Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13466 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 03/06/2010), n.13466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., nella qualita’ di curatore del fallimento della

Societa’ Cooperativa S. Fortunata a r.l. (p.i. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso

l’avvocato ROSSI LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESI

MARIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.V. (c.f. (OMISSIS)), V.A.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MOCCIARO GANDOLFO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 354/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 25 giugno 23 luglio 1994, il curatore del fallimento della societa’ cooperativa S. Fortunata a r.l., dichiarato con sentenza 24 giugno 1986, convenne innanzi al Tribunale di Palermo L.B.V. e V.A. e ne chiese la condanna al risarcimento del danni derivanti dalla violazione degli obblighi su di loro incombenti quali presidenti del consiglio d’amministrazione della societa’ nel periodo in cui avevano espletato tale incarico. Dedusse dalle scritture contabili erano emersi episodi di mala gestio riferibili ai predetti, che avevano danneggiato la societa’ provocandone l’irreversibile dissesto, accertati anche in sede penale con sentenza in data 19 ottobre 1984, confermata in sede di gravame ed ormai irrevocabile sin dal 23.10.1985, con cui i convenuti erano stati condannati per i reati di falso e truffa per aver dolosamente aumentato la quantita’ di prodotti vinosi per ottenere ingiusto profitto rappresentato dall’erogazione da parte degli enti preposti di contributi sugli interessi per ammassi di uva e con successiva sentenza 27 febbraio 1992, con cui era stata loro inflitta pena a seguito di patteggiamento per diversi reati fallimentari.

Radicatosi il contraddittorio i convenuti eccepirono la prescrizione dell’azione sul rilievo che i fatti loro ascritti risalivano al 1982 per il V. ed ad epoca antecedente per il L.B..

Con sentenza 31 dicembre 1998, il Tribunale adito accolse la domanda e condanno’ i convenuti al ristoro del danno subito dalla societa’ in L. 1.960.711.548. Ritenne che la responsabilita’ loro ascritta discendeva dagli stessi fatti accertati nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di patteggiamento del 27 febbraio 1992, e poiche’ il termine di prescrizione si doveva computare dalla data del passaggio in giudicato di quella decisione ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3 il diritto oggetto della pretesa attorea non era prescritto. Comunque lo stato d’insolvenza della societa’ era stato determinato dai comportamenti sanzionati con la precedente sentenza di condanna per i reati di falso e truffa.

La decisione venne impugnata da entrambi i soccombenti innanzi alla Corte d’appello di Palermo che con sentenza n. 354 depositata il 31 marzo 2004, l’ha riformata disponendo per l’effetto il rigetto della domanda della curatela. Avverso quest’ultima decisione il curatore fallimentare ha infine proposto il presente ricorso per Cassazione affidato a due motivi resistiti con controricorso dagli intimati i quali hanno altresi’ depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte territoriale:

Ritenuto che l’azione esercitata dalla curatela in base alla L. Fall., art. 146 sorge nel momento in cui in cui si e’ manifestata l’insufficienza del patrimonio sociale, ha sostenuto che alla data della domanda, introdotta con atto del 1994, la prescrizione, applicabile ai sensi del disposto dell’art. 2949 c.c. era maturata, poiche’, come accertato in primo grado, sin dal luglio 1983 si era resa evidente l’impossibilita’ della societa’ di rispettare gli impegni contratti col Banco di Sicilia, che aveva chiesto ed ottenuto due ingiunzioni per complessive L. 1.840 milioni, rivelatesi determinanti ai fini della declaratoria di fallimento. Gia’ alla fine del 1984 il debito contratto col Banco di Sicilia aveva superato la somma di 2.500 milioni, con eccedenza delle passivita’ sull’attivo determinata dal comportamento dei convenuti che aveva procurato l’insufficienza del patrimonio della societa’. Il ricorrente col primo motivo denuncia tale statuizione per violazione degli artt. 2938 e 2394 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. e per correlato vizio di motivazione insufficiente, ed ascrive alla Corte territoriale d’aver rilevato d’ufficio la prescrizione d’ufficio, avendola applicata ai sensi dell’art. 2949 c.c. dalla data in cui si era manifestata l’insufficienza del patrimonio sociale, incorrendo per l’effetto in vizio di ultrapetizione dal momento che la tesi difensiva degli eccipienti si fondava sul richiamo al disposto dell’art. 2947 c.c. sull’assunto che i fatti illeciti loro ascritti, risalenti al 1982, erano stati accertati in sede penale. La decisione non individua peraltro con adeguata motivazione l’esatto momento in cui si sarebbe manifestata l’insufficienza del patrimonio sociale.

La ricerca officiosa degli elementi fondanti l’eccezione ha comportato vulnus al principio del contraddittorio, non sanato dalla tardiva deduzione dei convenuti che inammissibilmente – nella seconda comparsa conclusionale d’appello, violando la regola posta dall’art. 345 c.p.c.; riformularono l’eccezione con riferimento al disposto dell’art. 2949 c.c..

Il giudice del gravame, infine, non ha considerato che era onere del convenuti dimostrare l’oggettiva consapevolezza da parte del ceto creditorio dell’insufficienza del patrimonio sociale, che e’ circostanza smentita in causa, come accertato dallo stesso organo giudicante. I resistenti deducono infondatezza del motivo in ordine al rilievo ufficioso della prescrizione, rilevando che siffatta eccezione, da essi formulata con riferimento al disposto dell’art. 2947 c.c. rivelatosi errato, e’ stata esaminata dal giudice del gravame nel contesto della norma correttamente applicabile al caso di specie, individuata nell’art. 2949 c.c. e quindi decisa sulla base dei fatti dedotti in causa, che furono oggetto di regolare contraddittorio.

Il motivo e’ infondato.

Emerge ex actis che la problematica ebbe ingresso nel thema dispuntandum in forza d’eccezione dei convenuti, odierni ricorrenti, i quali, costituendosi, invocarono la prescrizione prevista dall’art. 2947 c.c.. Esaminata e risolta dal primo giudice con riferimento a tale paradigma normativo, la questione e’ stata devoluta al giudizio della Corte di merito che, di certo non vincolata alla tipizzazione prospettata dagli eccipienti, l’ha scrutinata in jure identificando il regime regolatore del caso, in esplicazione del suo potere – dovere d’applicare la norma regolatrice della fattispecie, che ha correttamente individuato nell’art. 2949 c.c..

La vicenda processuale manifesta insussistenza del denunciato vizio di ultrapetizione.

La manifestazione proveniente dalla parte gravata della relativa eccezione della volonta’, ribadita nell’atto d’appello, di avvalersi dell’inerzia del titolare dell’azione, investi l’organo d’appello del potere d’individuare la disciplina applicabile secondo la natura del diritto oggetto della pretesa, e l’esercizio di tale potere non ha violato ne’ il diritto di difesa ne’ il principio dispositivo poiche’ e’ compito del giudice qualificare giuridicamente i fatti addotti dalle parti ed individuare la relativa disciplina giuridica (Cass. S.U. n. 10955/2002, n. 14576/2007, 16326/2009).

Impostata la verifica in ordine alle risultanze istruttorie su tale principio, la Corte territoriale ha quindi vagliato fatti e documenti, il tutto acquisito al bagaglio istruttorie in primo grado nel rispetto del contraddittorio e gia’ valutato dal primo giudice che, a suo avviso insindacabile nel merito, avevano rilievo probatorio nel contesto di riferimento normativo applicato alla fattispecie. Non ha preso in considerazione i fatti accertati in sede penale, decisivi invece ad avviso della curatela fallimentare, poiche’ li ha ritenuti, correttamente, privi di rilevanza. Pacifico che nel caso di h specie il curatore fallimentare ha introdotto il presente giudizio esercitando contro i convenuti azione di danni ai sensi della L. Fall., art. 146, devesi ribadire che, come gia’ affermato da questa Corte con sentenza n. 3430/1994 non smentito, da contrastanti successivi arresti ed al quale s’intende dare continuita’, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3 secondo cui, se il fatto e’ considerato dalla legge come reato e per il reato e’ stabilita una prescrizione piu’ lunga questa si applica anche all’azione civile, presuppone la totale effettiva identita’ e concomitanza tra gli elementi oggettivo e soggettivo dell’illecito civile e di quello penale, e trova percio’ applicazione in ipotesi quale quella di specie in cui gli amministratori della societa’ fallita siano stati sottoposti a procedimento penale per il reato di bancarotta, solo a condizione che, in base ad apprezzamento adeguatamente e congruamente motivato dal giudice del merito, risulti esservi siffatta perfetta identita’.

Occorre cioe’ che i fatti accertati in sede penale concretino l’illecito che, nel contesto dell’azione esperita ai sensi della L. Fall., art. 146, abbia determinato l’insufficienza patrimoniale della societa’ che si sia manifestata al ceto creditorio, che rappresenta il dato cui occorre correlare il dies a quo del computo della prescrizione quinquennale applicabile ex art. 2949 c.c., e che e’ nozione non solo non omologabile allo stato d’insolvenza, che puo’ precederla o seguirla, ma neppure e’ automaticamente desumibile da fatti di mala gestio, ancorche’ tali fatti concretino illeciti penali ovvero reati fallimentari (cfr. Cass. nn. 941/2005 8516/2009).

Cio’ perche’ la situazione d’insufficienza patrimoniale rappresenta una condizione oggettiva, che quale che ne sia stata la causa determinante, assume ai fini considerati una sua rilevanza autonoma.

In questa prospettiva, la Corte territoriale, con motivazione adeguata e puntuale, ha determinato sin dal 1984 il momento in cui l’indebitamento della societa’ divenne tale da determinarne insufficienza del patrimonio, sicche’ i creditori sociali sin dal quel momento erano legittimati ad agire contro l’organo gestorio ai sensi dell’art. 2934 c.c..

Il curatore fallimentare rivendica ora la rilevanza dei fatti accertati in sede penale, ma non ne prospetta l’identita’ con quelli che secondo la Corte di merito hanno determinato l’insufficienza patrimoniale della societa’ fallita, postulato indefettibile perche’ possa applicarsi l’invocata disposizione di cui all’art. 2947 c.c. Assume che la sentenza che condanno’ i convenuti per i reati di falso e truffa passo’ in giudicato nel 1985 e che i predetti nel 1992 patteggiarono la pena in relazione a reati fallimentari connessi a irregolarita’ non meglio indicate ed ammette che l’indebitamento da essi provocato determino’ l’insolvenza in quanto il passivo di 3.800 milioni supero’ l’attivo. Non illustra tuttavia il dato assolutamente decisivo rappresentato dal nesso tra i fatti riferiti e l’insufficienza patrimoniale della societa’ accertata in sentenza che, come si e’ gia’ detto, segna il dies a quo del computo della prescrizione per l’esercizio dell’azione esperita che, a norma dell’art. 2394 c.c. e della L. Fall., art. 146, subordina a detto evento dannoso le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi dell’amministratore di tutelare la conservazione dell’integrita’ del capitale sociale (cfr. Cass. S.U. n. 5241/1981, n. 5445/1991, n. 5287/1998).

Col secondo motivo il ricorrente coltiva analogo vizio in relazione agli artt. 2947 e 2949 c.c. agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 444 e 45 c.p.p., e si duole della declaratoria d’irrilevanza della sentenza di patteggiamento sull’assunto che, se e’ vero che essa non fa stato circa l’accertamento dei fatti, non percio’ solo non costituisce fonte di prova che il giudice civile e’ tenuto ad esaminare. La decisione impugnata sarebbe errata anche perche’ non avrebbe tenuto conto della rilevanza dell’anzidetta sentenza ai fini dell’interruzione della prescrizione. Il motivo e’ inammissibile.

La sentenza impugnata afferma che il giudicato penale formatosi sulla sentenza 27 febbraio 1992, con cui i convenuti avevano patteggiato la pena per i reati fallimentari, era privo di rilievo, seppur il procedimento penale avesse riguardato gli stessi fatti dedotti dal curatore a sostegno della domanda risarcitoria, in quanto, a parte l’inefficacia di quella sentenza nel giudizio civile ai sensi dell’art. 445 c.p.p., a quella data il termine di prescrizione si era ormai consumato. A prescindere poi dal fatto che l’esistenza di atti interruttivi, in quanto riservata ad eccezione di parte non poteva essere accertata d’ufficio, la costituzione di parte civile del curatore, peraltro non documentalmente riscontrata, non poteva spiegare effetto interruttivo perche’ era intervenuta anch’essa dopo il maturarsi della prescrizione. Si articola evidentemente in duplice ratio decidendi.

Il mezzo in esame non ne coglie il senso; non investe infatti il passaggio logico, assolutamente decisivo, in cui si afferma che quella sentenza, a parte la sua irrilevanza, e’ intervenuta dopo che l’azione civile si era gia’ prescritta. Pertanto, come rilevato, deve essere dichiarato inammissibile.

Tutto cio’ premesso, il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 8.200,00.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 8.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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