Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13470 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.O., rappr. e dif. dall’avv. Marilena Cardone,

marilenacardone.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso il suo

studio in Roma, via Chisimaio n. 29, come da procura allegata in

calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex

lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione dell’ordinanza Trib. Roma 10.2.2020, in R.G.

54483/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 25.2.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. O.O. impugna l’ordinanza Trib. Roma 10.2.2020, in R.G. 54483/2018 che ha dichiarato inammissibile la propria istanza di rimessione in termini “per decadenza determinata da causa non imputabile” avuto riguardo alla cancellazione dal ruolo con estinzione del procedimento R.G. 54483/018, decisa a verbale d’udienza del 6.9.2019, laddove il giudice dava atto che “nessuno è presente”;

2. il tribunale, per quanto qui d’interesse, ha ritenuto inammissibile la predetta istanza, in quanto la causa – estinta e cancellata dal ruolo per mancata comparizione – non poteva più essere riassunta, ai sensi dell’art. 309 c.p.c.;

3. il ricorrente espone un motivo con cui chiede che, riconosciuta la ammissibilità della propria istanza di riassunzione, l’originario ricorso di protezione internazionale sia deciso nel merito; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si assume che, dopo che si era tenuta l’udienza di audizione del ricorrente, il difensore, per un malfunzionamento del proprio sistema di posta elettronica, non avrebbe “ricevuto” la PEC di comunicazione del rinvio della prima mancata comparizione e la PEC di avviso dell’estinzione del procedimento; in particolare viene rappresentato che le comunicazioni PEC erano effettivamente pervenute, ma erano state deviate in SPAM, dunque in cartella non letta del proprio computer, per via di un virus “attivato tramite PEC”, in tal modo integrando un “legittimo impedimento”, erroneamente trascurato dal tribunale che, all’opposto, avrebbe dovuto comunque decidere il ricorso;

2. il ricorso è inammissibile, per plurimi profili; in primo luogo, la procura – allegata all’atto – appare conferita in modo del tutto generico, senza indicazione puntuale del provvedimento giudiziale (come di nessun altro provvedimento) che la parte intende impugnare e con riferimenti ultronei rispetto sia alla vicenda, sia alla natura del procedimento, come il richiamo alla mediazione e alla negoziazione assistita (Cass. n. 28146/2018);

3. inoltre, l’atto appare diretto esclusivamente avverso il diniego della rimessione in termini, istanza respinta dal medesimo Giudice del Tribunale di Roma e senza che le ragioni di doglianza esposte possano dirsi integrare i presupposti dell’art. 153 c.p.c., alla luce del principio per cui la rimessione in termini “non può essere riferita ad un evento esterno al processo, impeditivo della costituzione della parte”, quale la circostanza della cattiva organizzazione del sistema di ricezione degli atti diretti al legale (Cass. n. 23430/2016, n. 8993/2020), apparendo tra l’altro del tutto generica la imputazione del malware proprio alle comunicazioni via PEC, senza chiarire (e provare) se si trattasse di quelle ricevute dall’Ufficio giudiziario o da altri sistemi di posta elettronica, in ciò peccando il ricorso di specificità;

4. in ogni caso, la stessa ordinanza con la quale il giudice respinga l’istanza di riassunzione di un procedimento “essendo priva del carattere di decisorietà, non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione ex. art. 111 Cost.” (Cass. n. 708/1998, n. 14209/2001, n. 16149/2001); d’altronde, si è aggiunto da Cass. n. 17772/2004 che “d’altra parte se, negandolo nei confronti del provvedimento di estinzione, si ammettesse il ricorso contro la decisione del giudice emessa in relazione alla richiesta di revoca della declaratoria di estinzione, la portata del diniego verrebbe sostanzialmente vanificata. Quindi già solo per ragioni di coerenza sistematica come non può direttamente impugnarsi con ricorso ex art. 111 Cost., il provvedimento che dichiara estinto il processo così il medesimo rimedio deve esser escluso nei confronti della decisione emessa sull’istanza di revoca della declaratoria di estinzione, comunque essa sia motivata, non rilevando ai fini della decisorietà o no del provvedimento, il contenuto erroneo della ragione del diniego”;

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. n. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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