Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13469 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16909/2011 proposto da:

L.R.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e

LUIGI LA PECCERELLA, che lo rappresentano e difendono giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5220/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/07/2010 r.g.n. 4281/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TERESA OTTOLINI per delega Avvocato LUCIANA ROMEO.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Benevento del 5.5.2004 L.R.L. agiva nei confronti dell’INAIL per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunziate all’ente assicurativo- riconducibili alle attività di coltivatore diretto e successivamente alle mansioni di dipendente delle FERROVIE DELLO STATO e poi di BANCA INTESA spa – e per la condanna dell’INAIL alla costituzione della rendita o al pagamento dell’indennizzo, in relazione al grado di invalidità accertato.

Il Tribunale, all’esito della ctu, rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 2-6.7.2010 (nr. 5220/2010), rigettava l’appello del L.R., ritenendo non provata l’origine lavorativa delle patologie in conformità alle conclusioni del ctu nominato nel primo grado.

Riteneva non persuasive le considerazioni del consulente di parte, che non aveva allegato argomentazioni specifiche e convincenti per individuare un elemento di connessione delle malattie con la attività lavorativa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.R.L., articolando due motivi.

Ha resistito l’INAIL con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5: contraddittoria ed erronea valutazione delle prove ovvero violazione del diritto alla prova nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Il ricorrente ha esposto che il giudice dell’appello si era attenuto alla relazione del ctu benchè deficitaria ed in contrasto con l’esito della prova testimoniale.

Dalle testimonianze era emersa la sua esposizione nello svolgimento della attività lavorativa a fattori morbigeni (polvere, umidità, variazioni climatiche e di temperatura, movimentazione pesi) costituenti antecedenti causali delle malattie; fornita la prova della esposizione al rischio morbigeno restava presunto il nesso causale tra la lavorazione e le infermità.

Inoltre il ctu, pur affermando che le malattie riscontrate erano a genesi multifattoriale, non aveva evidenziato quali fattori extralavorativi avessero rivestito efficacia causale esclusiva.

Il motivo è inammissibile.

Le censure mosse investono la ricostruzione del fatto storico effettuata dal giudice del merito in punto di verifica del rapporto di causalità tra le malattie certificate e la attività lavorativa.

Esse pertanto sono deducibili in questa sede unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – e non anche evocando la violazione delle norme di diritto.

Il vizio di violazione di legge consiste nella denunzia di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre la allegazione – come prospettata nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

In particolare, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero rispettivamente quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) ovvero se valuti le prove secondo un criterio di diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., ad esempio valutando secondo prudente apprezzamento una prova legale o attribuendo valore di prova legale ad un elemento di prova liberamente valutabile. La violazione della norma dell’art. 2697 c.c., viene poi in rilievo nelle sole fattispecie in cui, in assenza della prova del fatto controverso, il giudice individui la soccombenza sulla base di una non corretta ripartizione del carico della prova.

La censura, così come articolata, non risponde, invece, alle previsioni dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis – per il quale l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, va riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” (diversamente dal testo previgente, per il quale rilevava il vizio della motivazione su un “punto decisivo della controversia”).

Il termine “fatto” non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare – nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – gli elementi istruttori non esaminati dal giudice del merito, che avrebbero condotto, con giudizio di certezza, ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico in ordine all’accertamento del rapporto di causalità.

Con il motivo viene invece allegato un generico contrasto delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito rispetto agli elementi emersi della prova testimoniale senza evidenziare alcuna specifica dichiarazione dei testi- (con indicazione dei tempi e modi della relativa acquisizione e con deposito dei relativi atti processuali, ex art. 369 c.p.c., n. 4) – decisiva in ordine all’origine professionale della malattia e trascurata dal giudice dell’appello.

La censura si risolve pertanto in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del ctu ed in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha assunto violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 4, nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., art. 421 c.p.c. e art. 41 c.p..

Ha dedotto che le disposizioni del D.P.R. n. 1124 del 1965, non derogavano al principio della equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., lamentando il vizio della sentenza impugnata per avere ritenuto che la invalidità non derivasse dalla attività lavorativa, avente efficacia causale almeno concorrente.

Ha altresì evidenziato che le norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, non richiedevano la esposizione a rischi specifici – la cui mancanza era stata evidenziata dal ctu – ma unicamente il riscontro di un qualificato grado di probabilità circa il verificarsi della malattia in dipendenza della attività di lavoro, ancorchè non tabellata, restando irrilevante l’eventuale concorso causale di fatti extralavorativi.

Da ultimo ha censurato l’omessa attivazione da parte del giudice dell’appello dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.p..

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato ed applicato il principio della equivalenza delle cause di cui all’art. 41 c.p., avendo escluso la origine lavorativa della malattia sul rilievo che la attività svolta non aveva avuto alcuna efficacia condizionante della sua insorgenza.

Alla luce di tale accertamento di fatto non si poneva la esigenza di individuare un fattore extralavorativo dotato di efficacia causale esclusiva giacchè tale indagine sarebbe stata necessaria nel diverso caso in cui fosse stata preliminarmente accertata la possibile incidenza causale o concausale, secondo il criterio probabilistico della condicio sine qua non, del lavoro svolto.

Da ultimo la censura di violazione dell’art. 421 c.p.c., è inammissibile per mancata indicazione degli accertamenti istruttori pretesamente imposti dal materiale probatorio e, comunque, infondata, non emergendo dalla sentenza alcun elemento di dubbio sui fatti di causa non adeguatamente esplorato dalla Corte di merito.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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