quantita’ e qualita’ dei lavori eseguiti (Cass. 23 maggio 2008 n. 13427).

Nel caso la perdita del contratto relativo al primo lotto dei lavori e dei relativi elaborati progettuali, ha imposto la nomina del c.t.u.

che, sulla base delle risultanze della documentazione relativa ai residui due lotti dei lavori, ha accertato l’avvenuta corresponsione alla ricorrente di somme maggiori di quelle cui avrebbe avuto diritto sia con i prezzi contrattuali che con quelli del libero mercato.

La assenza di ogni censura concreta, atta a dimostrare l’errore dell’ausiliare o a consentire l’uso di prezzi diversi da quelli tenuti presenti da detto consulente, evidenzia la inammissibilita’ del motivo di ricorso, anche per il profilo dell’autosufficienza, non risultando dalla impugnazione circostanze che possano determinare un diverso computo di quanto dovuto.

2.2. Altrettanto e’ a dire in ordine alla censura sui prezzi contrattuali, cui ha fatto riferimento il c.t.u. nella sua relazione, mancando in ricorso, come gia’ detto, ogni diversa indicazione di tali prezzi, che avrebbe potuto portare a conclusioni e computi differenti rispetto a quelli proposti dall’ausiliare, per cui restano ferme le conclusioni dell’ausiliare stesso che, nel merito, hanno impedito ogni pagamento alla Edilmace, da presumere soddisfatta in tutte le sue pretese per i lavori da lei eseguiti, considerati anche i vizi delle opere accertati dal c.t.u., sulla base dell’esame dell’asilo nido in concreto costruito e dei prezzi usualmente praticati negli appalti pubblici, con valutazione fatta propria dalla Corte di merito e rimasta sostanzialmente incensurata in questa sede.

2.3. Come emerge da quanto detto in rapporto al primo motivo di ricorso, e’ ovvio che, cosi’ come l’appaltatore puo’ chiedere di essere pagato anche in assenza di collaudo, anche la stazione appaltante puo’ censurare l’opera eseguita o contestare l’entita’ dei lavori per i quali sono pretesi i pagamenti, allorche’ manchino tali operazioni di collaudo ovvero non vi sia un certificato di ultimazione dei lavori.

In tal caso, solo l’ausilio di un tecnico puo’ surrogare la mancanza degli atti endoprocedimentali e contabili di regola predisposti per consentire l’erogazione del prezzo dell’appalto, ed occorre l’ausilio di un consulente per valutare le pretese dell’appaltatore e le contestazioni della stazione appaltante; in tal senso, si e’ correttamente operato nel merito, per cui anche il terzo motivo di ricorso non puo’ che ritenersi infondato.

2.4. Inammissibile e’ il quarto motivo di ricorso che censura un’affermazione del giudice di primo grado, che non e’ stata peraltro ripetuta in appello; la Corte ha infatti respinto la domanda di pagamento della Edilmace ritenendo che questa sia stata interamente soddisfatta per l’intera attivita’ da lei svolta e considerando anche i vizi dell’opera realizzata in piu’ lotti, senza dare rilievo alcuno ai pareri negativi dei tecnici comunali, non qualificabili come responsabili del procedimento. Si e’ esattamente ritenuto che l’emissione dei certificati di pagamento connessi agli stati di avanzamento non impedisse al Comune controricorrente di far rilevare l’avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto per i lavori eseguiti e per le modalita’ con cui le opere erano state realizzate, in rapporto ai vizi da esse evidenziati, per i quali Edilmace aveva diritto comunque ad una somma minore di quella in concreto pretesa.

Comunque il richiamo agli errori del tribunale anche in rapporto a norme inesistenti da questo richiamate come l’art. 63 del Capitolato generale, nessun rilievo ha per la pronuncia di appello oggetto di ricorso che fonda su altri motivi la decisione in favore dell’ente locale.

2.5. In rapporto a quanto rilevato in ordine al precedente motivo di ricorso, appare chiara la ragione per cui correttamente si e’ respinta ogni domanda della ricorrente anche in rapporto a somme per le quali in sede endoprocedimentale e con i certificati di pagamento si era riconosciuto dal committente il debito della stazione appaltante, una volta che si e’ rilevato che le somme corrisposte all’appaltatrice erano in ogni caso superiori a quelle ad essa spettanti, sia in base ai prezzi di cui ai capitolati generali d’appalto propri dei lavori pubblici che in rapporto a quelli del libero mercato.

In tale contesto, nessuna omessa pronuncia vi e’ stata dalla Corte d’appello che deve ritenersi abbia respinto tutte le domande proposte da Edilmace, con conseguente rigetto anche del quinto motivo di ricorso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve rimborsare al controricorrente le spese sostenute per il presente giudizio di cassazione in base al principio di soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare il controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 1^ civile della Corte di cassazione, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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