Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13467 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

ALIMENTARE COMMERCIALE DEL SEBINO s.r.l., in persona del l.r.p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Massarotto Giorgio e dall’avv. Massino Marzi

Filippo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 35, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

GAMA s.p.a. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei

commissari straordinari, rappresentata e difesa dall’avv. Ceccon

Roberto ed elettivamente domiciliata in Padova, Galleria dei

Borromeo n. 4, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente-

per la cassazione della sentenza App. Venezia 05/10/2017, n.

2154/2017, in R.G. n. 1808/2012, rep. 2281/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.2.2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. ALIMENTARE COMMERCIALE DEL SEBINO s.r.l. impugna la sentenza App. Venezia 05/10/2017, n. 2154/2017, in R.G. n. 1808/2012, rep. 2281/2017 che ha parzialmente accolto l’appello proposto da GAMA s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza Trib. Verona 5/4/2012, n. 720/2012, la quale ne rigettava la revocatoria fallimentare ex art. 67 L. Fall., comma 2, dei pagamenti effettuati nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura, così alfine condannando la ricorrente al pagamento di 56.555,13 Euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2. la corte ha premesso che: a) la procedura aveva svolto domanda ex art. 67 L. Fall., comma 2, nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2005, per pagamenti effettuati alla società ora ricorrente per 839.259,78 Euro; b) il periodo legale sospetto era l’intervallo tra il 19 febbraio del 2003 e il 19 febbraio del 2004; c) il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato l’elemento soggettivo dell’azione, per insufficienza di circostanze come, tra le altre, la contiguità territoriale, i prolungati pagamenti parziali, la posteriorità dei protesti e dei bilanci;

3. la corte, dunque, ha ritenuto che: a) a seguito della puntualizzazione cronologica dei pagamenti, pacifico oggetto della domanda, assumeva valore significativo la cambializzazione del debito, in quanto prassi mai prima adottata e culminata in protesti, così qualificanti i già pregressi ritardi e i diffusi inadempimenti; b) cambiali scadute ed impagate e protesti, collocati da novembre 2003, permettevano di ricostruire, nel contesto del rapporto già in sofferenza fra le parti, la conoscenza dello stato d’insolvenza in capo all’accipiens, avendo riguardo ad atti solutori successivi;

4. il ricorso è su tre motivi e ad esso resiste con controricorso Gama s.p.a. in amministrazione straordinaria;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) l’omesso esame della continuità delle forniture, fatto decisivo in ordine alla mancata consapevolezza dello stato di insolvenza; b) (secondo motivo) la violazione degli artt. 2727-2729 c.c., non avendo la sentenza considerato in modo globale tutti gli indizi rappresentati, in particolare in rapporto sia alla citata continuità sia al raddoppio dell’esposizione delle forniture; c) (terzo motivo) a completamento del secondo motivo, l’erronea ricostruzione presuntiva della scientia decoctionis già nel momento della avvenuta cambializzazione e non del successivo protesto; il ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili, per plurimi profili; il ricorso infatti non affronta la complessa ratio decidendi con cui, in una lettura unitaria di tutti gli elementi storici introdotti dall’appellante, la sentenza ha riferito quelli sicuramente significativi entro un testuale “contesto di ritardi neì pagamenti e di diffuso inadempimento”; per altri elementi, come i saldi a mezzo di contanti e assegni circolari, il frazionamento dei pagamenti ed il ritardo, la corte ha precisato non una generale estraneità al giudizio sull’aspetto soggettivo della revocatoria, bensì il difetto di concludenza di ciascun elemento, in quanto e se in sè inteso; la raggiunta prova della scientia decoctionis in capo all’accipiens, dunque, proviene dalla valorizzazione indiziaria delle due circostanze della cambializzazione del debito pregresso e dei protesti subiti dal solvens, quali maggiormente “significative” nel quadro giustificativo dell’elemento soggettivo dell’azione e che il menzionato contesto ha rafforzato in termini di omogeneo senso; a tale punto, la ricorrente non ha mosso censure adeguate;

2. va poi aggiunto che, con orientamento costante, questa Corte ha statuito che “in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività… il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva” (Cass. 29257/2019); e a sua volta “la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (Cass. 3854/2019);

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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