Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13469 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6161-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA
4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CIANNAVEI,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9480/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/03/2010 r.g.n. 10559/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/1015 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato
FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato DE MARCHIS CARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renatpo, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9480/2009, depositata il 2 marzo 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da C.G. e dalla S.p.A. Poste Italiane per il periodo dal 2/1/2003 al 31/3/2003 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto, presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto”;
condannava conseguentemente la società al pagamento, a titolo di risarcimento danno, delle retribuzioni maturate dal 22 marzo 2005 nei limiti di un triennio dalla cessazione di fatto del rapporto di lavoro.
La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, che nel contratto Individuale non vi era specificazione delle ragioni che in concreto avevano giustificato l’assunzione della lavoratrice, specificazione che invece doveva considerarsi necessaria alla stregua delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte In cui la Corte ha ritenuto che il contratto non contenesse adeguata specificazione ancora richiesta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 pur nel quadro delle rilevanti modifiche da esso introdotto nella disciplina dei contratti a termine – delle ragioni che avevano determinato l’assunzione a tempo determinato della lavoratrice e, in particolare, non contenesse l’indicazione del nominativo del dipendente sostituito e la causa della sua sostituzione, nonostante quanto affermato sul punto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 214/2009.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
E’, infatti, consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, Il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576).
Conformi, fra le molte, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577; Cass. 16 novembre 2010 n. 23119; Cass. 26 aprile 2013 n. 10068.
Ciò premesso, la sentenza non risulta conforme a tale principio di diritto, in quanto, pur affermando che, al fine di conformarsi al dettato normativo, occorre la specificazione, già nell’accordo scritto, “diretta o indiretta”, delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, che giustificano l’apposizione del termine, ha, nella sostanza, disapplicato Il “criterio elastico” di cui all’orientamento richiamato, il quale consente di ritenere sufficientemente integrata l’esigenza di specificità attraverso l’indicazione degli elementi menzionati (ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro).
Resta assorbito, nell’accoglimento del primo, il secondo motivo di ricorso, con il quale la S.p.A. Poste Italiane ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art. 1206 e di altre norme c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente fatto decorrere il diritto della lavoratrice alle retribuzioni dal 22/3/2005, anzichè dal momento dell’effettiva ripresa del servizio, e, sotto altro profilo, per avere omesso di accertare l’aliunde perceptum.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della fattispecie uniformandosi ai principio di diritto sopra richiamato.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza Impugnata In relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016