Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7108-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6762/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i1 15/03/2010 r.g.n. 9133/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06604/206 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Con sentenza del 29.9.2009- 15 marzo 2010 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da Poste Italiane nei confronti di M.R. avverso la sentenza del 17.10.2005 del Tribunale di Viterbo, che aveva accolto la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti della s.p.a. Poste Italiane per la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti di causa nel periodo dal 7-5-2002 al 306-2002 in ragione di “esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè alla attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11.12.2001, 11 gennaio 2002”.

La Corte territoriale rilevava che nel contratto non era precisato il modo in cui i processi allegati avevano inciso nella struttura cui la lavoratrice era destinata ovvero quali e quanti spostamenti avrebbero interessato l’ufficio in questione.

La assoluta genericità delle espressioni utilizzate non consentiva di individuare in concreto il nesso causale tra le esigenze della società e la assunzione della appellata ed impediva la verifica –

anche in sede giudiziale – circa la effettività delle ragioni addotte.

Inoltre, a prescindere dalla nullità della clausola, la Corte riteneva non assolto l’onere, cadente a carico del datore di lavoro, di provare la correlazione tra le ragioni organizzative e la assunzione della ricorrente nello specifico settore e nel periodo di cui al contratto; tale correlazione non era attestata dai documenti prodotti nè erano idonei a fornire la prova i mezzi istruttori articolati.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione POSTE ITALIANE, articolato in cinque motivi.

M.R. è rimasta intimata.

Diritto

1. Con il primo motivo Poste Italiane denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2 e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss., art. 1325 c.c. e e ss..

Lamenta che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto la genericità della causale, assumendo una incompatibilità tra la pluralità della ragioni giustificative del termine e l’obbligo di specificità di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Richiama le pronunzie di questa Corte con le quali è stato chiarito che l’onere di specificazione delle ragioni del termine può essere assolto anche attraverso il rinvio ad atti esterni accessibili alle parti, quali gli accordi sindacali sulla mobilità del personale.

Deduce la contrarietà della statuizione anche alle regole di ermeneutica contrattuale fissate dagli artt. 1362 e 1363 c.c..

In particolare evidenzia che nelle disposizioni finali dell’accordo del 17 ottobre 2001, richiamato nei successivi accordi collettivi, veniva affermato che a conclusione della procedura di messa in mobilità le parti avevano sottoscritto accordi – in data 17 e 23 ottobre 2001 – relativi, tra l’altro, alla definizione dei processi di mobilità interaziendale, autorizzando la società a ricorrere, durante la fase di realizzazione di detti processi di mobilità, alla attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito e di sportelleria.

Gli accordi collettivi successivi a quello del 17.10.2001, richiamati nel contratto di assunzione, disciplinavano il processo di riallocazione territoriale e professionale delle risorse a tempo indeterminato e davano prova sul piano sostanziale della sussistenza delle ragioni del termine.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla asserita inidoneità degli accordi sindacali a specificare la causale giustificatrice del termine.

3. Con il terzo motivo P.I. denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2 nonchè degli art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 244, 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2.

Censura la sentenza per avere affermato che era onere della società allegare e provare la effettiva sussistenza della esigenza richiamata nella clausola del termine ed il rapporto di causalità tra tale esigenza e la singola assunzione. Assume che ai sensi dell’art. 2697 c.c. è il lavoratore che agisce per l’accertamento della illegittimità della apposizione del termine ad avere l’onere di provare l’insussistenza delle ragioni poste dal datore di lavoro a fondamento della clausola del termine.

Deduce di avere in ogni caso provato le esigenze organizzative con la produzione degli accordi collettivi richiamati nel contratto di lavoro e con la richiesta della prova orale, che non era stata ammessa, articolata in specifici capitoli volti a dimostrare in quale misura i processi di riposizionamento del personale avessero coinvolto anche la unità produttiva di applicazione della ricorrente.

4. Con il quarto motivo Poste Italiane denunzia omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Censura la mancanza di motivazione del rigetto delle istanze istruttorie articolate (sin dal primo grado di giudizio – come capitolo di prova n. 11 -) in ordine alla esistenza di squilibri nella distribuzione del personale sul territorio, che avevano determinato situazioni di temporanea carenza di personale incidenti sulla unità produttiva alla quale la lavoratrice era stata assegnata.

Censura, altresì, il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio onde colmare una eventuale ritenuta carenza delle allegazioni dei capitoli di prova.

5. Con il quinto motivo si denunzia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 e 2697 c.c. sulla messa in mora in relazione alla pronunzia di condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni.

La società assume che le retribuzioni erano dovute solo dalla data di effettiva ripresa del servizio e che la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro non implicava un’offerta della prestazione ai fini della messa in mora del datore di lavoro.

Censura, inoltre, il mancato accoglimento della eccezione di aliunde perceptum, assumendo di non essere in grado di allegare e provare specificamente la esistenza di altri guadagni della lavoratrice nel periodo di maturazione dal danno sicchè doveva essere dato seguito alla generica allegazione svolta sotto tale profilo ed alla richiesta dell’ordine di esibizione e di assunzione di informazioni presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Da ultimo la società ricorrente invoca la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Le censure mosse da Poste Italiane spa trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, ha affermato che la specificazione delle ragioni giustificative del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti giacchè, “seppure nel nuovo quadro normativa… non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie (Cass. sez. lav., 23/02/2016, n. 3495; 22/02/2016, n. 3412; 1 febbraio 2010 n. 2279; 27 aprile 2010 n. 10033; 25 maggio 2012 n. 8286; 3.10.2014 n. 20946; 9.7.2015 n. 14336).

In altri termini, è necessario che di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni addotte a legittimare l’apposizione del termine l’esame del giudice di merito si estenda a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto, allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi comprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (cfr. la giurisprudenza già richiamata, cui adde Cass. nn. 2279 e 16303 del 2010, Cass. 25 maggio 2012, n. 8286, Cass. 23 maggio 2013 n. 16102 e Cass. 16.4.2015 n. 7772).

Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha omesso di esaminare il contenuto degli accordi richiamati nel contratto individuale e di valutare la loro concreta idoneità ad assolvere alla funzione di specificazione della causale; ha operato inoltre una sovrapposizione tra il profilo formale, relativo alla specificità della clausola contrattuale – da valutare ex ante ed in astratto – e quello sostanziale della allegazione e della prova in giudizio della effettiva inerenza al singolo rapporto di lavoro delle esigenze richiamate nel contratto.

Restano assorbiti il terzo, il quarto ed il quinto motivo, in quanto le istanze istruttorie dovranno essere nuovamente esaminate in ragione del principio sopra esposto.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi di diritto richiamati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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