Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 20/06/2011), n.13471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10308/2009 proposto da:

COMUNE VENEZIA (OMISSIS), in persona del Suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo

studio dell’avvocato PAOLETTI Nicolò, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MORINO MARIA MADDALENA, GIDONI GIULIO,

IANNOTTA ANTONIO, BALLARIN MAURIZIO, VENEZIAN GIUSEPPE, ONGARO

NICOLETTA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANTOVAN Matteo, MELUCCO ANDREA

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROVINCIA VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1679/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa l’08/10/2003, depositata il 23/12/2008;

R.G.N. 459/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/04/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PAOLETTI NICOLO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento dei primi

2 motivi, assorbimento del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29 aprile 1994 il Comune di Venezia conveniva in giudizio B.L. esponendo di essere proprietario di un immobile in Venezia, di averlo concesso in locazione al convenuto ad uso deposito-magazzino con contratto del 21 settembre 1991 per la durata di anni sei, di aver accertato il 17 maggio 1993 a mezzo di funzionari dell’Ufficio Tecnico che il conduttore aveva realizzato una “bussola” ed abbattuto due pareti interne per ricavare un locale bagno mutando la destinazione d’uso dell’immobile da magazzino in abitazione. Ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore con la condanna del medesimo al rilascio dell’immobile. Costituitosi il convenuto che eccepiva tra l’altro la decadenza del Comune per inosservanza del termine di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 80, la controversia veniva trasferita alla Sezione stralcio del Tribunale di Venezia, avanti alla quale si costituiva l’Agenzia territoriale per l’edilizia residenziale del Comune di Venezia, deducendo che la gestione del patrimonio già di proprietà degli enti ospedalieri era passata dal Comune all’A.T.E.R. stesso. In esito al giudizio, il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, condannando quest’ultimo al rilascio dell’immobile ed al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione il B. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva solo l’A.T.E.R. e non anche il Comune di Venezia, la Corte di Appello di Venezia con sentenza depositata in data 23 dicembre 2008 condannava il Comune a restituire al B. la somma di Euro 26.243,74 oltre interessi a titolo di canoni non dovuti e condannava entrambi gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi in gradi, ponendo le spese di ctu a carico dei convenuti in solido.

Avverso la detta sentenza il Comune di Venezia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato altresì da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima doglianza, deducendo testualmente il vizio di “violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 111 c.p.c., omessa valutazione del contratto con cui l’Ulss ha affidato all’A.T.E.R. la gestione del proprio patrimonio immobiliare”, il ricorrente Comune ha censurato la sentenza della Corte di Appello di Venezia per aver trascurato che la legittimazione dell’Ater derivava dal contratto per la gestione del patrimonio immobiliare, comprendente anche la gestione di tutte le liti attive e passive a tutela del patrimonio, stipulato con l’Ulss n. (OMISSIS). A riguardo ha quindi formulato il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se nella fattispecie l’ATER nella sua qualità di gestore del patrimonio immobiliare immobiliare dell’ULSS n. (OMISSIS) – successore a titolo particolare nella proprietà del bene oggetto di causa, era legittimato ad intervenire nel processo e se (in ipotesi affermativa) la sentenza spiega i suoi effetti anche contro quest’ultimo.

La censura è inammissibile per svariate considerazioni. In primo luogo, deve sottolinearsi che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (S.U.5624/09, Cass. 5471/08).

La premessa torna utile in quanto il motivo di ricorso in esame, pur essendo rubricato sia come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sia come omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è concluso soltanto con un quesito di diritto, relativo ad una pretesa violazione di legge, non in linea con il contenuto della doglianza. Deve rilevarsi pertanto l’inammissibilità del profilo, attinenti al vizio motivazionale, non accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

L’inammissibilità della censura, afferente la violazione dell’art. 111 c.p.c., deriva altresì dalla carenza di ogni correlazione con la ratio decidendi della sentenza, fondata espressamente, non già sul fatto che nella specie difetterebbe la prova del passaggio dei beni dal Comune alle USSLL e quindi all’ATER, bensì sul fatto, diverso, che difetta invece “la prova della proprietà in allora, del bene oggetto di causa in capo ad uno degli enti soppressi, prova, che a fronte della contestazione di parte attorea, spettava all’ATER fornire”. Ed invero, la ragione che aveva indotto i giudici di seconde cure a ritenere il difetto di legittimazione dell’ATER si fondava sulla premessa che il patrimonio immobiliare del Comune di Venezia non si esauriva nei soli beni degli enti ex ospedalieri del Comune stesso laddove solo questi ultimi erano passati alle USSLL. Con la conseguenza che, al fine di stabilire l’effettiva successione dell’ATER nel diritto controverso a norma dell’art. 111 c.p.c., occorreva accertare previamente e si trattava di un presupposto fondamentale ed indispensabile se il bene oggetto di causa rientrasse o meno tra quelli già appartenenti ad uno degli enti ospedalieri soppressi, prova, invece, mai fornita dall’ATER ad onta della contestazione formulata dalla controparte. Tutto ciò considerato, appare evidente come la censura proposta eluda il punto nodale della pronunzia e non sia correlata con la ratio decidendi della decisione impugnata difettando della necessaria specificità, attesa la non riferibilità della censura alla sentenza d’appello impugnata fondata – giova ripeterlo – sulla mancanza di prova in ordine alla circostanza che il bene oggetto di causa rientrasse tra quelli già appartenenti al patrimonio degli ex enti ospedalieri, gli unici del patrimonio del Comune ad essere passati nel patrimonio dell’Ulss n. (OMISSIS), e quindi nella gestione dell’ATER. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 80, deve rilevarsi che il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la decadenza del Comune dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto di locazione, considerando tardiva la citazione notificata il 29 ottobre 1994 a fronte di una conoscenza del mutamento di destinazione acquisita sin dal 17 maggio 1993, data dell’accertamento svolto dai tecnici de settore edilizia privata. Ed invero – in tale considerazione si concreta la tesi del ricorrente – la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l’applicabilità dell’art. 80 citato in un’ipotesi, come quella in esame, in cui era stata altresì dedotta ” l’alterazione della materialità della cosa locata a motivo di risoluzione del contratto”.

La censura non coglie nel segno. Ed invero, contrariamente alla tesi esposta dal ricorrente, la Corte di merito non ha affatto rigettato, sia pure implicitamente, la domanda di risoluzione avanzata dal Comune per decadenza dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto di locazione a norma della L. n. 392 del 1978, art. 80, ma soltanto perchè, a seguito della acquisita conoscenza del mutamento di destinazione da oltre tre mesi senza che il Comune avesse agito per la risoluzione ex art. 80 citato, si era ormai costituito tra le parti un nuovo rapporto avente ad oggetto una locazione di tipo abitativo, relativamente al quale non c’era stata nessuna violazione ai sensi dell’art. 1587 c.c., da parte del conduttore. Nè, con riferimento al nuovo rapporto locatizio ad uso abitativo, sorto ex lego, era stata dedotta – nè poteva esserlo – alcuna violazione contrattuale utile ai fini dell’art. 1587 c.c., comma 1, giacchè l’abbattimento delle pareti e la realizzazione del bagno erano avvenuti nel vigore del precedente contratto locativo ad uso diverso.

Ne deriva l’assoluta infondatezza della censura in esame.

Resta da esaminare l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c., con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha condannato il Comune di Venezia a restituire la somma di Euro 26.242,74, a titolo di differenza tra canoni pagati e quelli dovuti per il periodo dall’agosto 1993 (data di decorrenza del contratto di locazione ad uso abitativo soggetto ai parametri della legge sull’equo canone) al novembre 2008 (data di deposito della sentenza), in violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo il conduttore assolto all’onere della prova in ordine all’entità dei canoni versati. Invero – cosi continua il ricorrente – la Corte si è basata su delle mere presunzioni senza neppure preoccuparsi di verificare se l’ente fosse stato per tutto il periodo il destinatario di questi pagamenti.

La censura è inammissibile. Ed invero, premesso che i giudici di seconde cure hanno precisato di aver determinato le somme versate dal conduttore sulla base della documentazione in atti, indicando espressamente i documenti prodotti dall’attore – 10, 11, 12 e 13 – dai quali hanno attinto i dati per il calcolo della somma suindicata, mette conto di sottolineare che deve ritenersi assolutamente corretto l’impiego, da parte della Corte di merito, della prova presuntiva, con riferimento a qualche canone saltuariamente non documentato. E ciò, in quanto la prova presuntiva è dotata della medesima efficacia di qualsiasi altra prova.

Ciò premesso, deve altresì osservarsi che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Ciò posto, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, onde l’inammissibilità di una doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del contro ricorrente B., delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese a favore dell’Ater in quanto la stessa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge in favore del contro ricorrente B.L..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA