Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13474 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 02/07/2020), n.13474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7438-2015 proposto da:

P.C. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

GIOVINE ITALIA 7, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI RICCARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE MARTINO ENRICO, TORLINI

EDOARDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/2014 della COMM. TRIB. REG. dell’Umbria,

depositata il 26/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera, di Consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.C. s.p.a. (di seguito, anche “la società”), in data 6 marzo 2012, effettuò un’operazione doganale di importazione di olio extravergine d’oliva dalla Tunisia, per la quantità di Kg. 133.750,80, classificando la merce, secondo il Codice di Nomenclatura Combinata, sotto la voce “C.N. Euro 15091090”, rispondente all’indicazione “Olio di oliva e sue frazioni vergini – Altri”. L’olio venne vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) ex artt. 114 e ss. del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (C.D.C.), con sospensione dei diritti doganali fino alla successiva riesportazione verso Paesi extra-UE, come da autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane di Perugia n. 15189) del 23.2.2012, che prevedeva la compensazione “per identità” dei prodotti importati con quelli riesportati. L’olio importato venne quindi introdotto nel serbatoio n. 109 della società, e dopo il perfezionamento venne anche sottoposto ad analisi chimiche ed organolettiche da parte di laboratorio incaricato dall’importatrice, che ne confermarono la conformità alla categoria dichiarata. Successivamente, dopo il confezionamento dell’olio, tra il 9 e il 13 marzo 2012, la società riesportò il prodotto verso gli USA con 8 container, ciascuno distinto con propria bolletta doganale; l’Ufficio delle Dogane di Perugia sottopose a controllo 6 container mediante prelievo di campioni, confermando per 4 di questi la qualità di olio extravergine di oliva, e declassando per gli altri 2 la qualità a olio vergine di oliva (per quanto pur sempre ascrivibile alla medesima voce doganale), a seguito delle analisi svolte dal Laboratorio delle Dogane di Roma, essendo risultata – alla valutazione organolettica prevista dall’Allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/1991 – una mediana del difetto (“muffa”) “0 e “3,5. A seguito di richiesta della società, vennero effettuate due controanalisi, che però confermarono le analisi di prima istanza circa la minore qualità del prodotto; in particolare, il Laboratorio C.R.A. di Città S. Angelo riscontrò il difetto “riscaldo/morchia”, mentre il Laboratorio delle Dogane di Roma (lo stesso di prima istanza), ribadì il difetto “muffa”. La società contestò tali risultanze avviando controversia doganale (T.U.L.D.) D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 65 e ss., ma con esito sfavorevole. Pertanto, sul presupposto della minore qualità della merce riesportata rispetto a quella importata, in contrasto con quanto autorizzato, la società venne ritenuta inadempiente al regime di perfezionamento attivo, con conseguente nascita dell’obbligazione doganale, ex art. 204 C.D.C. Per quanto concerne il container contrassegnato dall’ASI 305960, oggetto del presente giudizio, vennero quindi emesse le determinazioni Prot. n. 41736 della Direzione Interregionale e Prot. n. 8553/RU dell’Ufficio di Perugia, relative alla qualità della merce, nonchè l’invito al pagamento Prot. n. 588/RU di quest’ultimo Ufficio, per l’importo di Euro 23.891,37.

Avverso i detti provvedimenti, P.C. s.p.a. propose due ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Perugia che, previa loro riunione, li respinse con sentenza del 16.9.2013, confermata dalla C.T.R. dell’Umbria, che respinse l’appello della società con sentenza del 26.8.2014.

P.C. s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, nonchè dell’art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La ricorrente, premesso di non aver mai sostenuto che le analisi al panel test siano di per sè ed aprioristicamente inattendibili o prive di valore (come lascerebbe intendere la sentenza impugnata), ma di aver solo affermato che, nel caso di specie, esse erano erronee, si duole dell’affermazione della C.T.R. secondo cui, nella sostanza, una volta che il legislatore comunitario ha prescritto la necessità del panel test ai fini della classificazione della merce, non è più possibile discuterne l’attendibilità. In tal guisa, secondo la società, la C.T.R. ha negato già in astratto la possibilità di fornire la prova contraria alle risultanze dell’esame organolettico, inammissibilmente facendolo assurgere al rango di prova legale e comunque ribaltando sull’importatore l’onere della prova, come se l’atto impositivo fosse assistito da una presunzione di legittimità; inoltre, il giudice d’appello non ha tenuto conto della mera soggettività del giudizio degli assaggiatori e della conseguente fallibilità del panel test, dimostrata da numerosi documenti (ricerche scientifiche, attestazioni, ecc.), prodotti agli atti del giudizio ma non considerati dalla C.T.R., con conseguente violazione della normativa in rubrica.

1.2 – Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ed omesso esame della richiesta di C.T.U., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 La società evidenzia che, sebbene avesse provato l’inattendibilità del declassamento del prodotto al panel test, ed avesse chiesto ove necessario la nomina di un C.T.U., il giudice d’appello non ha minimamente preso in considerazione tale ultima richiesta, nè ha esaminato i seguenti fatti decisivi: a) solo 2 container su 6 erano stati declassati, sebbene contenenti la stessa partita di olio; b) vi era divergenza tra le analisi preventive effettuate dal Laboratorio incaricato dalla ricorrente e quelle effettuate dalla Dogana; c) vi era divergenza tra la certificazione dell’autorità doganale tunisina, che aveva attestato la qualità di olio extravergine, e le risultanze del controllo doganale; d) “= tutte le analisi chimiche avevano ritenuto l’intera partita come olio extravergine, a dimostrazione dell’identità del prodotto; e) le controanalisi al panel test avevano dato risultati inconciliabili tra loro e con quelli di prima istanza, essendosi riscontrato in un caso il difetto “muffa”, e nell’altro “riscaldo/morchia”, mentre dapprima era stato rilevato solo il difetto “muffa” (si trattava, peraltro, di difetti certamente ascrivibili alle olive, e quindi preesistenti alla produzione dell’olio); f) comunque, le controanalisi non erano state effettuate secondo il procedimento prescritto dall’art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente, la C.T.R. ha comunque errato nel ritenere applicabile il Reg. (CEE) n. 2568/1991 al caso in esame, non avendo tenuto conto del regime di sospensione in cui era venuta a trovarsi la merce importata, destinata ad essere a sua volta esportata in Paesi non UE: detto Regolamento, che disciplina in tutta l’UE le caratteristiche dei vari tipi di olio, non potrebbe disciplinare la fattispecie che occupa, secondo quanto invece affermato dallo stesso giudice d’appello, che richiama il Reg. (CEE) n. 136/1966 e s.m.i., laddove si fa riferimento agli “scambi con Paesi terzi”. Al contrario, secondo la ricorrente, la normativa in discorso non è applicabile ove la merce non abbia alcun collegamento di origine e/o destinazione con l’UE. Si deduce, poi, la contraddittorietà dell’affermazione della C.T.R. secondo cui non rileva, nella specie, l’affidamento di almeno una controanalisi ad un laboratorio riconosciuto dallo Stato di produzione, cioè dalla Tunisia, poichè questa non appartiene alla UE. Sul punto, la società evidenzia che detto regolamento o non si applica, o si applica per intero, sicchè sussiste – in entrambi i casi – l’error in iudicando del giudice d’appello. Ancora, la società rileva che, in ogni caso, l’affidamento della controanalisi ad un laboratorio riconosciuto dallo Stato africano si sarebbe reso comunque necessario, perchè solo assaggiatori del Paese di origine avrebbero potuto cogliere le peculiarità dell’olio in questione. Infine, la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, atteso che le controanalisi erano state effettuate anche da un laboratorio (quello delle Dogane di Roma) che aveva anche effettuato le analisi di prima istanza, in tal guisa divenendo controllore – inammissibilmente – del proprio operato.

1.4 – Con il quarto motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 204 C.D.C., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 La ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia disatteso le questioni, riproposte in appello (pp. 22-25), circa la insussistenza di un proprio comportamento inadempiente al regime di perfezionamento attivo per “identità”, stante la sostanziale omogeneità, dal punto di vista doganale, tra la qualità dichiarata e quella riesportata (C.N. Euro 15091090, rispondente all’indicazione “Olio di oliva e sue frazioni vergini – Altri”), e stante anche la impossibilità di comparazione tra la merce in entrata e quella in uscita nel caso in cui, come nella specie, non fossero stati effettuati i controlli all’atto dell’importazione (fatto non esaminato dalla C.T.R. e rilevante quale autonomo vizio motivazionale). Sotto altro profilo, rileva poi che l’Ufficio non aveva rispettato la procedura di prelievo dei campioni prevista dalla Circolare n. 4/D dell’11.1.2008, non essendo stato effettuato il prescritto prelievo al momento dell’importazione. Deriva da quanto precede, secondo la ricorrente, che non sussiste nella specie alcuna violazione di carattere fiscale, stante l’inesistenza di un accertamento di inadempienza idonea a far sorgere l’obbligazione doganale, ex art. 204 C.D.C.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b, nonchè dell’art. 239 C.D.C., e ancora la nullità della sentenza per travisamento del fatto, apparenza della motivazione, sua irriducibile contraddittorietà, illogicità manifesta ex art. 132 c.p.c., comma 4, ed infine omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5. La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sussistere i presupposti per l’applicazione dell’esimente della buona fede dell’importatore per non essere riscontrabile alcun errore dell’autorità tunisina, avendo la C.T.R. addirittura travisato il contenuto dell’appello laddove ha affermato che la stessa ricorrente non aveva mai neanche messo in dubbio la bontà della certificazione del Paese d’origine, avendo fondato le proprie domande sul presupposto che si trattasse effettivamente, sia in entrata che in uscita, di olio extravergine d’oliva. Rileva la società che la stessa invocazione dell’esimente in parola sottende il riferimento ad un possibile errore da parte dell’autorità tunisina e d’altra parte, ove le contestate analisi al panel test fossero invece risultate corrette, non poteva che derivarne l’errore circa l’attestazione della qualità del prodotto importato. Pertanto, ha errato il giudice d’appello nel non riconoscere l’esimente in discorso, atteso l’affidamento incolpevole indotto dalla stessa certificazione dell’autorità tunisina, e anche alla luce del comportamento estremamente prudente dell’importatore, che aveva anche richiesto un esame di controllo preventivo dell’olio – da parte di laboratorio di assoluta affidabilità – prima della sua riesportazione negli USA.

2.1 – In via del tutto preliminare, va osservato che il ricorso in esame è sostanzialmente fondato, in massima parte, su uno specifico presupposto fattuale, ossia che la merce importata dalla Tunisia in regime di T.P.A. e quella riesportata negli USA fossero coincidenti anche dopo il trattamento autorizzato (“intera partita omogenea di prodotto”, p. 3; “medesima partita omogenea di prodotto”, p. 4; “stessa partita di prodotto”, p. 5; “stessa partita di olio”, p. 19; ecc.); conseguentemente – in ciò lo sviluppo della tesi della ricorrente – se olio extravergine di oliva è stato importato dalla Tunisia, merce della medesima qualità non può che essere stata riesportata verso gli USA. Discende quale ulteriore corollario – a seguire detta impostazione – che se quello riesportato dalla società non era olio extravergine di oliva, tale non poteva essere quello originariamente importato.

Ebbene, l’assunto della coincidenza della merce, nel senso voluto dalla società, è stato contestato dall’Agenzia delle Dogane, che in controricorso ha precisato come la lavorazione autorizzata nella specie in regime di T.P.A. consisteva nella miscelazione dell’olio importato con altro olio extravergine di oliva – di origine italiana, spagnola e francese, o greca (già nella disponibilità dell’importatore), in misura pari al 6% -, nonchè nel confezionamento e nella etichettatura, in vista della successiva riesportazione verso Paesi extra-UE, quale olio extravergine di oliva.

Della questione, come si vedrà decisiva, non v’è traccia non solo nel ricorso, ma neanche nella sentenza impugnata; tuttavia, con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la società ricorrente ha comunque ammesso che il perfezionamento autorizzato consisteva nella miscelazione con altro prodotto comunitario di pari qualità, sebbene in misura del 3% circa. Pertanto, si procederà nell’esame dei motivi del ricorso su tale base fattuale, da considerarsi pacifica almeno in tale ultima estensione, senza necessità di esaminare il contenuto dell’autorizzazione n. 151893 del 23.2.2012, non presente nel fascicolo d’ufficio di questa fase di legittimità, ma correttamente indicata, ai fini di quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dalla società ricorrente (v. Cass., Sez. Un., n. 22726/2011).

Può sin d’ora anticiparsi, tuttavia, che il presupposto fattuale così ridefinito finisce con l’inficiare, nella sostanza, la tenuta dell’intero ricorso, come meglio si dirà nel prosieguo.

Deve anche escludersi, infine, che l’elemento fattuale in discorso non sia spendibile in questa sede – come pretenderebbe la ricorrente, in memoria – in quanto da un lato esso non risulta coperto da uno specifico accertamento di merito (neanche in via implicita) e, quindi, dal giudicato interno, e dall’altro è comunque riferito al precipuo contenuto dell’autorizzazione doganale n. 151893 del 23.2.2012, che – come appena evidenziato – fa parte a pieno titolo del corredo processuale.

3.1 – Ciò posto, deve a questo punto delibarsi la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., avanzata da P.C. s.p.a. nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., in relazione ai primi tre motivi di ricorso, e segnatamente alla corretta interpretazione del Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 2, e s.m.i., di cui la società assume l’avvenuta violazione e/o falsa applicazione, da parte del giudice d’appello, sotto plurimi profili.

Anzitutto, deve rilevarsi come l’istanza sia ammissibile, non potendo essa qualificarsi come autonoma domanda in senso tecnico (v. Cass. n. 5482/2010), bensì come mera sollecitazione rivolta al giudice nazionale perchè interpelli la CGUE sulla interpretazione pregiudiziale del diritto dell’Unione, ferma la valutazione da parte dello stesso giudice sulla necessità del rinvio (v. Cass., Sez. Un., n. 20701/2013).

Ciò posto, va premesso che l’art. 2, par. 2, cit., nel testo attualmente vigente, introdotto dal Regolamento esecutivo (UE) n. 1348/2013, stabilisce che “2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri.

Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del comma 1, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione.

Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell’interessato”.

Ora, la società sostiene come la suddetta normativa finisca col contrastare con numerosi principi di rango superiore dello stesso ordinamento Eurounitario. La ricorrente muove infatti dalla considerazione che l’incertezza scientifica dei risultati classificatori dell’olio al panel test, a suo dire corroborata anche empiricamente, mercè numerosi studi scientifici o sentenze penali di proscioglimento (documenti pure prodotti nella fase di merito), è riconosciuta anche esplicitamente ed implicitamente dallo stesso legislatore Europeo, che all’atto della introduzione del metodo in discorso lo ha congegnato in modo tale (mediante la sequenza “una analisi/due controanalisi”) da presuppore l’intrinseca incertezza e inattendibilità del risultato.

In tal guisa, ne risulterebbero anzitutto violati il principio di certezza del diritto, nonchè quello della libera esplicabilità dell’attività degli imprenditori del settore agricolo (a causa della limitazione alla relativa operatività derivante dalla norma regolamentare in discorso) e il principio di proporzionalità ex art. 5 T.U.E.; in tale ottica, risulterebbero anche violati gli artt. 26 e 49 T.F.U.E., in relazione allo stesso principio di proporzionalità, stante l’inidoneità della norma regolamentare in discorso a conseguire l’obiettivo di unificazione del mercato, la libera concorrenza e la tutela dei consumatori, e ancora gli artt. 15,16 e 38 della Carta di Nizza, in tema di libertà di stabilimento e d’impresa, nonchè di protezione dei consumatori.

3.2 – Ritiene questa Corte che i suesposti dubbi interpretativi sulla norma regolamentare – la cui necessità di applicazione al caso che occupa è indiscutibile, come meglio si dirà infra (v. par. 5.1) – non abbiano ragion d’essere e che quindi la richiesta di P.C. s.p.a. debba essere rigettata, perchè manifestamente infondata.

Al riguardo, deve premettersi essere ampiamente ricevuto l’insegnamento secondo cui “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorchè l’interpretazione sia autoevidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale a meno che non involga un’interpretazione generale ed astratta” (Cass. n. 15041/2017; Cass., Sez. Un., n. 12067/2007).

Ora, dall’esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta avanzata dalla ricorrente, risulta evidente che esse – con la denuncia di una “vera e propria ‘dichiarazione di fallimentò del metodo del panel test” (v. memoria, p. 11) – finiscono col contrapporsi alla stessa definizione Eurounitaria dell’olio extravergine di oliva e sono per ciò solo insostenibili.

Infatti, l’art. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdotto dal Reg. (CE) n. 1989/2003, stabilisce che “Sono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell’allegato I del presente regolamento”. Il citato punto 1 dell’Allegato I descrive esattamente le caratteristiche fisico-chimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonchè quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato “0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.

Il metodo del panel test, utilizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell’olio, è disciplinato dall’art. 2, par. 2, del Regolamento (e dall’Allegato XII), ed è stato introdotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale valutazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal Reg. (CE) n. 796/2002. Ciò perchè, come si evince dal quinto considerando, “In base alle esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazionale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendibile e semplice di quello attualmente previsto dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91. E’ opportuno quindi sostituire il metodo previsto all’allegato XII con il nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini”. Inoltre (sesto considerando) “Ai fini dell’applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevedere una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la categoria dichiarata e quella attribuita dal panel riconosciuto che esegue la valutazione”.

Va qui precisato che, nelle valutazioni che seguono, può ben farsi riferimento al testo dell’art. 2, par. 2, cit., prima riportato (par. 3.1), introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2013, nell’occasione essendo state apportate al testo originario del 2002, al riguardo e per quanto qui interessa, meri adeguamenti lessicali.

3.3 – Ciò premesso, dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell’Allegato al Regolamento (CEE) n. 136/1966, nonchè degli artt. 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., nonchè dell’Allegato XII a quest’ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell’olio di oliva extravergine, stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall’uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivamente certificabili.

In altre parole, affinchè in ambito UE una partita di olio d’oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all’Allegato I, punto 1, del Regolamento in discorso, ma che essa superi anche l’analisi organolettica di cui all’Allegato XII dello stesso. L’esito negativo anche solo di tale ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come “non conforme alla categoria dichiarata”.

Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva extravergine, attualmente tratteggiata dalla norma COI/T.15/NC n. 3/Rev. 12, emessa dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto il patrocinio dell’O.N. U. nel 1959, i cui membri – tra cui la UE e la stessa Tunisia – sono i Paesi produttori di olio di oliva su scala mondiale.

Non è affatto casuale che proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l’art. 2, par. 2, cit. è stato modificato dal Reg. (CE) n. 796/2002, che al quinto considerando (come s’è già detto) fa esplicito riferimento al “nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini” elaborato proprio dal C.O.I.

In definitiva, la congiunta valutazione chimica ed organolettica dell’olio, ai fini che interessano, è indefettibile non solo nell’ottica normativa Eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo. Pertanto, è evidente che la radicale contestazione del metodo del panel test – nella sostanza propugnata dalla società ricorrente – è un chiaro fuor d’opera, non potendo comunque prescindersi, nella definizione dell’olio di oliva extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviamente demandata al fattore umano.

La superiore osservazione finisce col tranciare radicalmente, e già su base intuitiva, ogni prospettazione di contrasto dell’art. 2, par. 2, cit., con i principi fondamentali dell’UE, come sommariamente prima riportata.

Non senza dire, infine, che le peculiarità della vicenda che occupa – che hanno indotto la società a formulare numerosi interrogativi sulle modalità del procedimento del panel test – si risolvono in questioni attinenti alle conseguenze di fatto derivanti dall’applicazione della norma, e sono quindi irrilevanti ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E. (v. Cass. n. 15041/2017, già citata, nonchè Cass. n. 6862/2014).

4.1 – Ciò chiarito, il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

Infatti, nel disattendere il primo motivo d’appello della società, la C.T.R. – per quanto qui ancora interessa, e salvo quanto meglio si dirà nell’esame del terzo motivo – ha dapprima esaminato le regole comunitarie di classificazione ed analisi dell’olio di oliva, evidenziando che, a tal fine, il legislatore Europeo ha attribuito pari dignità sia alle analisi chimiche, sia a quelle organolettiche. Ha quindi rilevato che, posta tale scelta normativa, non è possibile operare alcuna valutazione aprioristica circa l’attendibilità dell’esame organolettico, e che comunque, nella specie, le controanalisi richieste dalla società non avevano superato la prova del panel test, essendosi giunti alla conclusione che quello esaminato era olio vergine di oliva, e non olio extravergine. In tale contesto, la C.T.R. ha anche ritenuto irrilevante la differenza del difetto riscontrato presso uno dei due laboratori di seconda istanza (“morchia/riscaldo”) rispetto a quello dapprima rilevato (“muffa”), solo rilevando il “conforme risultato raggiunto dai due distinti esami”. Infine, ha escluso che i procedimenti di analisi e controanalisi fossero stati viziati da irregolarità idonee a compromettere l’esame organolettico.

Pertanto, è di assoluta evidenza come la C.T.R. non abbia affatto travisato il tenore delle doglianze dell’appellante, avendo correttamente evidenziato, nella sostanza, l’eguale valore ponderale attribuito dal legislatore Eurounitario alle analisi chimiche ed organolettiche, nel senso che le risultanze di entrambi gli esami devono ritenersi convergenti, al fine di attribuire all’olio valutato la qualità superiore, come prima ampiamente s’è detto.

Ben si comprende, dunque, che la C.T.R. – nel descritto quadro normativo, dopo aver anche richiamato il rigore con cui lo stesso Regolamento (CEE) n. 2568/1991 disciplina il panel test, all’Allegato XII – non ha affatto malinteso il contenuto del primo motivo d’appello della società (come se esso tendesse, in realtà, ad inficiare tout court la stessa attendibilità di qualsiasi analisi sensoriale), ma ha inteso ribadire che, al fine di avversare le contrarie risultanze delle analisi in concreto effettuate, occorre fornire adeguati elementi probatori, nella specie tuttavia mancanti, restando insuperabile (ed insuperato) il fatto che le controanalisi avevano confermato la qualità inferiore dell’olio per cui è processo.

4.2 – Inoltre, osserva la Corte che con le censure in esame la ricorrente mira a mettere in discussione il concreto risultato delle analisi a seguito del panel test, con considerazioni meramente astratte (ad es., la non certezza scientifica – o l’alta opinabilità – del risultato dell’analisi sensoriale), senza però addurre (con il secondo mezzo, in particolare) alcun elemento decisivo, sotto il profilo fattuale, ai sensi del vigente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Infatti, ribadito quanto già evidenziato sul contenuto dell’autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane di Perugia n. 151893 del 23.2.2012 (v. par. 2.1), non può assumere valenza decisiva (nel senso della “idoneità del vizio denunciato a determinare una diversa ricostruzione del fatto” – v. ex multis, Cass. n. 33578/2018) nessuna delle circostanze addotte dalla ricorrente:

a) non quella per cui solo 2 container su 6 sono stati declassati, perchè l’uso di olio diverso da quello tunisino, miscelato con quest’ultimo, esclude logicamente che nei singoli container fosse necessariamente contenuta la “stessa partita di olio extra vergine di oliva” rispetto a quello originariamente importato;

b) non quella secondo cui vi è divergenza tra le analisi preventive effettuate dal Laboratorio Chemiservice incaricato dalla ricorrente e quelle effettuate dalla Dogana, perchè – a parte il fatto che non è chiaro se le analisi dello stesso Laboratorio siano state effettuate sull’olio tunisino dopo lo stoccaggio nel serbatoio n. 109, ma prima della miscelazione (come sostenuto dall’Agenzia – v. controricorso, p. 13), oppure sull’olio “perfezionato”, ossia all’esito della lavorazione (come invece sostenuto dalla ricorrente) – si tratta comunque di valutazione degli elementi probatori rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ex art. 116 c.p.c., come meglio si dirà tra breve;

c) non quella per cui vi è divergenza tra la certificazione dell’autorità doganale tunisina, che ha attestato la qualità di olio extravergine, e le risultanze del controllo doganale, atteso il pacifico uso di olio comunitario già nella disponibilità della società, miscelato con quello tunisino dopo l’importazione, con conseguente certezza della disomogeneità dei campioni di riferimento;

d) non quella secondo cui l’esito di tutte le analisi chimiche di laboratorio effettuate certifica l’intera partita come olio extravergine, giacchè l’identità del prodotto esaminato rispetto a quello importato – di per sè esclusa dal più volte ripetuto uso di olio comunitario, miscelato con quello tunisino – non può evincersi dalle risultanze delle sole analisi chimiche, stante la “pari dignità” attribuita dalla legislazione Europea anche all’analisi organolettica, ai fini della classificazione dell’olio (v. supra);

e) non quella secondo cui le controanalisi al panel test hanno dato risultati inconciliabili tra loro e con quelli di prima istanza, stante la diversità di difetto riscontrato (“muffa” o “riscaldo/morchia”). Infatti – fermo restando che, come correttamente ritenuto dalla C.T.R., ciò che rileva è il giudizio finale sulla qualità dell’olio, in tutti i casi ritenuto vergine, e non extravergine – se per la stessa ricorrente i difetti sono certamente ascrivibili alle olive, e quindi preesistenti alla loro molitura e alla produzione dell’olio, il fatto che almeno 4 dei 6 container controllati abbiano invece superato il controllo doganale può ben spiegarsi, sul piano logico (e in alternativa, ben più pregnante, rispetto alla ricostruzione fattuale offerta dalla società), considerando che l’intera partita di olio tunisino importato consistesse effettivamente in olio extravergine e che l’olio contenuto nei 2 container declassati sia stato miscelato con olio non di pari qualità;

infine, f) non quella secondo cui le controanalisi non erano state effettuate secondo il procedimento prescritto dall’art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991, trattandosi non di fatto storico primario o secondario (v. Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017), ma di questione, riproposta infatti col terzo motivo, che sarà tra breve esaminata.

4.3 – Nè, del resto, è dato riscontrare nella specie la violazione dell’art. 2697 c.c., o dell’art. 116 c.p.c.: non del primo, perchè la C.T.R. non ha affatto invertito l’onere probatorio, addossandolo ad una parte diversa da quella tenutavi per legge (Cass. n. 26769/2018); ma neanche del secondo, perchè “In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 1229/2019).

Nel caso che occupa, a ben vedere, la C.T.R. non ha fatto assurgere le analisi effettuate al panel test a prova legale (e quindi incontestabile), come invece dedotto dalla ricorrente, ma ne ha valutato liberamente le risultanze anche alla luce delle controanalisi effettuate, sicchè neppure può configurarsi la dedotta violazione di norma di diritto. Analoghe considerazioni valgono anche per quanto concerne la pretesa violazione del Reg. (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 2.

4.4 – Infine, alcun rilievo può assumere, sotto il profilo in esame, la mancata nomina di un C.T.U. da parte del giudice d’appello, come richiesto dalla società, perchè anzitutto il principio “judex peritus peritorum” implica che “il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche CriO acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali” (così, da ultimo, Cass. n. 30733/2017; v. anche Cass. n. 14759/2007); in secondo luogo perchè, a ben vedere, la C.T.R. non ha dovuto neanche addentrarsi in valutazioni di tipo tecnico-scientifico, essendosi limitata a valutare ed apprezzare il materiale probatorio offerto dalle parti, secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c. Non sussiste, dunque, alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7.

5.1 – Anche il terzo motivo è infondato.

Infatti, non può revocarsi in dubbio che le autorità doganali di un Paese membro dell’UE, per quanto concerne il transito di prodotti oleari sul proprio territorio, devono necessariamente far riferimento al Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m.i., quand’anche si tratti di merce di provenienza extra-UE. Ciò per l’evidente ragione che la stessa valutazione delle autorità circa il regime doganale da applicare alla merce in transito (come anche, appunto, la sospensione daziaria in regime di T.P.A., ex art. 114 ss. C.D.C.) presuppone il pieno dominio autoritativo ed una valutazione tipicamente discrezionale-tecnica (nell’accezione amministrativa), a presidio degli interessi comuni di tutti gli Stati membri dell’UE, stante anche il concreto rischio della “comunitarizzazione” della merce stessa. Pertanto, ai fini che qui interessano, risulta perfino ovvio che la definizione dell’olio di oliva (nelle diverse varianti, dall’extravergine fino alla sansa) è esattamente quella contenuta in detto Regolamento (v. supra, parr. 3.2 e 3.3), tanto più che nel suo primo considerando è espressamente richiamato il Reg. (CEE) n. 136/1966, il cui art. 35 significativamente stabilisce che “Senza pregiudizio per l’armonizzazione delle legislazioni relative agli oli d’oliva destinati all’alimentazione umana, celi Stati membri adottano, per gli scambi intracomunitari e con i Paesi terzi, ad eccezione delle esportazioni verso questi ultimi, le denominazioni e definizioni degli oli d’oliva previste nell’allegato del presente regolamento”.

La tesi della società ricorrente, secondo cui il ripetuto Regolamento (CEE) n. 2568/1991 non sarebbe applicabile al caso che occupa, risulta dunque del tutto destituita di fondamento.

5.2.1 – Non è casuale, del resto, che la ricorrente abbia invocato (sebbene in subordine) – a riprova della piena corrispondenza tra quanto dichiarato in Dogana e quanto da essa riesportato – lo stesso Reg. (CEE) n. 2568/1991, e segnatamente l’art. 2, par. 2, comma 3, in tema di controanalisi, di cui s’è ampiamente detto (v. parr. 3.2 e 3.3), il cui testo in atto vigente si riporta nuovamente, di seguito, per comodità di lettura: “Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell’interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell’interessato”.

A tal proposito, la C.T.R. ha ritenuto come la regola secondo cui uno dei due panel deve essere riconosciuto dallo Stato di produzione dell’olio non sia applicabile nella specie, perchè la Tunisia non appartiene alla UE.

5.2.2 – Al riguardo, a parte la considerazione che non sussiste alcuna contraddizione nella valutazione della C.T.R., come pretenderebbe la ricorrente – atteso che altro è ritenere applicabile ad una fattispecie un determinato corpus normativo, altro è escludere l’impiego di una sua regola particolare alla suddetta fattispecie – va osservato che tale decisione è esente dalle ulteriori censure mossele, anzitutto perchè la previsione testuale dell’art. 2, par. 2, comma 3, cit., espressamente ne limita l’ambito al solo “Stato membro” dell’UE, ciò che è del tutto compatibile con la finalità del Regolamento in discorso, chiaramente evincibile dal terzo considerando, secondo cui “è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune”.

In secondo luogo, perchè è evidente che un regolamento comunitario non può ex se obbligare uno Stato extracomunitario a sottostare alle modalità procedimentali (nella specie, relativamente alle importazioni di merci e alla loro qualificazione) dettate per il raggiungimento di scopi ed interessi dei propri Stati membri, come invece dovrebbe dedursi ad aderire alla tesi della ricorrente. Un tale obbligo può solo derivare da trattati o accordi internazionali: nella specie, tuttavia, nulla è evincibile in tal senso dall’Accordo c.d. Euromediterraneo intervenuto tra la Comunità Europea e la Tunisia e ratificato in Italia con L. n. 35 del 1997, pure richiamato dalla società nel corpo del quinto mezzo, nè risultano sussistere ulteriori fonti sovranazionali sul punto.

5.2.3 – In ogni caso, ove anche la regola della doppia controanalisi volesse ritenersi applicabile nella specie così come dettata dal Reg. cit. (e quindi con l’intervento di un panel riconosciuto dallo Stato extracomunitario produttore), l’esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., prevede che “Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata”.

Pertanto, la conferma del degradamento dell’olio in discorso proveniente anche da un solo laboratorio – ed in particolare, dal C.R.A. di Città S. Angelo – non avrebbe comunque consentito il ribaltamento dell’accertamento doganale, nel senso anelato da P.C. s.p.a.

Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore censura mossa ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, irrilevante a tal punto essendo che una delle due controanalisi sia stata effettuata dal medesimo laboratorio di prima istanza.

5.2.4 – Non senza evidenziare, ancora, che – come correttamente osservato dall’Agenzia in controricorso – la valenza testuale dell’art. 2, par. 2, cit., è chiaramente limitata, sul piano letterale, alla circostanza che almeno uno dei due panel cui affidare le controanalisi sia “riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell’olio”, il che non può essere sbrigativamente interpretato nel senso che sia necessario che detto panel sia composto da assaggiatori di nazionalità tunisina, come ancora in memoria opina la ricorrente. Infatti, è evidente che le condizioni del detto “riconoscimento” ben possono muovere sul piano di accordi internazionali o di organizzazioni intergovernative, come ad es. il Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I. – v. par. 3.3); va qui precisato che si prescinde da ogni ulteriore valutazione al riguardo, la questione non essendo stata neanche implicitamente oggetto di cognizione da parte del giudice di merito.

5.2.5 – Nessun rilievo, infine, nello scrutinio del mezzo in esame, assumono i richiami operati dalla società, in memoria, ad ulteriore normativa Europea (in particolare, Allegato 72, punto 14, del Reg. (CEE) n. 2454/1993 e s.m.i., nonchè Cap. 15 della c.d. Table list rule della Commissione UE) che escluderebbe che la miscelazione di appena il 3% di olio comunitario con l’olio da essa importato sia idonea a far perdere a quest’ultimo la sua origine tunisina.

A parte l’assoluta novità della questione, che non risulta mai trattata prima d’ora, ne va in ogni caso evidenziata l’evidente distonia rispetto al thema decidendum, atteso che la ripresa fiscale per cui è processo non scaturisce dalla contestazione sulla origine dell’olio, bensì sulla sua qualità.

6.1 – Anche il quarto motivo è infondato.

Infatti, è irrilevante che – in relazione alla Nomenclatura combinata vigente all’epoca dei fatti – il codice doganale dell’olio extravergine e dell’olio vergine sia identico: posto che la definizione di olio di oliva extravergine è quella normativa Eurounitaria (v. amplius nei parr. 3.2 e 3.3), è ad essa che deve farsi riferimento, al fine di individuare la merce il cui ingresso temporaneo in Italia era autorizzato in sospensione daziaria, con l’impegno da parte dell’importatore di riesportare i prodotti compensatori. Se, quindi, il regime di T.P.A. è stato autorizzato “per identità”, essendo sostanzialmente incontestabile (al di là dei “dubbi” palesati dall’Agenzia in controricorso) che l’olio tunisino importato fosse effettivamente extravergine (si vedano le considerazioni svolte supra, al par. 4.2, lett. e)), il consolidamento della sospensione daziaria è chiaramente subordinato alla circostanza che l’importatore – all’esito del perfezionamento e nei limiti dell’autorizzazione – riesporti quella medesima merce, avente detta qualità.

Quanto precede, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, in memoria, non avalla affatto un distorto utilizzo dello strumento tributario (quello dell’insorgenza dell’obbligazione doganale di cui all’art. 204 C.D.C.) per fini extratributari (e segnatamente commerciali, appunto assumendosi che – ratione temporis – la distinzione tra olio extravergine ed olio vergine di oliva rilevasse solo in tale specifico ambito, e non anche in quello doganale), giacchè è proprio il regime economico del T.P.A. “per identità” ad imporre la soluzione propugnata: il precipuo contenuto dell’autorizzazione concessa dall’autorità doganale – sulla cui congruenza, nella specie, rispetto alla domanda a suo tempo presentata dalla società, non v’è peraltro questione alcuna – finisce col permeare il novero degli obblighi specificamente gravanti sull’importatore Europeo. Deve quindi ribadirsi che, poichè il provvedimento amministrativo concerne merce appartenente ad una ben determinata categoria, addirittura dotata di una propria definizione normativa, come s’è appena ricordato, ad essa non può che farsi riferimento, onde valutare il rispetto dei detti obblighi all’esito dell’attività di perfezionamento. Pertanto, l’ambito operativo della decisione impugnata e la sussunzione della vicenda nell’alveo della contestata violazione doganale muovono interamente sul piano tributario, e non su quello commerciale.

Ne discende che, avendo accertato il giudice d’appello che, all’esito dell’importazione doganale in discorso, P.C. s.p.a. ha riesportato verso gli USA olio d’oliva vergine, anzichè extravergine, come autorizzato, del tutto correttamente lo stesso giudice ha ritenuto che la società si sia resa inadempiente agli obblighi derivanti dall’autorizzazione rilasciata, dal che non può che derivare, pianamente, l’insorgenza dell’obbligazione doganale, ex art. 204 C.D.C..

6.2 – Nè rileva la circostanza che, nella specie, sia mancato ogni controllo in entrata: ribadito che P.C. s.p.a. è stata autorizzata al T.P.A. “per identità”, la ripresa fiscale è fondata sul fatto che il prodotto esportato è diverso (per qualità) da quello importato, il solo per il quale era giustificata la sospensione daziaria. Il fatto che l’olio tunisino non sia stato effettivamente verificato in entrata, unitamente alla circostanza che solo l’olio di 2 container su 6 sottoposti a verifica sia stato declassato a olio vergine, ha un unico corollario: all’esito dei controlli “a valle”, già sul piano logico la qualità di olio extravergine dell’olio tunisino non può ritenersi contestata dall’autorità doganale, giacchè in caso contrario il declassamento avrebbe dovuto riguardare l’intera partita riesportata.

In altre parole, il mancato controllo in entrata – al di là della pretesa violazione della Circolare n. 4/D dell’11.1.2008, pure nella sostanza invocata dalla società – assume una valenza neutra nella fattispecie, se non addirittura favorevole per la società importatrice, perchè finisce con l’esonerare quest’ultima dal dover fornire la prova immediata della qualità dichiarata, per rinviarne l’attualità (con ogni conseguente rischio, per l’autorità doganale) all’atto della riesportazione, come appunto avvenuto nella specie. D’altra parte, a seguire fino in fondo la tesi della ricorrente, dovrebbe inferirsi che, in regime di T.P.A. “per identità”, ogni qual volta sia mancato un controllo in entrata, sia preclusa per l’autorità stessa la possibilità di effettuare il controllo in uscita, il che ovviamente non è: in tal caso, dunque, non potrà che farsi riferimento, a fini comparativi, alla merce come dichiarata all’atto dell’introduzione nel territorio dell’UE.

Non sussistono, in definitiva, nè la denunciata violazione dell’art. 204 C.D.C., nè tantomeno il vizio motivazionale, latamente inteso.

7.1 – Anche il quinto motivo, infine, è infondato.

Come più volte evidenziato, il regime di T.P.A. autorizzato nella specie consisteva nel miscelamento di olio extravergine tunisino con una piccola parte (6% secondo l’Agenzia, 3% secondo la società) di olio extravergine comunitario. Si è poi sottolineato (v. parr. 4.2 e 6.1) che, in base alle risultanze di causa, la qualità dell’intera partita di olio tunisino come extravergine, già sul piano logico, non può dirsi in contestazione, sicchè essa è rimasta sostanzialmente accertata, addirittura in misura superiore rispetto al perimetro valutativo adottato dalla C.T.R., che aveva ritenuto veritiera la certificazione delle autorità tunisine, perchè confermata dalle ulteriori analisi svolte in Italia, sebbene limitata alla sola analisi chimica del prodotto e non estesa anche a quella organolettica.

Così stando le cose, può dirsi che del tutto correttamente la C.T.R. abbia negato l’esistenza dei presupposti dell’esimente di cui all’art. 220 C.D.C., par. 2, lett. b.

Infatti, pur vero essendo che la stessa invocazione (seppur in subordine) dell’esimente in discorso, da parte della società, sottintende chiaramente l’allegazione di un preteso errore dell’autorità doganale tunisina, è pur vero che la stessa C.T.R. ha tratto il convincimento, dalle risultanze di causa, che alcun errore sia stato commesso da detta autorità. Detto convincimento è pienamente corroborato da quanto poc’anzi considerato circa l’estensione dell’accertamento sulla qualità dell’olio tunisino.

Da quanto precede, discende quindi come non possa esservi spazio per l’invocazione della buona fede da parte dell’odierna ricorrente, presupposto dell’esimente essendo che, per effetto di un errore dell’autorità doganale (anche straniera), l’importatore sia incorso in un affidamento incolpevole: affidamento che non può sussistere ove errore dell’autorità non vi sia. Il che è quanto, nella sostanza, ha correttamente affermato il giudice d’appello.

A fortiori, va infine escluso che, sul punto, possa configurarsi il vizio motivazionale denunciato dalla società.

8.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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