Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13470 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6560/2011 proposto da:

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato

GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta o difende giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8264/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2010 r.q.n. 10807/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ed esponeva di aver stipulato con la società POSTE ITALIANE un contratto in relazione al periodo 13 luglio-30 settembre 1998 per “far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale nel periodo giugno –

settembre” ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. Poste del 26/11/94 come integrato dall’accordo 25/9/97.

Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del termine apposto a detto contratto, accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far tempo dal 13/7/98 o dalla data ritenuta più idonea, e condannarsi la società al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto sino alla sua ricostituzione.

Costituitasi in giudizio, la s.p.a. POSTE ITALIANE sosteneva l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. Il giudice adito respingeva le domande con pronuncia che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione la lavoratrice affidandosi a tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. e resistiti con controricorso dalla società POSTE ITALIANE.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 8 c.c.n.l. 1994 ed agli artt. 2074 e 2727 c.c. Si evidenzia che con la scadenza del c.c.n.l.

1994 anche le disposizioni di cui all’art.8 hanno cessato di avere efficacia, di guisa che le assunzioni a termine giustificate ai sensi della citata disposizione contrattuale, per “far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale nel periodo giugno-settembre”, dal 1-1-1998 sino al successivo contratto collettivo del gennaio 2001 non hanno più fondamento normativo. Si lamenta, quindi, che la Corte distrettuale ha fondato la propria decisione sulla applicazione di norme non più vigenti invece di dichiarare d’ufficio, ex art. 113 c.p.c. la nullità del termine apposto al contratto perchè privo dello strumento derogatorio consentito dalla legge.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c. dell’art. 8 c.c.n.l. 1994, della L. n. 230 del 1962, art. 3 L. n. 56 del 1987, art. 53 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso ogni pronuncia in ordine alla eccezione della violazione della clausola di contingentamento pur proposta in primo grado e ritualmente sollevata nel giudizio di appello.

3. Con il terzo e quarto mezzo di impugnazione si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1421, 2697 e 2729 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 8 c.c.n.l. 26 novembre 1994. Si stigmatizza la sentenza impugnata per avere affermato che l’unico presupposto per l’operatività della autorizzazione conferita dal contratto collettivo alla stipula di contratti a termine entro i limiti temporali giugno-settembre, sia costituito dalla stipula del contratto entro il predetto arco temporale, sul rilievo che non sarebbe stata disposta alcuna effettiva verifica del meccanismo causale. Erroneamente sarebbe stato ritenuto assolto da parte datoriale, l’onere di dimostrare l’effettività delle ragioni sottese alla apposizione del termine, alla stregua della mera ricorrenza dei requisiti di ordine cronologico, fissati dalla richiamata disposizione contrattuale collettiva.

4. In ordine logico, vanno esaminati con priorità i motivi primo, terzo e quarto, attinenti alla legittimità del termine apposto al contratto de quo.

Le censure, la cui trattazione congiunta è consentita dalla connessione che le connota, sono infondate.

Nei casi in cui il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i seguenti punti:

a) la previsione contrattuale collettiva autorizza l’apposizione del termine con riferimento alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nel periodo giugno – settembre;

b) il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23. Tale disposizione, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

4.1 Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di conseguenze.

Oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2-3-2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dal L. n. 56 del 1987, art. 23 ha anche più volte confermato (cfr. ad esempio Cass. 612-2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

4.2 Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28/3/2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”, ma unicamente il rispetto della cd. clausola di contingentamento (v. fra le altre Cass. 24-102011 n. 22009, Cass. 10-8-2015 n.16670). Sulla stessa linea, Cass. 4-8-2008, n. 21092, ha precisato che in tali casi “non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma collettiva e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori” (v. anche, Cass. 29-4-2011 n. 9577).

4.3 Quanto alla tesi secondo cui la legittimità di questo tipo di clausole sarebbe delimitata: temporalmente alla scadenza del contratto collettivo – ed a prescindere da ogni questione di Inammissibilità della censura per novità, come sollevata dalla società – essa è stata giudicata infondata dalla giurisprudenza di legittimità, (cfr., ad esempio, Cass. 10-12-2009 n. 25934; Cass. 1/3/2011 n. 4990; Cass. 22-7-2015 n.15371 e, da ultimo, Cass. 4/3/2016 n.42769). E’ stato infatti affermato, con orientamento che deve essere in questa sede ribadito, che l’ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie ha conservato la propria vigenza anche dopo la data (31 dicembre 1997) di scadenza del c.c.n.l. 26 novembre 1994, ed è rimasta pienamente applicabile, anche per i periodi feriali successivi, fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo avvenuta nel gennaio 2001.

Ed infatti, a prescindere dal rilievo che l’accordo del 25 settembre 1997, nell’aggiungere l’ipotesi delle esigenze eccezionali fra le clausole legittimanti l’apposizione del termine, ha confermato la volontà congiunta delle parti stipulanti di ritenere tuttora legittimamente operanti le altre ipotesi, tra cui quella dell’assenza per ferie, previste dall’art. 8 del c.c.n.l. del 1994, è stato correttamente sottolineato che tale volontà di ritenere vigente quest’ultima ipotesi a prescindere da limitazioni di carattere temporale ha trovato esplicita conferma nell’accordo 27 aprile 1998 che estende al mese di maggio il periodo di ferie di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 1994 (inizialmente fissato al periodo giugno –

settembre).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e pertanto le censure esaminate devono essere respinte.

5. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso, giacchè la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi specificamente sulla eccezione di violazione della clausola di contingentamento sollevata dalla lavoratrice in primo grado e ribadita nei motivi di appello (su tale questione vedi per tutte Cass. 19-1-2010 n. 839, Cass. 10-8-2015 n.16670), così incorrendo nel vizio denunciato.

In definitiva, il primo, terzo e quarto motivo devono essere respinti, mentre, invece, va accolto il secondo.

L’accoglimento del detto motivo, comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà all’esame della questione della osservanza della Clausola di contingentamento e delle eventuali questioni consequenziali, statuendo anche sulle spese di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il terzo ed il quarto motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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