Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.Y.K.D., rappr. e dif. dall’avv. Caterina Bozzoli,

caterina.bozzoli.ordineavvocatipadova.it, elett. dom. presso il suo

studio in Padova, via Trieste n. 49, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Venezia 4.11.2019, n.

4721/2019, R.G. 2597/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 25.2.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.Y.K.D. impugna la sentenza App. Venezia 4.11.2019, n. 4721/2019, R.G. 2597/2018 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Venezia 16.4.2018, che a sua volta aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonchè il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. la corte, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto: a) insussistenti, già nel racconto, peraltro “piuttosto incongruente” ed invero non credibile, dell’appellante, i fondati motivi di una persecuzione personale e diretta, avendo egli riferito di aver lasciato nel 2015 il Senegal per evitare di rispondere ad una denuncia di uno zio, genitore di una cugina minorenne con cui aveva intrattenuto una relazione, dopo che la ragazza era morta per cause inerenti al parto, secondo una narrazione anche contraddittoria e comunque estranea, stante l’allontanamento per ragioni familiari, ai requisiti fondativi del rifugio; b) insussistente ogni rischio di danno grave da sanzione penale estrema o trattamento degradante, così come assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nella regione di Casamance, secondo le fonti acquisite; c) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, per genericità della domanda e difetto già di allegazione della vulnerabilità, anche in ragione della assente illustrazione di una censura specifica sul punto; d) assenti i presupposti del beneficio del patrocinio pubblico, dunque revocato;

3. il ricorso è su due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il ricorso si contestano: a) l’erronea esclusione di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza, con violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria; mancata analisi della domanda alla luce di informazioni aggiornate; b) l’immotivato diniego della protezione umanitaria;

1. il primo motivo è inammissibile, posto che esso non appare correlarsi alle ragioni della pronuncia impugnata e, contrapponendosi in modo generico alla statuizione giudiziale sull’assenza di conflitto armato, omette anche solo di richiamare fonti alternative, più specifiche e decisive idonee ad incrinare le conclusioni motivate cui è giunta la sentenza, limitandosi invero a riferire di pronunce di merito (Cass. n. 22385/2020); tanto più che, si ripete, “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);

2. quanto alla censura sul diniego di protezione umanitaria, è inammissibile, dovendosi ripetere, con Cass. n. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. n. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; si tratta di principio ribadito da Cass. s.u. n. 29460/2019, facendo qui difetto i termini oggettivi di un’effettiva comparabilità, al fine di censire la vulnerabilità del ricorrente e potendosi aggiungere che l’odierna censura è inammissibile laddove dà conto, quanto all’attività lavorativa, di una produzione nel merito, senza indicarne la tempestiva e rituale produzione, e così non avversando la sentenza laddove, più radicalmente, nega vi sia stata in appello una specifica censura sul diniego di detta protezione; a sua volta, il richiamo alla povertà appare inconferente e parimenti generico, tenuto conto che la corte ha escluso la credibilità del narrato e ricostruito, al più, il suo fondamento in mera conflittualità di tipo familiare; per genericità, il motivo si risolve pertanto in un dedotto vizio di motivazione, oltre il limite del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nemmeno assolve ai requisiti di specificità redazionale, evitando di confrontarsi con il giudizio di non credibilità del narrato espresso nella sentenza e, per tale parte, non impugnato in modo idoneo per le conseguenze che esso implica sulla preclusione a condurre una completa comparazione sull’esposizione a rischio del richiedente, quanto ai diritti fondamentali, in caso di rimpatrio;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. n. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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