Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13465 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27273-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLA DELLE FAVE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Foggia, con sentenza n. 1271/16, sez. 3, rigettava il ricorso proposto da P.M. avverso il diniego di rimborso della somma di Euro 18.523,15, per decadenza dai benefici fiscali per la compravendita di un terreno agricolo non avendo nel triennio fornito la prova di essere iscritto nel registro dei coltivatori diretti.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR sostenendo la sussistenza del predetto requisito.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 524/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione contesta la decisione impugnata sostenendo l’avvenuta decadenza dal beneficio, avendo il contribuente depositato il certificato di iscrizione oltre il termine di decadenza di tre anni dalla registrazione del contratto.

Ritiene preliminarmente la Corte di precisare in via di fatto, sulla base delle risultanze in giudizio, quanto segue.

Il P. ha registrato in data (OMISSIS) compravendita di un terreno beneficiando delle agevolazioni della piccola proprietà contadina.

Successivamente, in data 10/02/2011, il contribuente ha pagato la maggiore imposta ad aliquota piena richiesta dall’amministrazione finanziaria con cartella di pagamento, facendo riserva di richiesta di rimborso.

In data 22/11/2013, il contribuente ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte versate, depositando il certificato della regione Puglia attestante la propria qualità di imprenditore agricolo consegnato in data (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate ha respinto in data 30.1.2014 la predetta istanza in quanto la documentazione di imprenditore agricolo era stata presentata dopo tre anni dalla stipula del contratto.

Ciò chiarito, il motivo di ricorso appare infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, in una fattispecie analoga alla presente in cui il pagamento era stato effettuato a seguito di avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro sull’atto di acquisto, che ai fini del conseguimento delle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina nell’ipotesi di acquisto di terreno agricolo, a norma della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 5, come sostituito dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 35, l’acquirente può non produrre contestualmente nè il certificato definitivo ex art. 3, lett. B), nè quello provvisorio ex art. 4, comma 1, attestante la sua qualità di imprenditore agricolo – come tale avente diritto al trattamento agevolato -; in una tale evenienza egli è perciò tenuto al pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie nella misura ordinaria, e deve rendere nell’atto esplicita dichiarazione di voler fruire del beneficio. Il diritto al rimborso della maggiore imposta versata, riconosciuto in tal caso all’acquirente su presentazione di domanda corredata della prescritta certificazione, si prescrive nel termine di tre anni, che decorre dal pagamento delle somme dovute, e non dalla data di stipulazione dell’atto (Cass. 12189/2002; Cass. 3082/14).

Nel caso di specie dunque essendo stato il certificato presentato nel termine di tre anni dall’avvenuto pagamento dell’intera imposta, al contribuente spettava il diritto al rimborso.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2300,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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