Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13470 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3650/2012 proposto da:

TELEONDA GALLIPOLI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

VENETO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2820/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/11/2011 R.G.N. 3769/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona dcl SusLiLnto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva 23 novembre 2011, la Corte d’appello di Lecce accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato dall’1 giugno 2001 al 15 maggio 2005 tra M.M.G. e Teleonda Gallipoli s.r.l., che condannava al pagamento, in favore del primo, delle differenze retributive coerenti con il livello di inquadramento riconosciutogli in base al CCNL Emittenti Televisive Locali applicabile, per la cui determinazione disponeva C.t.u. contabile con separata ordinanza: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande del lavoratore e pure quella di illegittimità del suo recesso con la condanna al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, proposta in via riconvenzionale dalla società.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la natura del rapporto lavorativo tra le parti di natura subordinata e non di collaborazione autonoma, sulla base dello stesso tenore testuale della scrittura privata di sua istituzione e delle scrutinate risultanze istruttorie, comprovanti gli elementi di eterodirezione, sia pure temperata dalla natura giornalistica della prestazione, di organico inserimento nell’organizzazione datoriale, di essenzialità del servizio reso (telegiornale della tarda mattinata da lunedì a sabato), di continuità dell’attività lavorativa e predeterminazione fissa della retribuzione.

Con atto notificato il 25 gennaio 2012, Teleonda Gallipoli s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi; il lavoratore è rimasto intimato.

Il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per erronea qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, anzichè di collaborazione autonoma, sulla base delle non esattamente valutate risultanze istruttorie e non considerata l’assenza di titolo professionale di giornalista del lavoratore fino al 27 gennaio 2005.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di illogica e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per incoerente collegamento tra argomentazioni in diritto e accertamento in fatto, per errata valutazione delle risultanze probatorie.

3. I due motivi, congiuntamente esaminabili per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

3.1. Essi consistono nella contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto del giudice di merito, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come nel caso di specie (per le ragioni in particolare esposte dal primo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 12 della sentenza).

3.2. La Corte territoriale ha fatto esatta applicazione (invero neppure espressamente denunciata) dei principi in materia di rapporto di lavoro giornalistico, qualificabile subordinato, piuttosto che autonomo e tenuto conto dell’attenuazione del carattere della subordinazione (per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonchè per la natura prettamente intellettuale dell’attività), per il rilievo specifico dell’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione d’impresa: con sindacabilità in sede di legittimità della sola determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto; incensurabile invece l’accertamento di fatto, ove congruamente motivata (come appunto nel caso di specie) la relativa valutazione (Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785; Cass. 3 marzo 2009, n. 5079).

3.3. Quanto alla dedotta mancanza del titolo professionale, la questione è inammissibile, in quanto nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata, neppure avendo la ricorrente (al di là della generica allegazione al penultimo capoverso di pg. 6 del ricorso) trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito: con evidente riflesso sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).

4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, senza provvedimenti sulle spese, in mancanza di esercizio di difese dalla parte vittoriosa, rimasta intimata.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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