Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13473 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1177-2011 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato RENZO CASACCI giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 871/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/06/2010 R.G.N. 1675/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda proposta da T.M. diretta ad ottenere la condanna del Ministero della Salute a pagamento della rivalutazione della quota di indennità integrativa speciale, componente dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992. Riteneva la Corte di appello di aderire all’indirizzo di legittimità espresso da questa Corte con le sentenze nn. 21703 e 22112 del 2009.

Aggiungeva che nelle more era intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, il quale, all’art. 11, comma 13, aveva interpretato la disciplina di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, nel senso della non spettanza della rivalutazione della somma corrispondente all’indennità integrativa speciale.

2. Avverso tale sentenza ricorre il T. con ricorso notificato il 15 dicembre 2010 (e dunque anteriormente alla sent C.Cost. n. 293/2011) con cinque motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia che il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, commi 13 e 14 contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con la Costituzione della Repubblica, e se ne chiede quindi la disapplicazione. Lamenta, con il secondo motivo, il contrasto con gli artt. 6 CEDU, art. 1 Protocollo n. 1, art. 47 Carta Ue, art. 117 Cost.; con il terzo motivo, il contrasto con l’art. 14 Cedu, art. 21 Carta UE, artt. 3 e 117 Cost.; con il quarto motivo, il contrasto con gli artt. 2 e 8 Cedu, artt. 1, 2, 3, e 35 Carta Ue, artt. 2, 35 e 28 e 117 Cost.. Con il quinto motivo prospetta l’illegittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con l’art. 25 Cost., comma 1, artt. 102, 104 e 111 Cost..

2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

3. L’indennizzo riconosciuto al soggetti danneggiati da epatiti post-

trasfusionali dalla L. n. 210 del 1992, alt. 2, comma 2, consta di due componenti: un importo fisso “ex lege” (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, comma 1 e dall’art. 2, comma 2 cit. legge) e l’indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324 del 1959.

Oggetto del giudizio in sede di legittimità è se l’indennità integrativa speciale accedente all’indennizzo per epatite post-

trasfusionale L. n. 210 del 1992, art. 2 sia soggetta a rivalutazione monetaria al pari dell’indennizzo, essendo componente dello stesso, o se sia prestazione autonoma non rivalutabile. In proposito, questa Corte (già con Sez. L, Sentenza n. 15894 del 28/07/2005) aveva ritenuto che entrambe le dette componenti dell’indennizzo fossero rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata, come previsto dalla citata L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 1.

Era successivamente sopravvenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010, che aveva espressamente escluso la rivalutazione, prevedendo che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.

La giurisprudenza si era adeguata alla nuova disciplina, ritenendola retroattiva (Sez. L, Sentenza n. 22112 del 19/10/2009; Sez. L, Sentenza n. 21703 del 13/10/2009; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24072 del 16/11/2011).

Successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 293/11, ha dichiarato illegittima la previsione della L. del 2010. A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, la giurisprudenza di questa Corte si è assestata nell’affermare che, in tema di danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale L. n. 210 del 1992, ex art. 2, comma 2, è soggetta a rivalutazione annuale, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, dichiarato illegittima per violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai danneggiati da somministrazione di talidomide) l’esclusione della rivalutazione D.L. n. 78 del 2010, ex art. 11, comma 13, convertito nella L. n. 122 del 2010 (Sez. 6 – L., Ordinanza n. 21639 del 2014; Sez. L, Sentenza n. 22256 del 27/09/2013; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 10769 del 27/06/2012; Sez. 6 –

L, Ordinanza n. 29080 del 27/12/2011; v. da ultimo, Cass. n. 9387/2015 e numerose altre).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento dell’originaria domanda. Questa, in ordine al quantum, aveva già tenuto conto dell’applicazione della prescrizione decennale e del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati. Non risulta dalla sentenza di appello che fossero stati devoluti alla Corte distrettuale, da parte del Ministero appellante, questioni ulteriori rispetto a quello dell’infondatezza del diritto alla rivalutazione della componente dell’indennizzo costituita dalla i.i.s. Nessuna censura risulta avere investito la determinazione del quantum debeatur nei termini di cui al ricorso introduttivo, accolto dal Giudice di primo grado.

4. Tenuto conto che la declaratoria di incostituzionalità (sentenza pubblicata il 16 novembre 2011) è intervenuta in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione (15 dicembre 2010), si compensano le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono invece regolate in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che la componente indennità integrativa speciale dell’indennizzo ex art. 210/92 è soggetta a rivalutazione monetaria e condanna il Ministero della salute al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 14.776,00 a titolo di capitale e della somma di Euro 1.130,00 a titolo di interessi legali calcolati al 30.6.05, oltre interessi legali da tale data al saldo. Compensa le spese di primo e secondo grado e condanna il Ministero controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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