Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13468 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18858/2014 proposto da:

GHIDINI IMMOBILIARE S.R.L. (già GHIDINI ILLUMINAZIONE S.R.L.) C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICLA PICCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato SHARON ZARFATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO ZANELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

e contro

BECCHETTI LAVORAZIONI S.R.L. UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 2/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI;

udito l’Avvocato SALVATORE BARTOLI per delega verbale Avvocato

MAURIZIO ZANELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 20 maggio 2014, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello principale di Ghidini Immobiliare s.r.l. e incidentale di Becchetti Lavorazioni s.r.l. unipersonale avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato il 3 febbraio 2012 dall’allora Ghidini Illuminazione (ora Immobiliare) s.r.l. a T.N. per difetto di prova del rispetto della procedura stabilita dalla L. n. 223 del 1991, con le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria della società datrice, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la fondatezza dell’appello principale, nonostante il difetto di prova, a carico del lavoratore, dei presupposti di configurabilità di un licenziamento collettivo, per la mancata dimostrazione dalla società datrice della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento e della impossibilità di reimpiego di T. in azienda. E ciò sul presupposto della rinuncia di Ghidini Immobiliare s.r.l. alle difese e deduzioni svolte in primo grado, non reiterate in grado di appello a fronte della riproposizione dal lavoratore, a norma dell’art. 346 c.p.c., della domanda subordinata rimasta assorbita.

Essa reputava infondato anche l’appello incidentale di Becchetti Lavorazioni s.r.l., di censura della compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il lavoratore, giustificata della plausibilità delle sue subordinate domande (rimaste assorbite) nei confronti della società affittuaria di locali e macchinari del soppresso Reparto Lavorazioni Meccaniche, cui egli era stato addetto.

Con atto notificato il 23 luglio 2014 Ghidini Immobiliare s.r.l. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste T.N. con controricorso, mentre Becchetti Lavorazioni s.r.l. unipersonale è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 115, 116 c.p.c. e art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea presunzione di rinuncia in appello alle difese e deduzioni svolte in primo grado, invece richiamate nella discussione finale per relationem agli scritti difensivi, in assenza di supposti diversi e maggiori oneri di controdeduzione alle domande riproposte dal lavoratore appellato vittorioso, in quanto rimaste assorbite in primo grado ed omessa valutazione di documenti ritualmente prodotti in esso, comprovanti una situazione aziendale integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento e l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo controverso tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla situazione di grave crisi produttiva e finanziaria fin dal 31 dicembre 2008, risultante dai documenti prodotti suindicati, nonchè alla dismissione del ramo d’azienda relativo alla fonderia il 29 giugno 20011 e alla cessazione dell’attività di lavorazioni meccaniche dall’ottobre 2011.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1206, 1207, 1217 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa verifica, nella conversione della pronuncia di inefficacia del licenziamento in, quella di illegittimità, dei presupposti della condanna risarcitoria e in particolare della contestata offerta di prestazione da parte del lavoratore, costitutiva della società datrice in mora.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 115, 116 c.p.c. e art. 111 Cost., per erronea presunzione di rinuncia in appello alle difese e deduzioni svolte in primo grado, è fondato.

4.1. Occorre preliminarmente chiarire come l’onere di riproposizione espressa stabilito dall’art. 346 c.p.c., applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro, riguardi le sole domande ed eccezioni non accolte o rimaste assorbite in primo grado (Cass. 25 novembre 2010, n. 23925). In mancanza di una norma specifica sulla forma, l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia posta dall’art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, sia pure in qualsiasi forma, purchè idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitarne la decisione: sicchè, essa deve essere specifica, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni davanti al primo giudice (Cass. 11 maggio 2009, n. 10796).

Ed è ciò che ha fatto, nel caso di specie, il lavoratore, che, integralmente vittorioso in primo grado per l’accoglimento, da parte del Tribunale, della propria domanda di inefficacia del licenziamento intimatogli il 3 febbraio 2012 dalla datrice (e delle conseguenti di condanne reintegratoria e risarcitoria, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18) per difetto di prova del rispetto della procedura stabilita dalla L. n. 223 del 1991, ha riproposto in appello, appunto a norma dell’art. 346 c.p.c., le domande rimaste assorbite in primo grado, e in particolare quella di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

4.2. Sicchè, il tema del giudizio di appello è stato delimitato dal perimetro devolutivo, oltre che dei motivi dell’appello principale, della domanda suindicata, ritualmente riproposta, in quanto assorbita, dal lavoratore appellato. Rispetto ad essa, la società datrice appellante aveva soltanto l’onere di richiamare le precedenti difese in merito, e pertanto le argomentazioni giuridiche, ovvero le questioni di fatto e di diritto addotte a sostegno delle medesime, per cui è sufficiente la semplice istanza di rigetto di essa (anche argomentando da: Cass. 21 gennaio 2005, n. 1277; Cass. 6 aprile 2000, n. 4322).

Ebbene, la società ricorrente ha in proposito documentato, con debita trascrizione del suo atto di appello per la parte di interesse (a pg. 8 del ricorso), di avere riportato le argomentazioni difensive (con richiamo anche della documentazione di supporto) svolte in primo grado in espresso riferimento alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, da aversi pure richiamate con le conclusioni di rigetto delle domande proposte dal lavoratore, cui si è riferita anche nella discussione davanti alla Corte d’appello, nel cui verbale (trascritto e specificamente indicato nella sede di produzione) si dà atto che “le parti… discutono oralmente, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi” (come fedelmente esposto al terzultimo capoverso di pg. 7 del ricorso).

4.3. La Corte territoriale ha invece ritenuto che la società datrice appellante “nonostante tali questioni siano state espressamente riproposte dal lavoratore appellato, nulla ha dedotto sulle medesime, nè ha chiesto un termine per controdedurre e integrare le difese svolte nell’atto di appello”: così concludendo che “tale comportamento processuale comporta che le difese svolte in primo grado dalla società in ordine agli altri motivi profili di illegittimità del licenziamento dedotti dal lavoratore, devono intendersi implicitamente rinunciate” (così agli ultimi due capoversi di pg. 6 della sentenza).

Appare evidente l’errore in cui essa è incorsa ritenendo implicitamente rinunciate, in violazione delle norme denunciate, quelle difese svolte in primo grado, che la società datrice ha invece richiamato e pertanto mantenuto, così adempiendo al proprio onere, in applicazione dei principi di diritto suenunciati.

4.4. Sicchè esse dovevano (e dovranno) essere esaminate, insieme con i richiamati documenti prodotti, in ottemperanza al principio consolidato secondo cui il giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, debba valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand’anche non presi in considerazione dal giudice di primo grado, poichè in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (Cass. 30 dicembre 2012, n. 1303; Cass. 12 luglio 2011, n. 15300; Cass. 12 settembre 2003, n. 13430).

5. Dalle superiori argomentazioni discende, in accoglimento del motivo scrutinato, assorbente l’esame del secondo (omesso esame del fatto decisivo controverso tra le parti della situazione di grave crisi produttiva e finanziaria fin dal 31 dicembre 2008) e del terzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, artt. 1206, 1207, 1217 c.c., per omessa verifica del presupposto di offerta della prestazione da parte del lavoratore per la condanna risarcitoria), la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

PQM

 

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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