Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13471 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 11/07/2019, dep. 02/07/2020), n.13471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 28518/2010, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

R.E., rappresentato e difeso dagli avv. Maisto Guglielmo e

Cerrato Marco, presso lo studio della quale in Roma, Piazza

d’Aracoeli, n. 1, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 68/33/09 emessa inter partes l’8

ottobre 2009 dalla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 luglio 2019

dal Consigliere Gilotta Bruno;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Pedicini Ettore, che ha concluso domandando la

dichiarazione di estinzione del giudizio; udito per l’Agenzia delle

Entrate l’avv. Palatiello Giovanni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, confermando quella di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, annullava l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ritenendo inefficace in quanto tardiva la dichiarazione integrativa presentata in data 16 luglio 2007 da R.E., aveva contestato maggiori imposte per I.R.P.E.G. e ILOR dell’anno 2000.

La Commissione motivò la decisione assunta ritenendo tempestiva la dichiarazione integrativa del contribuente in forza della proroga del termine di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto tempestivo ricorso per quattro motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso e depositato, ex art. 378 c.p.c., memoria.

Con ordinanza del 28 settembre 2017 la Corte, avuto riguardo alla novità e alla particolare rilevanza della questione di diritto, disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza, ex art. 375 c.p.c., comma 2;

nelle more, il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio a norma del D.L. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni in L. n. 96 del 2017, allegando la documentazione dell’avvenuto pagamento della prima rata.

Diritto

RAGIONI DELA DECISIONE

Secondo il sopra indicato D.L., comma 8, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”.

Secondo il comma 10 “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Considerato che nel caso in esame non solo non è pervenuta istanza di trattazione, ma è invece pervenuta a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendosi la procedura perfezionata con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione;

ritenuto che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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