Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13465 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO ODONTOIATRICO C. BATTISTI s.r.l. elett.te dom.ta in Roma

presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l’avv. Leone

Maria del Foro di Milano che la rappresenta e difende per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GRAFINDA s.p.a. elett.te dom.ta in Roma P.le Flaminio 9 presso l’avv.

Chianese Maurizio con gli avv.ti Bianchi Andrea e Gerardo Caprotti

che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 875 della Corte di Appello di Milano

depositata il 3.4.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa GRAFINDA, creditrice di B.A., provvide a pignorare i crediti che questi, professionista odontoiatra, vantava nei riguardi della sua debitrice (datore di lavoro) s.r.l. Studio Odontoiatrico C. Battisti. Alla udienza fissata ex art. 547 c.p.c. non comparvero nè il B. nè il debitor debitoris e pertanto GRAFINDA introdusse il giudizio di accertamento in data 7.2.2005 che, svoltosi nella contumacia dei convenuti, si concluse con sentenza emessa il 2.12.2005 dal Tribunale di Monza, s.d. di Desio, con la quale venne accertato che il terzo Studio Odontoiatrico era debitore del B. della somma di Euro 80.000,00 sino alla data della decisione e di Euro 4.000,00 mensili da tal data a quella della assegnazione. La Studio C. Battisti propose appello e si costituì Grafinda chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 3.4.2008, osservando che Grafinda aveva fornito un quadro probatorio debole che il Tribunale aveva integrato indebitamente con valutazioni arbitarie mentre l’appello dello Studio Odontoiatrico aveva fornito elementi decisivi, che davano sostegno ad un credito del B. inferiore a quello determinato in primo grado, ha quindi determinato il debito dello Studio Odontoiatrico in Euro 13.083,00 sino al 3.12.2005 ed in Euro 654,18 mensili per il posteriore rapporto di lavoro. Quanto alle spese, la Corte di Milano ha rilevato che la prevalente soccombenza andava ascritta allo Studio che aveva “dato causa al giudizio con la sua condotta”, ma che a suo carico andava disposta una compensazione pari ad un terzo delle spese dei due gradi, posto che l’obbligo del terzo accertato era assai inferiore a quello postulato all’inizio da GRAFINDA. Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 21.5.2008, lo Studio Odontoiatrico C.Battisti s.r.l. ha proposto ricorso in data 23.7.2008 denunziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., al quale si è opposta la soc. GRAFINDA con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Corte di Milano ha ravvisato la prevalente soccombenza dello Studio Odontoiatrico nell’aver abusato della sua posizione di debitor debitoris, dando cioè causa al giudizio mentre avrebbe potuto subito rendere la dichiarazione. Temperamento al carico integrale delle spese che da tal rilievo sarebbe disceso è stato poi dalla Corte rinvenuto nell’essere stato accertato un credito ben inferiore a quello prospettato. Di qui il contestato criterio della compensazione per 1/3 delle spese e la scelta di gravare dei residui 2/3 lo studio Odontoiatrico C.Battisti in favore di Grafinda. La statuizione del giudice del merito, peraltro conforme a Cass. n. 5067 del 2007 e n. 15395 del 2010, viene censurata sia per la disapplicazione del criterio della soccombenza sia per la contraddittoria applicazione del temperamento della compensazione,ma la censura viene conclusa da quesiti di diritto affatto inidonei rispetto al parametro posto dall’art. 366 bis c.p.c..

Che tal requisito sia applicabile, con riguardo alla impugnata sentenza 3.4.2008 e pur in sede di decisione di legittimità da assumere dopo l’abrogazione della menzionata disposizione, è dato indiscutibile alla luce del principio posto dalle recenti pronunzie di questa Corte (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010).

E che tal requisito importi la contrapposizione dialettica del decisum che si contesta alla propria esatta proposta di lettura delle norme è altrettanto evidente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 774 e n. 4146 del 2011). Nella specie i due quesiti posti all’ultima pagina del ricorso si risolvono nella sola generica sollecitazione del potere nomofilattico (Dica la Corte se alla luce delle motivazione della Corte di Appello è applicabile l’art. 91 c.p.c. come da noi sostenuto; Dica ….) senza alcuna esposizione critica degli specifici argomenti della sentenza ai quali si contrapponga la esatta applicazione delle norme invocata nel motivo. Le spese si regolano secondo soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società Studio Odontoiatrico C. Battisti alla refusione delle spese in favore della soc. Grafinda, determinate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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