Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27991-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNA MAZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIA

ALLEGRINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1285/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/10/2015 R.G.N. 1464/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI;

udito l’Avvocato GIOVANNA MAZZA per delega Avvocato EUGENIA

ALLEGRINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 26 ottobre 2015, la Corte d’appello di Catanzaro annullava il licenziamento intimato il 26 febbraio 2013 a S.G. da Telecom Italia s.p.a., che condannava a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo risarcitorio, una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto percepita all’epoca del recesso datoriale e a versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione: così riformando la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, ne aveva respinto le domande.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva l’insussistenza del fatto disciplinare contestato al lavoratore, incaricato della gestione degli apparati di Call Center dislocati da Telecom s.p.a. in tutta la Calabria e pertanto in continua missione con impiego di autovetture a noleggio, in mancanza di dotazione di auto aziendale: di richiesta di rimborso per spese di rifornimento di carburante nell’anno 2012 per numero di chilometri superiore di circa 44.000 a quelli effettuati secondo le distinte di riconsegna redatte dalla società di autonoleggio.

E ciò in difetto di prova, per il tempestivo disconoscimento da S.G. di tali documenti, non verificati ai sensi degli artt. 216 ss. c.p.c., nella loro autenticità, in difetto di loro produzione in originale.

Essa applicava quindi le conseguenze stabilite dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 42, lett. b), senza alcuna detrazione, richiesta genericamente dalla società datrice senza indicazione di elementi presuntivi, di aliunde perceptum dall’indennità risarcitoria liquidata.

Con atto notificato il 1 dicembre 2015 la società datrice ricorre per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nel secondo addebito contestato, di presentazione di ventidue ricevute emesse dai titolari dei distributori per rimborso di carburante corrette nell’importo e talvolta anche nella data.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e art. 2119 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inconfigurabilità della fattispecie di insussistenza del fatto contestato, in dipendenza della suddetta omissione di esame di uno dei due addebiti, anche distintamente formulati, n è di altra ipotesi comportante il provvedimento di reintegrazione e per erronea esclusione della giusta causa (ovvero del giustificato motivo oggettivo), per la stessa ragione di mancato esame.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., artt. 214 ss. c.p.c., art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione delle lettere di noleggio e dei tagliandi di riconsegna delle autovetture noleggiate alla stregua di scritture private, siccome formate da un terzo estraneo al giudizio, con la conseguente inesperibilità, in dipendenza del disconoscimento dal lavoratore della propria firma, del procedimento di verificazione: con la conseguenza, non già della loro inutilizzabilità a fini probatori, ma del loro prudente apprezzamento, quali prove cd. atipiche o innominate, in un complessivo ragionamento presuntivo.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non corretta considerazione, in relazione all’esatta comprensione della contestazione di addebito al lavoratore (di percezione di rimborsi abnormi e incoerenti con il chilometraggio degli spostamenti effettuati per ragioni di servizio, tenuto conto anche dei consumi medi relativi alla tipologia di vettura noleggiata), del complesso degli elementi di prova acquisiti, indipendentemente dai documenti contestati, in base ai quali ben ricavabile la relativa prova.

5. In via di premessa, questa Corte rileva la regolare indicazione, infondatamente negata (sub I della parte in diritto a pg. 20 del controricorso) dalla difesa del lavoratore, in calce al ricorso come documento (in effetti) prodotto sub 3), della procura speciale rilasciata alla Dott.ssa T.C. quale legale rappresentante di Telecom italia s.p.a., necessaria in quanto documento diretto ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del ricorso (Cass. 18 febbraio 2000, n. 1822; Cass. 18 aprile 2003, n. 6322; Cass. 14 aprile 2004, n. 7056).

Sicchè, l’eccezione di inammissibilità per tale ragione del ricorso deve essere disattesa.

6. Il primo motivo (omesso esame del fatto decisivo di contestata presentazione di ventidue ricevute emesse dai titolari dei distributori per rimborso di carburante corrette nell’importo e talvolta anche nella data) può essere congiuntamente esaminato con il secondo (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e art. 2119 c.c. per inconfigurabilità della fattispecie di insussistenza del fatto contestato a causa dell’omissione di esame di uno dei due addebiti anche distintamente formulati ed erronea esclusione della giusta causa), per la loro stretta connessione, in ragione della dipendenza logico- giuridica del secondo dal primo.

Essi sono fondati.

6.1. La società ricorrente ha correttamente denunciato il vizio di legittimità alla stregua di vizio motivo e non di error in procedendo quale omessa pronuncia. Ed infatti, in quest’ultima l’omissione concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello); nella prima ipotesi invece l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non investe direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e quindi su uno dei fatti principali della controversia (Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761).

6.2. Tale differenza vale anche dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, che presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. 20 novembre 2015, n. 23828).

E’ noto che il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, sia idoneo a determinare un esito diverso della controversia). Sicchè, da ciò discende che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

6.3. Ebbene, la società datrice ricorrente ha pienamente rispettato il “protocollo” di deduzione del fatto omesso, per la sua decisività, in quanto integrante uno dei due addebiti disciplinari oggetto della contestazione a base del licenziamento per giusta causa intimato, valutati, oltre che “complessivamente tra loro”, pure “singolarmente” (come da lettera di contestazione integralmente trascritta da pg. 10 a pg. 13 del ricorso) e oggetto di controversia tra le parti, in quanto dibattuti tra le stesse negli atti puntualmente indicati (sub punto 2 dal penultimo capoverso di pg. 14 al terzo di pg. 18 del ricorso) e specificamente attestati anche nella sentenza impugnata (in particolare: in fondo a pgg. 8 e 10, p.ti da 9.2 a 9.7 a pgg. 19 e 20, p.to 4 a pgg. 26 e 27).

Con tali puntuali riferimenti, essa ha integralmente soddisfatto il principio di autosufficienza del ricorso, evidentemente da intendere in relazione al fatto omesso denunciato, debitamente specificato nella rilevanza dei suoi elementi e nella specifica indicazione degli atti in cui contenuti: pertanto contenente in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui è chiesta la cassazione della sentenza di merito e a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

Non rileva qui, infatti, il riferimento diretto ai documenti, posto che esorbita dalla censura la questione diversa della loro omessa valutazione, esigente un diverso onere di autosufficienza, in merito alla trascrizione e alla specifica indicazione della loro sede di produzione (Cass. 25 agosto 2006, n. 18506; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621): qui chiaramente non pertinente, siccome non oggetto di specifica devoluzione.

Dalla fondatezza, per le superiori argomentazioni, del vizio motivo discende per derivazione diretta quella della violazione di legge, per la necessità di una diversa applicazione delle norme denunciate in esito all’accertamento del fatto decisivo di cui la Corte territoriale ha omesso l’esame.

7. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., artt. 214 ss. c.p.c., art. 2729 c.c. per erronea qualificazione delle lettere di noleggio e dei tagliandi di riconsegna delle autovetture noleggiate come scritture private anzichè prove cd. atipiche o innominate, con la loro conseguente utilizzabilità a fini probatori, è parimenti fondato.

7.1. Erronea è, infatti, la qualificazione dei documenti provenienti dal terzo (noleggiatore di autovetture Maggiore s.p.a.) e sottoscritti dal lavoratore, alla stregua di scritture private, che presuppongono la provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni in esse contenute, anzichè di prove cd. atipiche, in quanto dichiarazioni scritte provenienti da terzi: con la conseguenza della non esperibilità del procedimento di verificazione, riservato solo alle prime e comportante la loro utilizzabilità in caso di disconoscimento solo attraverso detto procedimento (Cass. 6 agosto 2015, n. 16551). Dalla diversa e corretta qualificazione giuridica delle lettere di noleggio e dei tagliandi di riconsegna delle autovetture noleggiate suddetti discende la loro utilizzabilità, in quanto documenti provenienti dal terzo, benchè disconosciuti nè oggetto di verificazione a norma dell’art. 216 c.p.c.. E pertanto essi vanno ben valutati, per il loro valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23155; Cass. s.u. 23 giugno 2010, n. 15169).

E’ noto come nell’ordinamento processuale vigente manchi una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicchè il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie: senza che da ciò derivi la violazione del principio del rispetto del contraddittorio tra le parti, posto dall’art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. 1 settembre 2015, n. 17392).

8. Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 5, per non corretta considerazione del complesso degli elementi di prova acquisiti, indipendentemente dai documenti disconosciuti) per l’evidente riapertura dell’intero accertamento probatorio davanti al giudice di rinvio, discende coerente l’accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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