Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13466 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

BPER CREDIT MANAGEMENT S.c.p.A., in persona del l.r.p.t., quale

mandataria in nome e per conto di BPER BANCA S.P.A., rappr. e dif.

dagli avv. Sabattini Armando e Tamietti Paolo, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Acciaioli

n. 7, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avv. Morganti Giorgio, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, via Chiana, n. 48, come da procura in

calce al ricorso;

– controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Reggio Emilia 13/06/2018, n.

3638/2018, in R.G. n. 619/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.2.2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. BPER CREDIT MANAGEMENT S.c.p.A. impugna il decreto Trib. Reggio Emilia 13/06/2018, n. 3638/2018, in R.G. n. 619/2018 che ha rigettato la sua opposizione contro il decreto di esecutività dello stato passivo emesso l’11/01/2018 e con cui il giudice delegato del (OMISSIS) s.r.l. aveva rilevato l’ultratardività non scusata della domanda di credito;

2. il tribunale ha premesso che l’insinuazione per Euro 301.929,80 in via ipotecaria e 9.144 in chirografo, a titolo di debito per mutuo e conto corrente, era stata depositata in violazione dell’art. 101 L. Fall., comma 4, a nulla rilevando che una prima domanda fosse stata inviata ad un indirizzo PEC della procedura errato, posto che quella alfine respinta – correttamente inviata ma solo in data 29/11/2017 – era non scusabilmente tardiva, a fronte dell’esecutività dello stato passivo già di data 20/10/2015;

3. il tribunale ha così ritenuto che: a) BPER BANCA s.p.a. non aveva provato la non imputabilità a sè del ritardo, poichè – in fatto già essa aveva ricevuto la comunicazione ex art. 92 L. Fall. dal curatore dall’indirizzo PEC corretto; b) l’utilizzo di esso, inoltre, era già avvenuto da parte della stessa banca, allorchè aveva comunicato al curatore la propria indisponibilità a comporre il comitato dei creditori, in epoca di ancora possibile insinuazione meramente tardiva, per poi reimpiegarlo solo dopo oltre due anni, per l’insinuazione ultratardiva in oggetto; c) ne derivava una negligenza colpevole del tutto ascrivibile alla banca stessa, anche a prescindere dal riscontro dei messaggi di allerta che normalmente accompagnano le spedizioni telematiche non andate a buon fine;

4. il ricorso è su un unico motivo, con esso deducendosi la violazione dell’art. 101 L. Fall., comma 4, avendo errato il tribunale ove non ha considerato che la finalità del termine ivi previsto è acceleratoria ed in realtà la domanda era stata presentata nel termine, anche se in maniera erronea, ma con rispetto dunque della ratio legis collegata all’atto in sè; alla censura si oppone il fallimento con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il motivo è inammissibile; in primo luogo ribadisce il Collegio che questa Corte già ha statuito che “in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 101 L. fall., u.c., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, che giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. 19017/2017, 21661/2018); proprio in quanto si tratta di un apprezzamento in concreto, il motivo s’infrange nei novellati limiti normativi con cui è possibile, nella presente sede, il controllo di legittimità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), nè avendo la parte allegato e dimostrato circostanze impedienti la tempestività dell’adempimento decisivamente non esaminate dal tribunale;

2. l’affermazione a maggior ragione opera con riguardo alla censura che ravvisa un cattivo esercizio del citato potere valutativo relativamente alla configurabilità, che il tribunale avrebbe trascurato, di una domanda, benchè e però solo erronea, già nella insinuazione telematica rivolta ad indirizzo errato; la questione è inammissibile, già perchè nuova, non avendo la parte documentato quando e come essa sia stata sottoposta al giudice di merito, sotto specie di circostanza almeno probante che siffatta domanda fosse in realtà e per davvero pervenuta a conoscenza del curatore; in nessuna parte del processo, nè in particolare dal decreto, emerge, inoltre, che alla presentazione telematica della domanda sia seguito il suo ingresso nella sfera di conoscenza del curatore, essendo piuttosto ed al contrario emerso che l’errore nella trasmissione telematica non ha generato alcun messaggio provatamente ricevuto o anche solo ricevibile dall’organo concorsuale; nè la parte ha dato conto, riportandone in ricorso almeno gli elementi essenziali e con prova di averne provocato il dibattito nel processo, di eventuali carenze di indici di allerta al riscontro dell’invio della prima busta di posta telematica erroneamente spedita;

3. va pertanto ribadito che, ferma la insindacabilità – in questa sede – dell’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, la stessa nozione di scusabilità del ritardo dipendente da causa non imputabile al creditore, ai sensi dell’art. 101 L. Fall., comma 4, involge la necessaria esclusione di un fattore di colpa, nella specie smentito dall’avere la parte errato in modo negligente nella condotta di relazione con il curatore, usando consapevolmente per un atto l’indirizzo PEC corretto (così comunicando l‘indisponibilità alla carica di membro del comitato dei creditori) e per altro ricorrendo ad altro indirizzo non riferibile al destinatario;

4. può infine condividersi, dando seguito all’esclusione del dubbio di costituzionalità della norma, l’indirizzo che ha focalizzato l’istituto della domanda ultratardiva di ammissione del credito al passivo precisando che l’art. 101 L. Fall, u.c. “si limita a consentire la presentazione dell’istanza “ultra tardiva” da parte del creditore allorchè quest’ultimo “prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”, e non prevede la decorrenza di alcun nuovo termine annuale allorchè sia cessata la causa di giustificazione del ritardo del creditore… Inoltre, se è onere del creditore istante giustificare il ritardo, non potrebbe bastare una giustificazione che non comprenda tutto il ritardo” (Cass. 23975/2015);

il ricorso è dunque inammissibile, conseguendone, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.600 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al rimborso in via forfettaria nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA