Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13471 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3469-2012 proposto da:
CASTELLANA ROBERTO (CSTRRT83B19H501P) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio
dell’avvocato FALCONE AMALIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CALO’ MAURIZIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO I CIGNI SRL N. 72/2010;
– intimato avverso il decreto n. 365/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
30/11/2011, depositato il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

Data pubblicazione: 29/05/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

-M

Ric. 2012 n. 03469 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 16.12.2011, ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. “I Cigni” proposta da
Castellana Roberto in relazione all’esclusione del credito derivante da rapporto di
lavoro insinuato dalla parte opponente.
Il tribunale ha ritenuto che gli unici documenti prodotti (copia di verbale di udienza
dinanzi al giudice (lei lavoro e comunicazione ex art. 97 1. fall.) non fossero idonei a
provare l’esistenza del credito.
Contro il decreto l’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo
motivo con il quale deduce violazione dell’art. 111 Cost. e L. Fall., art. 99 per avere
fatto parte (lei collegio giudicante il giudice delegato che aveva redatto il decreto
impugnato.
La curatela fallimentare intimata non ha svolto difese.
1.1.- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta fondatezza (lei ricorso.
La relazione, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio,
è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.
2.- Nel termine di cui all’art. 380 bis c.p.c. parte ricorrente ha depositato rituale atto di
rinuncia al ricorso.
Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA,

R.G. 55_3469_2012

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