Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13467 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 20/06/2011), n.13467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante della ODEON S.N.C. (già ODEON S.R.L.), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio

dell’avvocato DI MEO STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SARTORELLI GIUSTINO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS); M.P.

(OMISSIS); LENNY’S CLUB S.R.L. (OMISSIS); M.

A. (OMISSIS); C.C. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 373/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 22/02/2005, depositata il 10/05/2005, r.g.n. 1270/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.R., nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Odeon, premesso di aver già ottenuto dal Tribunale di Pescara, in proprio, decreto ingiuntivo n. 48/96 nei confronti di A.D. + 6 per il pagamento di L. 120 milioni per la vendita dell’azienda – discoteca di detta società in data 28 luglio 1993 alla società Lenny’s Club s.r.l. – di cui gli ingiunti erano soci – e che costoro avevano opposto la sua carenza di legittimazione attiva, reiterava ricorso per decreto ingiuntivo nella suddetta qualità nei confronti dei cedenti e dei cessionari delle quote della società acquirente – M.P., A. e M.M. e C.C. -e della società Lenny’s Club s.r.l., per l’importo di L. 120 milioni, specificando che per L. 50 milioni C.C. era debitrice anche in proprio.

Ottenuto il D.I. n. 265/96, gli ingiunti eccepivano che per il medesimo debito era stata proposta opposizione avverso altro D.I.;

inoltre la s.r.l. Odeon era carente di legittimazione attiva essendo la cessione intervenuta con la s.n.c. Odeon. Il Tribunale di Pescara accoglieva questa eccezione perchè dal 1980 la s.r.l. Odeon non esisteva più e revocava il decreto opposto.

Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte di appello dell’Aquila rigettava l’appello di F.R. in proprio rilevando che tra le stesse parti per il medesimo oggetto era stato già ottenuto, da costui, D.I. al quale non aveva rinunciato ed in relazione alla cui opposizione il Tribunale aveva emesso sentenza di nullità per carenza di legittimazione attiva nell’agosto 1997, sì che, mentre per tale procedimento aveva interesse a proporre impugnazione, non aveva interesse ad ottenere il provvedimento monitorio n. 265/96, e comunque dopo il passaggio in giudicato della sentenza sul provvedimento n. 48/96 era preclusa la duplicazione della stessa azione monitoria;

2) quanto all’appello del medesimo nella qualità dalle visure camerali risultava l’estinzione della s.r.l. Odeon dall’aprile 1980 sì che la cessione di azienda era avvenuta verosimilmente con la s.n.c. Odeon;

3) la regolarizzazione della precedente s.r.l. nella nuova società personale peraltro legittimava quest’ultima all’impugnazione, ma non ad ottenere il decreto ingiuntivo di cui era titolare ab initio la s.r.l. Odeon. Ricorre per cassazione F.R. in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Odeon. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente, in proprio e nella qualità, ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il F. deduce: “Violazione dell’art. 100 c.p.c. – difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il decreto ingiuntivo n. 48 del 1996 era stato ottenuto dal F. in proprio nei confronti dei soci della s.r.l. Lenny’s Club e non anche nei confronti di quest’ultima. Quindi sussisteva l’interesse ad ottenere un diverso decreto ingiuntivo. Inoltre anche per la somma ingiunta, in proprio, a C.C., il titolo era diverso da quello posto a fondamento del precedente decreto e su questo punto non vi è motivazione. Infatti, per il decreto 48/96 la causa petendi erano effetti cambiari, mentre per il decreto 265/96 di lire 50 milioni nei confronti di C.C. in proprio, socia subentrata nel novembre 1994, erano stati posti a fondamento cinque assegni dalla stessa emessi, in proprio, il 30 maggio 1995 a favore del F.. Pertanto da un lato il procedimento avverso il decreto ingiuntivo n. 48/96 non interessa la Odeon che non era parte di quel giudizio; dall’altro in quel decreto la causa petendi del F. nei confronti di C.C. in proprio era diversa e poichè la sentenza di carenza di legittimazione attiva di costui ad ottenere il decreto ingiuntivo n. 48/96 era passata in giudicato al momento della decisione in appello del procedimento avverso il decreto ingiuntivo n. 265/96, sussisteva l’interesse ad ottenere questo diverso provvedimento monitorio. Il motivo è fondato.

Infatti la causa petendi della domanda di condanna contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei soci della Lenny’s Club s.r.l. nella qualità di acquirenti – cessionari delle quote dei precedenti soci della stessa società e degli effetti cambiari dai medesimi rilasciati nella qualità, è diversa dalla domanda di condanna nei confronti di una di essi, C.C., fondata sugli assegni dalla stessa emessi costituenti promessa di pagamento, in proprio, dell’obbligazione societaria. Pertanto la Corte di merito, nell’escludere l’interesse ad agire e la “legitimatio ad causam” in proprio di F.R. nei confronti di C. C. in proprio, in relazione al decreto ingiuntivo n. 265/96, ha violato detto principio e conseguentemente la censura va accolta.

2.- Con il secondo motivo deduce “Violazione dell’art. 100 c.p.c. – motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).” Erroneamente nel ricorso per decreto ingiuntivo la società Odeon è stata indicata con la ragione sociale s.r.l. anzichè s.n.c. come invece indicato nel mandato alle liti e nella comparsa di costituzione all’opposizione. Inoltre la Corte di merito nel ritenere che la s.r.l. non ha la legitimatio ad causam per un credito della società s.n.c. Odeon non considera che la trasformazione di una ragione sociale in un’altra non estingue il precedente soggetto giuridico e quindi l’errore materiale di denominazione è irrilevante ed infatti la riconvenzionale degli opponenti è proposta nei confronti della s.r.l. Odeon a riprova che non vi era incertezza nella sua identificazione. Il motivo è fondato.

E’ infatti assolutamente pacifico il principio secondo il quale la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica (art. 2498 cod. civ. ratione temporis applicabile), non si traduce nell’estinzione di un soggetto e correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto; essa comporta, in particolare, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali facenti capo alla originaria organizzazione societaria. Pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo del giudizio sia stata indicata come parte istante la società anteriore alla trasformazione è ininfluente, purchè non induca incertezza sull’identificazione della parte impugnante e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di “ius postulandi” per averne avuto il relativo potere dal relegale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società (Cass. 5963/2001, 13443/2002, 26826/2006, 9569/2007).

La Corte di merito ha violato tale principio in relazione al credito della società in nome collettivo Odeon – già s.r.l. Odeon – per la cessione dell’azienda alla società, Lenny’s Club s.r.l. e pertanto la censura va accolta.

3.- Il terzo motivo, con cui deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. – omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 3560 c.p.c., nn. 3 e 4)” in relazione alle domande di merito, dichiarate assorbite, è infondato.

Infatti l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, non è configurabile in ordine ad una domanda assorbita in altre statuizioni e suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio.

4.- Concludendo il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione ai primi due motivi e la causa rinviata per l’esame di merito. Il giudice del rinvio provvederà altresì a liquidare le spese anche del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso. Rigetta il terzo.

Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello dell’Aquila, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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