Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13472 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10752/2009 proposto da:

COMUNE PALERMO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SANSONE Maria Pia, con studio in Palermo, Piazza Marina

n. 39, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M. (OMISSIS), CA.MA.

(OMISSIS), C.V. (OMISSIS),

C.F. (OMISSIS), N.C.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

C.V. (OMISSIS), CA.MA.

(OMISSIS), N.C. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO

FILIPPO, rappresentati e difesi dall’avvocato LIOTTA MAURIZIO, il

primo giusta procura speciale autenticata dal Consolato d’Italia a

Monaco di Baviera, e le altre tre per mandato a margine del

controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

e contro

COMUNE PALERMO (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1560/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 14/11/2008, depositata il 26/11/2008;

R.G.N. 1081/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato MARZI MASSIMO (per delega dell’Avvocato LIOTTA

MAURIZIO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per rigetto ricorso

principale e accoglimento ricorso incidentali limitatamente al 7 e

dell’8 motivo rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 19 marzo 1993 c.m. nella veste ci proprietario e locatore di un immobile locato al Comune di Palermo per uso di scuola media, convenne dinanzi al tribunale di Palermo il Comune proponendo tre domande di condanna in relazione al tempo della illegittima detenzione dello immobile, in relazione al rimborso delle ingenti spese di ripristino, ed in ordine al danno emergente per maggiori spese tributarie. Il Comune si costituiva e contestava il fondamento delle pretese.

2. Il Tribunale con sentenza del 6 febbraio 2004 accoglieva in parte le domande e condannava il comune per le varie voci liquidate come in dispositivo e ponendo le spese di lite a carico del Comune.

3. Contro la decisione proponevano appello principale il Comune chiedendo il rigetto delle domande dei locatori e appello incidentale gli eredi del locatore, in relazione ad una migliore liquidazione.

4. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 novembre 2008, in parziale riforma: rigettava la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 1591 c.c.; condannava il Comune a pagare agli eredi del locatore una ulteriore somma di Euro 55.877 oltre interessi come un motivazione;rigettava la domanda sul c.d. aggravio fiscale e poneva a carico di ciascuna parte la metà delle spese dei due gradi e quelle delle CTU espletate.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale il Comune affidato a due motivi e relativi quesiti, e ricorso incidentale gli eredi del locatore affidato ad otto motivi.

I ricorsi sono stati previamente riuniti per connessione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi non sono meritevoli di accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.

6.A. SINTESI DEL RICORSO PRINCIPALE DEL COMUNE. Nel Primo motivo si deduce error in iudicando in relazione alla errata applicazione degli artt. 1223, 1596, 1609 e 1576 cod. civ., ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi viene sintetizzata nel seguente doppio quesito: “Dica la Corte se il conduttore sia obbligato al risarcimento dei danni conseguenti allo inadempimento o allo inesatto adempimento dell’obbligo previsto dallo art. 1590 cod. civ., comma 1, se dal deterioramento del bene locato, superiore a quello derivante dal suo uso in conformità del contratto, non sia derivata alcuna lesione nel patrimonio del locatore; dica la Corte se in base ai principi generali su l’onere della prova, il locatore che chieda il risarcimento dei danni per il ripristino dello immobile locato abbia l’onere di provare di avere subito una effettiva lesione del patrimonio.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando per violazione delle stesse norme sostanziali sopra indicate e per vizio della motivazione, ma sotto il diverso profilo, illustrati nel quesito, secondo cui il locatore che chiede le spese di ripristino dello immobile ha l’onere di provare che i danni lamentati siano riferibili alla omessa piccola manutenzione da porsi a carico del comune conduttore.

6.B. SINTESI DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE DEGLI EREDI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 1591 e 2729 c.c.. La tesi, sintetizzata nel quesito a ff. 50, è che al conduttore spettava il maggior danno per lo indennizzo richiesto per la illegittima detenzione dello immobile dopo la cessazione del contratto, e che la prova di tal danni era libera e poteva essere data con presunzioni.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo, sempre in punto di liquidazione dello indennizzo, imputandosi alla Corte di non aver valorizzato il profilo residenziale, commerciale e dei servizi di area dello immobile locato.

Nel TERZO MOTIVO si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sempre in materia di determinazione dello indennizzo, criticandosi il convincimento espresso dalla Corte di appello sulla base delle consulenze in atti, e la valutazione dello stato di manutenzione in termini di mediocrità.

Nel QUARTO MOTIVO si deduce ancora il vizio della motivazione, omessa o insufficiente nel punto in cui la Corte si è discostata dalla valutazione effettuata dalla CTU con riferimento al periodo di sei mesi indicato nella consulenza.

Nel QUINTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione dello art. 1590 c.c., assumendosi in tesi, nel quesito proposto, che “Dica La Corte se, nella ipotesi in cui al momento della riconsegna dello immobile locato questo si presenti in uno stato di degrado eccedente il normale uso, il conduttore debba corrispondere al locatore un indennizzo pari al canone dovuto, non solo per il periodo occorrente per i lavori di ripristino dello immobile, ma anche per il tempo dello accertamento tecnico preventivo richiesto dal locatore dopo la riconsegna, reso necessario per accertare i danni ed i lavori appunto necessari per esaminarli e per ciò disposto dal giudice”.

Nel SESTO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione in relazione alla voce di danno relative al rivestimento delle pareti dei locali, definite con lambris a smalto, risultate scrostate e macchiate, dovendosi inoltre includere le spese tecniche per la direzione ed assistenza nella esecuzione dei lavori.

Nel SETTIMO MOTIVO SI deduce error in procedendo per omessa pronuncia sulle spese di accertamento tecnico preventivo, come precisato nel relativo quesito.

Nell’OTTAVO motivo si deduce ancora error in procedendo per omessa pronuncia, in relazione al punto in cui la Corte di appello, dopo aver accordato agli eredi il credito per lavori ulteriormente eseguiti ed imputabili al Comune, non ha rivalutato l’importo di L. 91.106.262 già liquidato dal tribunale e da rivalutare come debito di valore sulla base di quanto richiesto nello appello incidentale.

7. CONFUTAZIONE DEL FONDAMENTO DEI RICORSI. 7.A. CONFUTAZIONE DEL RICORSO DEL COMUNE DI PALERMO. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai due motivi, in quanto inammissibili in relazione alla inadeguata formulazione dei quesiti, che mancano della sintesi descrittiva della fattispecie accertata dalla Corte di appello secondo un prudente apprezzamento delle prove.

Parimenti risultano inammissibili in relazione ai dedotti vizi di motivazione diretti ad una diversa valutazione delle prove, che invece risultano ampiamente esaminate e razionalmente giustificate nella ampia ed analitica motivazione. La Corte di Cassazione non è, in ordine ai motivi dedotti, il giudice del fatto, e non risulta verificata alcuna violazione o falsa applicazione delle norme sopraindicate (Vedi da ultimo in senso conforme Cass. SSUU 26 febbraio 2009 n 4589 e Cass. SSUU 1 ottobre 2007 n. 20603).

7.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE DEGLI EREDI. Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità dei motivi 2, 3, 4 e 6, che deducono il vizio della motivazione su punti decisivi, in quanto malformulati in relazione ai criteri prescritti dallo art. 366 bis c.p.c., atteso che i punti della motivazione che si assume omessa e contraddittoria non risultano essere collegati in modo chiaro e sintetico con ciascun fatto controverso, come già precisato dalle SS 2007 n. 20603 soprarichiamate. Le censure attengono tutte ad un diverso apprezzamento delle prove, che risulta invece congruamente motivato.

Quanto ai motivi 1 e 5, che deducono errores in iudicando, proponendo i relativi quesiti, si osserva che gli stessi risultano inammissibili ponendo entrambi quesiti in astratto senza la precisa indicazione del momento della sintesi descrittiva in ordine alla fattispecie concretamente provata da sussumere sotto la norma di diritto. Non senza rilevare che il primo motivo censura una valutazione di congruità delle somme corrisposte dal comune nel tempo della illegittima detenzione a contratto scaduto, con riferimento ad un apprezzamento fattuale congruamente motivato, e che il quinto motivo risulta privo di autosufficienza in ordine alla documentazione inerente allo accertamento tecnico preventivo.

Quanto infine ai motivi 7 ed 8, prospettati come omesse pronunce, si osserva che il settimo risulta inammissibile sul rilievo del difetto di autosufficienza, mancando del riscontro con quanto chiesto nello atto di appello, e quanto invece successivamente prospettato nelle conclusioni riprodotte nella epigrafe della decisione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., vigente al tempo della proposizione del gravame. Il quesito risulta formulato in astratto, senza la precisa indicazione del fatto probante da cui desumere lo errore di giudizio.

Quanto allo ottavo motivo,parimenti si rileva la sua inammissibilità in reazione alla astrattezza del quesito di diritto che non contiene la sintesi descrittiva della fattispecie relativa alla violazione di legge indicata come omessa pronuncia anzichè in termini di error in iudicando per la conferma della liquidazione del debito di valore senza dar corso ad ulteriore liquidazione.

Questa Corte, nel rispetto del principio di imparzialità e di par condicio che ispira costituzionalmente il giusto processo, non può integrare motivi malformulati, essendo il giudizio per cassazione giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi del ricorso e dai relativi quesiti, di guisa che ciascun motivo e quesito assolvono ad una funzione condizionante della impugnazione. VEDI sul punto Cass. n. 13222 del 2010 rv. 613318.

Al rigetto di entrambi i ricorsi segue la compensazione, per giusti motivi, anche in relazione alla complessità della res controversa, delle spese di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale del Comune di Palermo e quello incidentale degli eredi N. – C. e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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