Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13468 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6454-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9233/2009 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata li 38/03/2010 r.g.n. 5775/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/.2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega verbale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 9233/2009, depositata l’8 marzo 2010, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame di Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che – previo accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato da T. P. e dalla S.p.A. Poste Italiane per il periodo dal 23/6/2005 al 20/9/2005 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lazio assente con diritto alla conservazione del posto” – aveva dichiarato sussistente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2 giugno 2005, con la condanna di S.p.A. Poste Italiane alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento allo stesso, a titolo di risarcimento danni, delle retribuzioni maturate dal 24 ottobre 2006.

La Corte di appello osservava, a sostegno della propria decisione, che la causale inserita nel contratto non era tale da soddisfare il requisito di specificità previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 posto che nella lettera di assunzione del T. non vi era riferimento ad alcuna circostanza concreta, e comunque la società, pur avendone l’onere, non aveva neppure offerto di provare le ragioni che avevano determinato la necessità di procedere all’assunzione a termine del lavoratore.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi; Il T. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, censura la sentenza Impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il contratto a tempo determinato, pur nel vigore di tale decreto, fosse ancora causalmente connesso ad ipotesi tassative, caratterizzate da temporanee e specifiche esigenze dell’impresa, anzichè a ragioni di natura oggettiva (come quella – la necessità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto – rappresentata nella causale per la quale il contratto in esame era stato stipulato), e comunque per non avere tenuto conto della presenza in esso, oltre al richiamo al Polo Corrispondenza (OMISSIS), di vari elementi – quali il periodo di assenza del personale da sostituire, l’Inquadramento e le mansioni attribuite al lavoratore e il Comune ove questi avrebbe dovuto rendere la propria prestazione idonei ad escludere il difetto di specificità, che invece la Corte aveva considerato nella specie sussistente.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

E’, Infatti, consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata Infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, Il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità” (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576).

Conformi, fra le molte, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577; Cass. 16 novembre 2010 n. 23119; Cass. 26 aprile 2013 n. 10068.

Ciò premesso, la sentenza non risulta conforme a tale principio di diritto, In quanto, pur affermando la necessità che, per assolvere l’onere di specificazione, le parti contraenti passino, dalle ipotesi generali e astratte indicate dal legislatore, alla determinazione delle esigenze che, nel caso concreto, legittimano il ricorso ad un’assunzione a termine, ha disapplicato il “criterio elastico” proprio dell’orientamento richiamato, il quale consente di ritenere sufficientemente Integrata l’esigenza di specificità attraverso l’indicazione degli elementi menzionati (ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro).

Restano assorbiti, nell’accoglimento del primo, gli altri motivi di ricorso, con i quali la S.p.A. Poste Italiane ha dedotto: (2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 sotto il profilo della necessaria Indicazione del nominativo del lavoratore sostituito alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214/2009; (3) insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento a quella parte della sentenza in cui la Corte aveva ritenuto la prova articolata dalla società inidonea a spiegare le ragioni dell’apposizione del termine; (4) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 e di altre norme di legge, per avere la Corte erroneamente ritenuto che la sanzione per la mancanza di uno dei requisiti essenziali stabiliti per la valida apposizione del termine fosse la conversione in contratto a tempo indeterminato; (5) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte di appello erroneamente condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla costituzione in mora senza considerare il c.d. aliunde perceptum, nonostante un’espressa richiesta in tal senso formulata anche in grado di appello.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della fattispecie uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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