Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1347 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25187/2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Trieste, alla via Cesare

Battisti n. 4, presso lo studio dell’avvocato Andrea Di Roma, che lo

rappresenta e difende in forza di procura allegata al ricorso,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Gorizia, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma presso i

suoi uffici in via dei Portoghesi 12

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 6 giugno 2018, ha rigettato il ricorso presentato da S.G., cittadino del Senegal, contro l’ordinanza del Tribunale della stessa città, in data 6 giugno 2017, che aveva respinto il ricorso avverso il diniego della richiesta di protezione internazionale, anche sub specie di protezione umanitaria.

A motivo della decisione il Tribunale, dopo avere evidenziato come non ricorressero i presupposti di nessuna delle misure di protezione maggiore, quanto alla protezione umanitaria (la sola oggetto dei motivi di ricorso per cassazione), ha osservato che la relativa istanza non poteva essere accolta non risultando che il richiedente avesse raggiunto un particolare grado di integrazione in Italia, nè che ivi avesse consolidato legami sociali, lavorativi o familiari; d’altro canto, dalle informazioni officiosamente acquisite da fonti qualificate, neppure era possibile ritenere che in Senegal fosse violata la soglia minima di diritti fondamentali da assicurare ad ogni persona umana.

2. Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1. In particolare, con la formulata censura si lamenta che la Corte territoriale avrebbe interpretato le dette norme senza tener conto delle indicazioni provenienti dalle fonti internazionali e delle regulae iuris elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, che impongono di tener conto della grave situazione di instabilità economico-sociale esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione internazionale, la quale, se tale da generare una condizione di grave indigenza – come quella riscontrabile in Senegal, la cui situazione interna avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento ben più approfondito da parte della Corte territoriale – deve essere valorizzata nella valutazione dello sforzo compiuto dallo straniero per integrarsi nel tessuto economico-sociale del Paese ospitante.

3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio e ha resistito depositando controricorso con il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è infondato.

4.1. La situazione di instabilità politico-sociale del Senegal, allegata dall’impugnante a fondamento del presidio tutorio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non è, di per sè, sufficiente, a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria invocata.

Per la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata a specifiche situazioni individuali del richiedente che, se pure necessariamente rapportate alla condizione generale del Paese di provenienza, debbono attenere a peculiari vicende personali tali da esporre lo straniero, in caso di rimpatrio, al rischio di violazione dei diritti umani fondamentali (Sez. 6, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700; Sez. 6, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648).

Alla luce di tale principio deve rilevarsi che la censura di erronea e insufficiente valutazione comparativa tra la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente – siccome compiuta dalla Corte territoriale – e lo sforzo di integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante è stato articolata senza nulla allegare nè in ordine a specifici profili di fragilità individuali, nè in ordine al mancato godimento in patria del minimun di diritti fondamentali garantiti ad ogni persona umana, anche sotto il profilo della dedotta indigenza del richiedente asilo. Pertanto il motivo cui tale censura è affidata deve ritenersi infondato.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non essendo stato il ricorrente medesimo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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