Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13472 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 15/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12261/2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.J.A. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA RITA PUGLIA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/05/2012 r.g.n. 347/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/02/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione;

udito l’Avvocato MARAllA MAURIZIO per delega Avvocato MARAZZA MARCO;

udito l’Avvocato PUGLIA MARIA RITA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.J.A. veniva assunta da Poste Italiane s.p.a., per il tramite di un’agenzia di fornitura di lavoro temporaneo, la Obiettivo Lavoro s.p.a., con un contratto a termine e adibita alla sezione posta registrata – raccomandata con mansioni di magazziniera ed addetta allo smistamento. Tale contratto veniva prorogato dal 16/2/2004 al 30/9/2004 e poi ancora fino al 31/1/2006 con riferimento alla causale prevista dall’art. 25 del c.c.n.l. 11/7/2003 per i dipendenti postali, che ammetteva la somministrazione di lavoro a tempo determinato, per le “esigenze di carattere temporaneo di maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili”, ritenute dall’azienda sussistenti lungo tutto il periodo di utilizzazione della prestazione della lavoratrice.

Quest’ultima ricorreva al Tribunale sostenendo l’illegittimità della clausola del termine apposto al contratto, chiedendo la riassunzione in servizio e il pagamento di tutte le retribuzioni, a far data dalla scadenza del termine. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 624/2010 accoglieva le domande della ricorrente, assumendo che il reclutamento della lavoratrice, fosse avvenuto al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 196 del 1997, art. 1 e che, pertanto, in applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, tra la lavoratrice e la società Poste Italiane dovesse ritenersi sussistito ab origine un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con ogni conseguenza sul piano della immediata riammissione in servizio, del pagamento di tutte le retribuzioni, con i dovuti interessi e rivalutazione e della regolarizzazione degli obblighi previdenziali e assistenziali.

La Corte d’Appello di Ancona, pronunciando sul ricorso di Poste Italiane, con sentenza in data 7/5/2012, confermava la decisione del Tribunale quanto alla nullità della clausola appositiva del termine, discostandosene sulla sola questione concernente il ventaglio indennitario da prendere in considerazione per stabilire la misura del risarcimento a carico della società. La Corte ha ritenuto inapplicabile della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 6, che sancisce la riduzione alla metà dell’indennità di cui al comma 5 (da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità) qualora i contratti collettivi prevedano l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, stabilendo la misura di tale indennità omnicomprensiva su una media di otto mensilità.

Ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona la società Poste Italiane S.p.a., affidando le sue ragioni a un unico motivo.

Resiste con controricorso la lavoratrice.

Entro i termini di legge perviene a codesta Corte un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., sottoscritto dal legale rappresentante di Poste Italiane s.p.a. e dal difensore della Società Prof. Avv. Marco Marazza, notificato alla controricorrente.

Il processo va dichiarato cassato.

PQM

 

Dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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