Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13473 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14318/2009 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUCRINO 10, presso lo studio dell’avvocato EFRATI CARLA

VIRGILIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMUALDI Giuseppe

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell’avvocato TROPIANO

Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADELE

LAVIZZARI CISI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2009 del TRIBUNALE di SONDRIO, Sezione

Civile, emessa il 04/02/2009, depositata il 09/02/2009; R.G.N.

914/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di precetto notificato il 12 dicembre 2003 M. A. intimava a M.S., erede universale di M.V., di dare esecuzione alla sentenza n. 363/2000 resa dal Tribunale di Sondrio, notificata in forma esecutiva al suo dante causa e passata in giudicato, nella parte in cui il M. era stato condannato a “ricollocare il pluviale di scarico delle acque del tetto dell’attrice nella posizione originaria”. M.S. proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo che il titolo esecutivo non era stato notificato a lei personalmente nonchè opposizione all’esecuzione rilevando che il pluviale era stato già ricollocato nella posizione originaria. In esito al giudizio il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 274/05 accoglieva l’eccezione di nullità del precetto per omessa notifica del precetto all’erede. Successivamente in data 8 luglio 2005 M.A. notificava a M.S. sia la sentenza n. 363/2000 sia un nuovo atto di precetto avverso il quale veniva proposta opposizione all’esecuzione. Nel corso del giudizio, in cui si era costituita M.A. contestando che M. S. avesse riposizionato il pluviale nella posizione corretta, il Giudice, rilevato che nell’impugnare la sentenza n. 274/05 M.A. aveva investito la Corte di Appello di Milano anche della questione concernente il corretto posizionamento del pluviale, sospendeva la causa in attesa della definizione del processo di appello. Essendo stato dichiarato improcedibile l’appello proposto da M.A., la causa sospesa veniva quindi riassunta. In esito al giudizio, il Tribunale di Sondrio con sentenza depositata in data 9 febbraio 2009 dichiarava che il pluviale era stato ripristinato nella posizione originaria come prescritto con sentenza n. 363/2000; che M.A. non aveva diritto a procedere ad esecuzione contro M.S.; dichiarava la nullità ed inefficacia del precetto notificato a M. S. il 22 luglio 2005; condannava l’opposta alla rifusione delle spese in favore dell’opponente. Avverso la detta sentenza M.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso M. S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si deve richiamare l’attenzione sulla circostanza che, prima che cominciasse la relazione della causa, in data 21 aprile 2001, l’avv. Giuseppe Romualdi ha fatto pervenire alla Cancelleria della Terza Sezione di questa Corte di legittimità, a mezzo fax, atto con cui M.E., R. e M., premesso di essere eredi della ricorrente M.A., deceduta in data 14 settembre 2009, dichiaravano di voler rinunciare al ricorso de quo con richiesta di compensazione delle spese. La rinuncia, sottoscritta da tutti gli eredi nonchè dal loro difensore, era stata altresì notificata alla resistente M.S. che aveva sottoscritto l’atto per accettazione, unitamente al proprio difensore.

Ciò premesso, considerato che a norma dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato e deve essere non solo notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati ma deve essere altresì corredata dallo specifico visto, apposto dai legali; considerato che, nel caso di specie, la rinuncia risulta essere stata effettuata nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge; tutto ciò premesso, deve pronunciarsi l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c..

Atteso il tenore della decisione, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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