Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13473 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.C., rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Fabio,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabio Gerbino

in Roma, Via Monte Santo n. 16, come da procura allegata in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

B.A., B.C., B.F., B.T., Fallimento

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fall. p.t.;

– intimati –

per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza Cass. 30

giugno 2020, n. 13159, in R.G. n. 1295/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.2.2021 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

1. M.C. chiede la correzione del provvedimento Cass. 13159/2020 ove ha omesso, nonostante la richiesta dell’avvocato patrocinatore costituito Massimiliano Fabio, di disporre a favore di questi la distrazione delle spese;

2. invero, nel controricorso originario detta richiesta era formalmente esplicitata, mentre nell’ordinanza 13159/2020 la condanna al pagamento delle spese, pur ordinata a carico dei ricorrenti, non risulta pronunciata in favore dell’odierno richiedente;

3. il ricorrente ha altresì depositato memoria;

4. il ricorso è fondato, alla luce del principio, anche di recente ribadito in questa sede (Cass. s.u. 31033/2019), per cui “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione”;

5. la predetta ordinanza deve pertanto essere corretta così disponendo la condanna dei ricorrenti in solido alla refusione delle spese con distrazione delle stesse in favore dell’avv. Massimiliano Fabio;

6. nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013);

visti l’art. 391-bis c.p.c., e art. 380-bis c.p.c., comma 1 e 2.

PQM

la Corte accoglie il ricorso e dispone che la ordinanza di questa Corte n. 13159 del 30 giugno 2020, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione “in favore di ciascuno dei controricorrenti” e prima del punto, di quanto segue: “con distrazione all’avv. Massimiliano Fabio, procuratore distrattario, di quelle relative al controricorrente M.C.”.

Manda alla cancelleria di provvedere alla annotazione della correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA