Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13469 del 01/07/2015

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13469 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 2230-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2015
600

A.A.

B.B.;

intimate

Nonché da:

A.A.,

B.B.,

 

Data pubblicazione: 01/07/2015

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI
BRASCHI, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANCARLO FANZINI giusta delega a
margine;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato

avverso la sentenza n. 65/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il
rigetto di quello incidentale;
udito per il controricorrente l’Avvocato FANZINI che
nel richiamare il contenuto del controricorso
incidentale ed alla memoria depositati chiede il
rigetto del ricorso avverso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto
del ricorso incidentale condizionato.

condizionati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.A. e B.B. hanno proposto separati ricorsi dinanzi alla CTP di
Ravenna avverso il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate alle presentate richieste di rimborso
della somma di euro 1.668.440,35; in particolare era accaduto che, a seguito di sentenza del Consiglio
di Stato, passata in giudicato (con la quale era stato annullato il P.E.E.P. di Forlì in cui era compreso il
comparto di terreni con superficie di circa mq 78.238 di proprietà delle ricorrenti), il Comune di Forlì,
in forza di atto transattivo 12-6-2003, si era obbligato a corrispondere alle contribuenti in tre tranches
provvedimento di espropriazione; in occasione della liquidazione delle dette tranches, il Comune
aveva trattenuto, e poi versato alla Tesoreria, la complessiva detta somma di euro 1.668.440,35 a titolo
di imposta ex art 11, comma 7, L 413/91; somma di cui le contribuenti avevano chiesto il rimborso,
sostenendo che nel caso in questione la ritenuta non doveva essere applicata, in quanto non si trattava
di occupazione acquisitiva, prevista dall’art. 11, commi 5 e 7 L. 413/91, ma di occupazione usurpativa,
non rientrante tra le ipotesi di cui alla menzionata disposizione.
Con separate sentenze l’adita CTP di Ravenna ha rigettato i ricorsi.
Con sentenza depositata il 22-10-2008 la CTR Emilia-Romagna ha rigettato, previa riunione, gli appelli
proposti dall’Agenzia; in particolare la CTR, ribadita la (non contestata) natura risarcitoria del su
menzionato atto di transazione e precisato che il concordato risarcimento era inferiore alla
valutazione (e quindi al valore di mercato) dei terreni espressa dal CTU nei relativi giudizi, ha
affermato che per l’occupazione “usurpativa” non era prevista -dall’art. 11, commi 5 e 7 L. 413/91alcuna imposizione fiscale; al riguardo ha evidenziato che, nel caso di specie, a seguito della su
menzionata sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del P.E.E.P., l’occupazione dei fondi di
proprietà delle contribuenti aveva perso ogni legittimità, ed era pertanto divenuta “usurpativa; siffatta
natura dell’occupazione era confermata dalla circostanza che le contribuenti, pur potendo chiedere la
restituzione integrale del bene illegittimamente usurpato, avevano concordemente proceduto ad una
transazione, in quanto, per il lungo periodo di tempo trascorso, era divenuto materialmente
impossibile procedere alla restituzione del bene.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due
motivi; hanno resistito le contribuenti, che hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato,
anch’esso affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria ex art. 378 cp.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- motivazione
insufficiente e contradditoria su un punto decisivo della controversia, ha sostenuto che la CTR ave
affermato la natura usurpativa dell’occupazione con due argomenti (la possibilità per i contribuenti

la somma di euro 8.314.956,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo

chiedere la restituzione integrale del bene, e l’entità del risarcimento inferiore al valore di mercato)
non decisivi ed in contrasto tra loro; in particolare, il primo doveva ritenersi poco significativo, in
quanto -anche in caso di occupazione acquisitiva e di irreversibile trasformazione del fondo- l’unica
tutela prevista era il risarcimento del danno; il secondo provava, al contrario, la natura acquisitiva, e
non usurpativa, dell’occupazione in questione, atteso che per quest’ultima il risarcimento doveva
essere pieno e pari al valore di mercato.

applicazione dell’art 11, comma 7, L. 413/91, ha sostenuto che tra i due tipi di occupazione
(acquisitiva ed usurpativa) sussistevano molteplici elementi in comune tali da giustificare ampiamente
un eguale trattamento fiscale; in particolare, in entrambe le ipotesi, l’occupazione costituiva illecito
aquiliano, con risarcimento pari al valore del bene.
Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo.
Va, innanzitutto precisato che questa Corte, in materia, ha già avuto modo di affermare il principio
secondo cui la ritenuta a titolo d’imposta, effettuata dall’Amministrazione espropriante sulle somme
versate a titolo di indennità di espropriazione, non può ritenersi illegittima in caso di declaratoria di
illegittimità degli atti della procedura e conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento
del danno per l’irreversibile trasformazione del fondo. Infatti, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art 11,
comma 5, include nel reddito imponibile non solo l’indennità di espropriazione, ma anche le somme
comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute
illegittime, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche, ed assoggetta anche queste ultime alla
ritenuta a titolo di imposta (Cass. S.0 .n. 15232/2009); tale principio deve ritenersi applicabile anche
nel caso di occupazione usurpativa, essendo rilevante ai fini impositivi, alla luce della norma
unitariamente interpretata e della ratio alla stessa sottesa, l’unico profilo costituito dalla perdita della
proprietà per avvenuta irreversibile trasformazione, posta alla base del riconoscimento del danno
risarcibile (cfr. su detti ultimi concetti Cass. n. 13023/2010, nonché S.U. n. 20158/2010 e, da ultimo,
anche Cass. Sez. unite 735/2015, che ha specificamente evidenziato la comunanza tra occupazione
acquisitiva ed usurpativa sotto il profilo della sussistenza dell’illecito e della responsabilità risarcitoria
dell’amministrazione); va, pertanto, ribadito che “in tema di imposte sui redditi, è legittima la ritenuta
del 20%, a titolo di IRPEF, effettuata dall’Amministrazione sulle somme da essa versate quale
risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch’essa nell’ambito
di operatività dell’art. 11, commi quinto, sesto e settimo della legge 30 dicembre 1991, n. 413, alla cui
stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze corrispondenti, tra l’altro, a somme comunque
dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carent
“ab origine” o dichiarato illegittimo successivamente” (Cass. 12533/2013).

Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa

Il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, con il quale i contribuenti hanno denunciato -ex
art 360 n. 3 cpc- violazione degli artt. 112, 324 e 342 cpc, è inammissibile ex art. 366 bis cpc (ratione
temporis vigente), in quanto si conclude con un quesito di diritto assolutamente generico e del tutto
privo di riferimento alla fattispecie concreta in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dalla parte ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal
contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (conf. Cass. sez. unite 6420/2008).

cpc- violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, ratificata e resa
esecutiva con legge 4-8-1955 n.848, in relazione all’art. 117 Cost, ovvero non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità dell’art. 11 della L. 413/91 e dell’art 35 T.U. 8-6-2001 n. 327 nel
testo vigente, hanno sostenuto che, nell’ipotesi di riportabilità alla sfera impositiva dell’art. 11 della L.
413/91 anche della fattispecie (quale quella in questione) di occupazione usurpativa, il prelievo fiscale
andava a decurtare in misura apprezzabile sia il valore sostitutivo della restituzione sia gli importi
compensativi dovuti per ritardi di decenni nella liquidazione, sicchè detta imposizione violava l’art. 1
del menzionato Protocollo e poneva una questione dì costituzionalità del detto art. 11.
Il motivo è infondato.
I prospettati rilievi d’incostituzionalità possono, invero, al più essere rilevanti in ordine alla misura del
risarcimento, ma non possono giammai concernere il prelievo fiscale (e la misura dello stesso), atteso
che una cosa è il principio di pienezza ed integrità del risarcimento, altra è l’imposizione fiscale su
detto risarcimento (v. in tema, anche Cass. Sez. unite 735/2015, secondo cui il fisco prende in
considerazione soltanto dall’esterno, come un dato di fatto, le erogazione derivanti da
un’occupazione).
In conclusione, pertanto, va accolto il secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo; va,
invece, rigettato il ricorso incidentale; per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 cpc, va rigettato il ricorso
introduttivo.
In considerazione dell’evolversi della vicenda processuali, si ritiene sussistano giusti motivi per
dichiarare compensate tra le parti le spese relative al giudizio di merito.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. q. M.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, i contribuenti, denunziando -ex art. 360 n. 3

SENTE DA REGISTI! AZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MAMMA imatamtu

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa l’impugnata
sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; dichiara compensate tra le parti le
spese relative al giudizio di merito; condanna i contribuenti al pagamento delle spese relative al
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre spese prenotate a
debito.

Così deciso in Roma in data 11-2-2015.

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