Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13470 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13470 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3466-2012 proposto da:
BHUIYAN SHEHAB (BHYSHB83D02Z249A) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio
dell’avvocato FALCONE AMALIA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CALO’ MAURIZIO, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO I CIGNI SRL n. 72/2010;
– intimato avverso il decreto n. 366/2011 del TRIBUNALE di ROMA del
30.11.2011, depositato il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

Data pubblicazione: 29/05/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’estinzione del ricorso

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Ric. 2012 n. 03466 sez. MI – ud. 16-04-2013
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per rinuncia.

Ritenuto in Iàtto e in diritto
1.- Il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 16.12.2011, ha rigettato
l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. “I Cigni” proposta da Bhuiyan
Shehab in relazione all’esclusione del credito derivante da rapporto di lavoro insinuato
dalla parte opponente.
Il tribunale ha ritenuto che gli unici documenti prodotti (copia di verbale di udienza
dinanzi al giudice del lavoro e comunicazione ex art. 97 1. fall.) non fossero idonei a
provare l’esistenza del credito.
Contro il decreto l’opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo
motivo con il quale deduce violazione dell’art. 111 Cost. e L. Fai!., art. 99 per avere
fatto parte del collegio giudicante il giudice delegato che aveva redatto il decreto
impugnato.
La curatela fallimentare intimata non ha svolto difese.
1.1.- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.
La relazione, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio,
è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.
2.- Nel termine di cui all’art. 380 bis c.p.c. parte ricorrente ha depositato rituale atto di
rinuncia al ricorso.
Il giudizio, pertanto, deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

R.G. 53_3466_2012

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