Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13465 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Farris Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. Bonsignore Aloisia, in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappr. e dif.

dall’avv. Bei Giacomo, elett. dom. presso lo studio di questi in

Roma, via di S. Stefano del Cacco n. 16 come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

FIRENZE;

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Firenze 18.6.2018, n.

1390/2018, in R.G. n. 1405/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.2.2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Firenze 18.6.2018, n. 1390/2018, in R.G. n. 1405/2018, che ne ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento emanata da Trib. Firenze 5.5.2017, n. 64/17;

2. la corte ha ritenuto, per quanto ancora qui rilevante, che il contraddittorio era stato rispettato, in sede di convocazione avanti al tribunale, avendo il debitore ricevuto la notifica sia della richiesta del P.M. istante sia del decreto di convocazione, da cui era desumibile il contenuto, nello stesso contesto;

3. con il ricorso si deduce, in unico motivo, la violazione degli artt. 15 L. Fall., oltre che artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo erroneamente la corte ritenuto la contestualità della notifica del ricorso e del decreto di convocazione del debitore all’udienza prefallimentare, mentre invece al debitore erano giunte due PEC, una con in allegato la richiesta del P.M. e, nella stessa giornata, la seconda, con il decreto di convocazione; al ricorso si oppone il fallimento con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, in ognuno dei suoi profili; non risulta contestato che il decreto di convocazione da parte del tribunale, oltre ad indicare giorno, ora e luogo di audizione, è giunto alla PEC della società debitrice – con due invii successivi da parte della medesima cancelleria del Tribunale di Firenze e a cura del medesimo operatore nello stesso orario (le ore 10.52) di venerdì 24 marzo 2017 in cui era giunta la richiesta del P.M.;

2. in questo senso, nell’escludere il vizio di nullità ex art. 15 L. Fall.,

la corte d’appello non ha omesso di motivare sulla natura “contestuale” dei due adempimenti, immediatamente successivi e interni all’intervallo di un solo minuto, laddove la giustapposizione del principio di Cass. 25870/2011, pur non sovrapponibile quanto a fattispecie, ha manifestato il ragionevole richiamo ad un più generale principio di efficacia e concludenza informativa dell’atto quando la parte sia stata senza equivoci edotta del suo contenuto e delle prescrizioni organizzative che lo implicano; per tale premessa, il ricorso di fatto si è risolto in un’inammissibile censura sulla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014);

3. sul citato aspetto di fatto comunque, il motivo nulla espone, così non sottraendosi al limite d’incompletezza della deduzione impugnatoria, per cui “i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo”, con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale, sicchè quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento… adottato dal giudice di merito… l’impugnazione è inammissibile” (Cass. 15676/2014, 2626/2018, 22220/2018, 5584/2019, 16224/2019, 7020/2020); il citato limite ricorre ove, come nella specie, “il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto “error in procedendo” non acquista rilievo”;

4. parimenti, è altrettanto corretto ritenere, proprio dalla sequenza notificatoria seguita, che il raggiungimento dello scopo non sia mancato, poichè nessuno degli elementi processuali, appartenenti all’instaurazione di un procedimento destinato a svolgersi secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio, è stato omesso; la parte ha conosciuto nella sua integralità, per quanto qui d’interesse, sia la richiesta di fallimento del P.M., sia la modalità di svolgimento dell’istruttoria cui era stata con quell’atto attinta, senza equivoci di carattere contenutistico od organizzativo, secondo un apprezzamento di sufficienza ed idoneità del giudice di merito (Cass. 17345/2017, 14814/2016, 16757/2010);

il ricorso è dunque inammissibile; ne consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al rimborso in via forfettaria nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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