Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13472 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

O.I.J., rappr. e dif. dall’avv. Chiara Bellini,

chiara.bellini.ordineavvocativicenza.it, elett. dom. presso il suo

studio in Vicenza, piazzetta A. Palladio n. 11, come da procura

allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Venezia 16.4.2020, n. 4063/2020,

R.G. 6723/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 25.2.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.I.J. impugna il decreto Trib. Venezia 16.4.2020, n. 4063/2020, R.G. 6723/2018 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. il tribunale, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto: a) insussistenti, già nel racconto, peraltro “estremamente generico, inattendibile e privo di riscontri e, dunque, non credibile”, i fondati motivi di una persecuzione personale e diretta, avendo il ricorrente riferito di aver lasciato nel 2016 la Nigeria a seguito degli scontri in occasione di una manifestazione politica organizzata con altri militanti dell'(OMISSIS), senza particolare precisione; b) insussistente conseguentemente ogni rischio di danno grave da sanzione penale estrema o trattamento degradante, posto che, tra l’altro, sul punto “alcunchè è stato…dedotto”, così come assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), nella regione di Enugu (Edo State), zona della Nigeria di provenienza, secondo le fonti acquisite; c) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, per genericità della domanda e difetto già di allegazione della vulnerabilità, anche in ragione della insufficiente documentazione medica (dei primi mesi del 2019) da cui non risulta la necessità di sottoporre il richiedente a trattamenti terapeutici presso strutture italiane e dell’assente illustrazione di una integrazione raggiunta, peraltro in sè non bastevole;

3. il ricorso è su tre motivi; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contestano: a) un primo ed unico motivo assommante censure al diniego della protezione internazionale e umanitaria, in dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), ritenendosi erronea la valutazione di non credibilità e la negata esposizione a pericoli di persecuzione ovvero a rischio grave; b) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a)-e), in punto di onus probandi, nonchè vizio di motivazione, avendo il tribunale omesso di esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria; c) violazione del principio del non refoulement ex art. 3 CEDU, e della Convenzione di Ginevra, art. 33;

2. va accolto un pregiudiziale profilo del primo motivo, con assorbimento dei restanti; il ricorrente, unendo alla narrazione dell’episodio di violenza subita dalle forze militari e di polizia altresì – come riportato a pag. 3 – la documentazione comprovante la propria iscrizione al movimento di liberazione nel quale ha indicato di rivestire un ruolo direttivo e organizzativo, ha effettivamente fornito una molteplicità di elementi che non hanno trovato considerazione completa nella motivazione di non credibilità ciononostante adottata dal tribunale; quanto poi ad elementi esterni al contesto di allontanamento dalla Nigeria, al di là della non ben evidenziata rilevanza, la contraddizione rinvenuta in punto di data di rilascio del leader del movimento indipendentista e numero delle vittime a seguito del riferito esito repressivo non costituiscono elementi posti dal tribunale in più chiaro collegamento logico con i fatti comunque emersi e non esaminati al fine di esprimere un compiuto apprezzamento sulla genuinità soggettiva del richiedente;

3. va peraltro ripetuto che “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui allo stesso art., comma 3, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (Cass. 14674/2020);

il ricorso va dunque accolto con riguardo al segnalato profilo del primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione e rinvio al primo giudice, anche per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, ai sensi di cui in motivazione, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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