Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1347 del 19/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26601-2013 proposto da:

SCUOTA MEDIA STATALE NICOLA CAPASSO (OMISSIS), in persona del

Dirigente Scolastico pro tempore, MINISTIRO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.V., L.A., B.A., INA

ASSITALIA S.P.A.,;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3815/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 20/11/2012 e depositata il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Scuola Media Statale “Nicola Capasso” di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione contro B.V. e L.A., già in giudizio nella qualità di genitori del minore B.A., quest’ultimo intervenuto nel giudizio di appello come maggiorenne e l’INA-Assitalia s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.).

Il ricorso è stato proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 novembre 2012, con cui – in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, la quale aveva rigettato la domanda proposta dai detti genitori nella qualità contro i qui ricorrenti, che avevano chiamato in garanzia la società assicuratrice, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal figlio in occasione di una caduta nel cortile della scuola adibito a palestra – la domanda stessa è stata parzialmente accolta nei confronti dei ricorrenti, ma si è ritenuta rinunziata la domanda di garanzia delle amministrazioni contro la società assicuratrice.

p.2. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

p.4. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….) p.3. Il ricorso, che prospetta due motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente fondato.

p.4. Con il primo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 346, 102 e 105 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Vi si censura la motivazione con cui la Corte territoriale ha affermato che: “Quanto alla domanda di garanzia, proposta in primo grado dal Ministero nei confronti della s.p.a. Assitalia, deve rilevarsi che il detto appellato non ha riproposto tale domanda in appello, neanche in via subordinata, essendosi limitato, nella comparsa di costituzione in sede di gravame, a chiedere che la Corte ordinasse agli appellati di integrare il contraddittorio nei confronti della detta compagnia di assicurazione in quanto parte del giudizio di primo grado, senza peraltro rendersi conto che l’atto di appello era già stato notificato alla s.p.a. Assitalia e senza avanzare nei confronti della predetta alcuna domanda. A norma dell’art. 346 c.p.c., pertanto, la domanda di garanzia deve ritenersi rinunziata”.

L’illustrazione del motivo si articola con il rilievo che il Tribunale, avendo rigettato la domanda risarcitoria degli attori, aveva ritenuto assorbita la domanda di garanzia. Si sostiene, quindi, che la deduzione della necessità della partecipazione della compagnia assicuratrice e la richiesta di integrazione del contradditorio nei suoi confronti (come emergente dalla pagina 3 della comparsa di costituzione in appello), evidenziavano la riposizione in appello della domanda, che sarebbe stata sufficiente a devolverla al giudice d’appello, poichè non si verteva nel caso di domanda in appello “non accolta” ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Si assume ancora che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che l’atto di appello era stato già notificato all’Assitalia e, quindi, alludendosi anodinamente all’intervento in giudizio della società assicuratrice, si assume che esso avrebbe comunque comportato “l’estensione delle pretese degli appellanti anche nei confronti della stessa, con conseguente obbligo del Giudice adito di valutarne la fondatezza”.

p.4.1. Il motivo è fondato, al di là del modo in cui è stato argomentato.

Invero, recentemente le Sezioni Unite hanno precisato il concetto di riproposizione di una domanda od eccezione, cui allude l’art. 346 c.p.c., asserendo che “al concetto della riproposizione deve ritenersi estraneo ogni profilo di deduzione di una critica alla decisione impugnata (…) e, quindi, di ciò che è connaturato al concetto di impugnazione”, di modo che “con la riproposizione il legislatore ha inteso alludere invece alla prospettazione al giudice di appello di domande ed eccezioni che, in quanto soltanto “riproposte”, cioè proposte come lo erano state al primo giudice, possono esserlo sì perchè sono state da quel giudice “non accolte”, ma senza che egli le abbia considerate espressamente o implicitamente nella sua motivazione e dunque senza che le valutazioni su di esse abbiano potuto determinare il contenuto della decisione e senza che l’omissione della decisione su di esse abbia giuocato un ruolo nella determinazione della decisione. E ciò perchè tutte queste ipotesi avrebbero richiesto l’argomentazione di una critica alla decisione impugnata e, dunque, di un appello incidentale.” (Cass. sez. un. n. 7700 del 2016).

Ebbene, una volta considerato che la società assicuratrice si era costituita in appello, come emerge – al contrario di quanto affermano i ricorrenti, adducendo che l’appello non le era stato notificato, salvo, ambiguamente, poi dire che vi era stato “l’intervento” della stessa – dall’espressa precisazione dello svolgimento processuale della sentenza impugnata, che, del resto, la indica come parte appellata, si deve rilevare che in modo del tutto contraddittorio la Corte partenopea, pur dando atto che le amministrazioni avevano erroneamente chiesto l’integrazione del contradditorio, non ha ritenuto che quella richiesta implicava per la contradizione che non consente in modo inequivoco la riposizione della domanda di garanzia e non anche quello che la stessa Corte “a norma dell’art. 346 c.p.c.” ha chiamato rinunzia”: è sufficiente osservare che la postulazione della necessaria partecipazione all’appello della società assicuratrice, secondo un ovvio criterio di consequenzialità, si doveva intendere come finalizzata non solo ad assoggettare alla decisione sull’appello dei danneggiati la medesima società, ma anche alla riproposizione della domanda di garanzia, occorrendo altrimenti pensare che le amministrazioni, nel rinunciarvi a norma dell’art. 346 c.p.c., avessero tenuto un atteggiamento autolesionistico condanna dosi a farla valere con un novo giudizio.

In altri termini l’erronea richiesta di integrazione del contraddittorio in appello non poteva che essere intesa come implicante la riproposizione, sicchè l’inutilità dell’integrazione non la elideva.

La sentenza impugnata dovrebbe, dunque essere cassata con rinvio in accoglimento del primo motivo quanto alla statuizione che ha ritenuto non riproposta la domanda di garanzia.

p.5. Il secondo motivo resta assorbito.”.

p.2. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Ne segue la cassazione della sentenza riguardo alla statuizione che ha dichiarato rinunziata a norma dell’art. 346 c.p.c. e, dunque, non riproposta la domanda di garanzia del qui ricorrente. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. Ai sensi del primo comma dell’art. 336 c.p.c. resta caducata la statuizione sulle spese fra il qui ricorrente e la società assicuratrice.

La cassazione è disposta con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, cioè quanto alla statuizione che ha ritenuto non riproposta la domanda di garanzia. Rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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