Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13467 del 29/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 31/01/2017, dep.29/05/2017),  n. 13467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10287/2011 proposto da:

CONTI EDITORE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO SPAGNOLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL

VECCHIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9037/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/11/2010 r.g.n. 8208/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FABRIZIO SPAGNOLO;

udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29.11.2010, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Conti Editore s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPGI somme per contributi dovuti su quanto corrisposto in sede di conciliazione ad otto giornalisti suoi dipendenti.

Ricorre contro tale pronuncia Conti Editore s.p.a., deducendo due motivi di censura. L’INPGI resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo nell’ambito di una transazione novativa dovessero essere versati i contributi.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse su di essa l’onere di provare che le somme corrisposte in occasione delle transazioni di cui al motivo precedente non fossero assoggettate a contribuzione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.

La L. n. 153 del 1969, art. 12, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, stabilisce, per quanto qui rileva, che “costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 46, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento” (comma 1), e che “sono esclusi dalla base imponibile (…) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso” (comma 4, lett. b).

Considerato che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46 (ora art. 49), prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”, e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora art. 51), a “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, è evidente che, nel disposto normativo, l’assoggettabilità a contribuzione è la regola e l’esclusione un’eccezione, che – giusta il disposto dell’art. 2697 c.c., comma 2 – dev’esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’obbligo contributivo.

Così acclarata la correttezza della ricostruzione operata dalla Corte territoriale in punto di ripartizione dell’onere probatorio, con conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso, resta da dire che non meno infondate sono le censure di violazione di legge di cui al primo motivo: i giudici di merito, infatti, hanno correttamente preso le mosse dall’interpretazione che della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, lett. b), ha costantemente dato questa Corte, secondo cui vanno considerate corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo le somme conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi (cfr. in tal senso Cass. n. 23230 del 2004 e, più di recente, Cass. n. 10046 del 2015), e hanno quindi proceduto all’interpretazione dei verbali di conciliazione sottoscritti dall’odierna ricorrente con i giornalisti già suoi dipendenti, concludendo che non vi erano in specie sufficienti elementi per affermare che si trattasse di importi effettivamente erogati al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori. E se una conclusione del genere risulta coerente con l’ulteriore principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui, posto che la volontà negoziale non può incidere sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, nemmeno allorchè le parti risolvano con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, l’indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e dunque neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (così Cass. n. 3685 del 2014)’ non può non rilevarsi come le censure di vizio di motivazione di cui al primo motivo scontino un inemendabile difetto di specificità, dal momento che i verbali di conciliazione sottoscritti tra le parti non sono stati trascritti in seno al ricorso nè si è indicato il luogo (fascicolo processuale e/o di parte) in cui essi sarebbero reperibili.

Tenuto conto che all’uopo non possono soccorrere le indicazioni contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c., avendo quest’ultima funzione meramente illustrativa dei motivi del ricorso e non essendo idonea a far venire meno un’eventuale loro causa di inammissibilità (giurisprudenza costante: v. tra le tante Cass. nn. 7260 del 2005, 7237 del 2006, 17603 del 2011, 26670 del 2014), il ricorso va conclusivamente rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 11.200,00, di cui Euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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