Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1347 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1347 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 11268-2014 proposto da:
GIACOMINI SANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
P.ZA

CAVOUR

rappresentato

presso
e

la

difenso

CORTE

di

dall’avvocato

CASSAZIONE
PIERLUIGI

SPADAVECCHIA;
– ricorrente contro

e
FABIAN’ FABRIZIA, quale socio non dimissionario della
2017
1901

957-.

società Cooperativa Edilia Mercurio 2001 a r.l. in
liquidazione, al momento della cancellazione della
società, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA
CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentata e
difensa dall’avvocato FILIPPO POLISENA;
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 19/01/2018

o

nonchè contro

MONTERIU’ EMILIO o NILO, quale socio non dimissionario
della società Cooperativa Edilia Mercurio 2001 a r.l.
in liquidazione, al momento della cancellazione della
società;

avverso la sentenza n. 107/2013 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 07/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.

– intimato –

FATTI DI CAUSA

1.

Nel 1998 la Mercurio 2001 Cooperativa edilizia

Mercurio 2001 a r.l. agì nei confronti dell’ing. Sandro Giacomini
e del geom. Luciano Leoni per i danni derivati dalla erroneità
della progettazione del complesso residenziale in Comune di

ai due professionisti a titolo di compenso, oltre alla già versata
somma di lire 70 milioni, o, in subordine, che l’eventuale
credito residuo fosse compensato con l’importo dovuto a titolo
risarcitorio. I convenuti formularono domanda riconvenzionale
per il pagamento del compenso.
1.1. Il Tribunale di Fermo, con sentenza in data 28
agosto 2002, rigettò la domanda proposta dalla Cooperativa
edilizia Mercurio 2001 e quella del geom. Leoni (che aveva

\

rinunciato alla domanda), e accolse la riconvenzionale dell’ing.
Giacomini nella misura di euro 51.654,69 oltre interessi.
2. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata
in data 7 febbraio 2013, ha parzialmente accolto l’appello
proposto dalla Cooperativa edilizia Mercurio.
2.1. Accertato l’inadempimento dell’ing. Giacomini,
ridotto conseguentemente il relativo credito, e liquidato il
danno subito dalla Cooperativa, la Corte territoriale ha disposto
la compensazione dei crediti reciproci e condannato Giacomini
al pagamento della differenza, pari ad euro 17.099,66 oltre
interessi.
3.

Per la cassazione della sentenza ricorre Sandro

Giacomini sulla base di due motivi. Resiste con controricorso
Fabrizia Fabiani, in proprio e quale ex socio e liquidatore della
soc. Edilizia Mercurio 2001 a r.I., che propone ricorso
incidentale affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
t

San Elpidio, chiedendo che fosse accertato che nulla era dovuto

1. Il ricorso principale è manifestamente infondato e ciò
rende superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti
degli ex soci della Cooperativa edilizia Mercurio 2001, estinta
nel corso del giudizio d’appello.
1.1. Pacifica ormai in giurisprudenza la riconducibilità

fenomeno successorio – sia pure connotato da caratteristiche
sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i
debiti sociali nelle differenti tipologie di società -, quando la
cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano
avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa
era parte, trova applicazione la disposizione dell’art. 110 cod.
proc. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. U. 12/03/2013, n. 6070;
Cass. 06/06/2012, n. 9110), e la controparte che intenda
impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del soggetto
“estinto” deve evocare in giudizio i successori.
A tale proposito, dopo le Sezioni Unite n. 6070 del 2013,
che avevano affermato che il giudizio d’impugnazione dovesse
essere promosso da e contro i soggetti – eredi o ex soci effettivamente legittimati, la giurisprudenza di questa Corte
regolatrice è tornata sul tema per precisare che, nel caso in cui
la vicenda estintiva non abbia dato luogo ad interruzione del
processo, il difensore del soggetto “estinto” continua a
rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato,
in forza del principio dell’ultrattività del mandato, sicché il
ricorso per cassazione notificato alla pur estinta società risulta
ritualmente proposto (Cass. Sez. U. 04/07/2014, n. 15295).
1.2. Nel caso in esame, il ricorrente non ha notificato il
ricorso al procuratore della Cooperativa né a tutti gli ex soci,
ma soltanto a Fabrizia Fabiani, ex socia e liquidatrice della
Cooperativa, laddove Monteriù Emilio, che risulta indicato
2

della vicenda estintiva di società, di capitali e di persone, al

nell’intestazione del ricorso come

ex

socio, non risulta

destinatario della notifica.
Nel contesto delineato, si imporrebbe l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultavano soci
al momento della cancellazione della società, essendo

infondatezza del ricorso, l’attività richiesta ai fini della
regolarizzazione del contraddittorio aggraverebbe la durata ed
il costo del processo, senza altra utilità, e quindi non deve
essere disposta. Come ripetutamente affermato da questa
Corte, in forza del principio della ragionevole durata del
processo, la fissazione del termine ai sensi dell’art. 331 cod.
proc. civ. può ritenersi superflua ove il gravame appaia prima
facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli,
perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento
(ex plurimis, Cass. Sez. U. 23/09/2013, n. 21670; Cass. Sez.
U. 22/03/2010, n. 6826).
2. Passando all’esame al merito del ricorso principale,
con il primo motivo è denunciata «Violazione ed errata
applicazione delle norme di diritto. Estinzione della persona
giuridica. Successione. Rinuncia all’appello».
Il ricorrente riferisce che la Cooperativa edilizia Mercurio
2001 si era estinta per cancellazione volontaria in data 17
novembre 2004, nel corso del giudizio di appello, e assume che
la vicenda estintiva abbia comportato rinuncia alla pretesa
avanzata nei suoi confronti, reiterata dalla società con l’atto di
appello.
2.1. La doglianza è manifestamente infondata, essendo
provato in atti, dalla documentazione prodotta dalla
controricorrente, che non vi è stata rinuncia alla pretesa.

3

litisconsorti necessari, e tuttavia, a fronte della manifesta

In sede di approvazione del bilancio di liquidazione, la
società ha espresso l’intento di non rinunciare alla pretesa,
trasferendo sulla ex socia e liquidatrice gli esiti del contenzioso
in atto, di modo che la presunzione di rinuncia, come enucleata
dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi nella specie

12/03/2013, n. 6070).
3.

Con il secondo motivo del ricorso principale è

denunciata violazione degli artt. 2909 e 1441 cod. civ., 345,
112 cod. proc. civ., 111 Cost. e si contesta che, a fronte
dell’accertamento del Tribunale, secondo cui l’inadempimento
del professionista era di scarsa importanza, la Corte d’appello
aveva riesaminato la questione in assenza di impugnazione sul
punto.
3.1. La doglianza è infondata.
Si deve escludere la preclusione da giudicato interno
sulle questioni afferenti la gravità dell’inadempimento del
professionista, e con essa la violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che la Corte
d’appello era stata investita della questione della rivalutazione
del rapporto scaturito dal contratto di prestazione d’opera, e
ciò implicava l’esame anche del profilo riguardante la gravità
dell’inadempimento, senza necessità di specifica impugnazione
della sentenza di primo grado sul punto.
4. Il ricorso incidentale è parimenti infondato.
4.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli
artt. 342 cod. proc. civ., 1292 e 1298 cod. civ., e si contesta la
decisione della Corte d’appello in punto di inammissibilità del
gravame, nella parte in cui la società appellante aveva
censurato la statuizione del Tribunale riguardante la solidarietà
del credito vantato dai professionisti Giacomini e Leoni.
4

superata (Cass. 25/10/2016, n. 21517; Cass. Sez. U.

4.2. La doglianza è inammissibile.
La ricorrente incidentale si duole della statuizione di
inammissibilità del gravame, ma la questione attinge
all’evidenza al profilo dell’interpretazione del contratto
intercorso tra la Cooperativa e i due professionisti. La Corte

carenza di specifica censura sulla ricostruzione del contenuto
del contratto, quale risultava dalla sentenza del Tribunale.
5.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale è

denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,
1223, 1225, 1224, secondo comma, cod. civ. e si contesta il
mancato riconoscimento, a favore della società appellante,
della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo
risa rcitorio.
5.1. La doglianza è inammissibile per carenza di
specificità.
La ricorrente incidentale non precisa, come era suo onere
ai sensi dell’art. 366, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., quale è stato
il procedimento di liquidazione dei crediti reciproci che la Corte
d’appello ha seguito per arrivare, infine, a quantificare in euro
17.099,66 oltre interessi legali il residuo credito della società
appellante.
6. I ricorsi sono rigettati a spese compensate, in ragione
della soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il
raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
principale e di quello incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i ricorsi e dichiara compensate le spese
del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
5

d’appello, infatti, ha ritenuto inammissibile il gravame per

versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

seguito di riconvocazione, in data 27 settembre 2017,

,
Il Pe

LLHOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

19 GEN. 2018

Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, a

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