Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13469 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 02/07/2020), n.13469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7149/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Sicilia – Palermo, Sez. distaccata Siracusa, n. 171/16/11,

pronunciata in data 10/05/2011 e depositata lo stesso 10/05/2011,

non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal. Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

S.M., domiciliato nei territori siciliani colpiti dal sisma del 1990, insorgeva dinanzi alla CTP di Siracusa avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificatagli il 06/06/2006, con la quale l’Ufficio aveva iscritto a ruolo la complessiva somma di Euro 95.377,70 per IRPEF, IVA e ILOR rivenienti dalle dichiarazioni presentate negli anni 1990,1991 e 1992, eccependo la decadenza della cartella ai sensi e per gli effetti del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis.

Le ragioni del contribuente venivano accolte tanto dai giudici di primo grado, quanto dalla CTR, investiste della questione su appello dell’Ufficio, i quali ritenevano che le sospensioni dei termini disposte per i cittadini residenti nei comuni colpiti dal sisma del 1990 non operassero, invece, per gli enti pubblici.

Ricorre l’Agenzia affidandosi ad un solo motivo, rimane intimato il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge: della L. n. 388 del 2000, art. 138; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25; D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, e comma 5 ter, conv. con modificazioni con L. n. 156 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3.

Nella prospettazione dell’Ufficio, il contribuente, interessato dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, non avendo versato l’IRPEF, l’ILOR e l’IVA dovute per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 secondo i termini e le modalità ordinarie, era automaticamente soggetto alla speciale disciplina introdotta della L. n. 388 del 2000, art. 138, comma 3. Per effetto di tale disposizione il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, recanti le iscrizioni a ruolo, doveva essere individuato nel 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata (15 giugno 2008), ossia nel 31 dicembre 2009. Nella specie, i ruoli erano stati resi esecutivi il 16 ed il 19 dicembre 2005 e la conseguente cartella di pagamento era stata notificata al contribuente il 6 giugno 2006, dunque, entro il termine del 31 dicembre 2009.

A sostegno della sua prospettazione l’Ufficio aggiunge che l’art. 138 citato, è norma speciale e prevale sul D.L. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni in L. n. 156 del 2005, che, per questo, nella fattispecie non poteva trovare applicazione.

2. Il motivo è infondato.

Stabilisce la L. n. 388 del 2000, art. 138, che “1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata”.

Come già osservato da questa Corte (Cass. civ. 15.02.2017 n. 3987; 28.09.2016 n. 19146; 14.07.2014, n. 16074; n. 7274/2014 e n. 956/2014), tale disposizione prevede un termine di decadenza per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente che abbia chiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, mediante la rateizzazione da effettuare ai sensi del comma 1 della stessa norma, senza che vi sia anche una proroga del termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Detto termine, peraltro è riferito alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica della cartella. Sicchè, la disposizione citata non è in alcun modo idonea a far rivivere obbligazioni tributarie, rispetto alle quali, alla data del 15 dicembre 2002, l’amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’azione di riscossione. E questo è quanto avvenuto nel caso in esame, stante l’efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza al D.L. n. 106 del 2005, art. 5 ter, (Cass. civ. 16.11.2011, n. 24048).

Deve, quindi, darsi seguito e continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, nel consentire un’ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso dall’Ufficio.

3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

4. Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso (nulla per le spese essendo rimasto intimato il contribuente).

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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