Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13464 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori p.t.,

nonchè T.G., T.P., M.P.,

M.R., rappr. e dif. dagli avv. Vicari Andrea, Gullo Giuseppe e

Landi Valerio, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.

Santosuosso Daniele Umberto, in Roma, via G.G. Porro n. 15, come da

procure in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Adinolfi Mario ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. De Camelis Raffaella, in

Roma, via Domenico A. Azuni n. 9, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Milano 07/06/2018, n.

2826/2018, in R.G. n. 1137/2018, rep. 1648/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25.2.2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione ((OMISSIS)) e T.G., T.P., M.P., M.R. impugnano la sentenza App. Milano 07/06/2018, n. 2826/2018, in R.G. n. 1137/2018, rep. 1648/2018 che ha respinto il loro reclamo (oltre che quello di altre due parti) avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo (con transazione fiscale) della società e la contestuale sentenza di fallimento (Trib. Milano 12.2.2018);

2. ha premesso la corte che: a) la società aveva depositato istanza di sospensione delle azioni cautelari ed esecutive ai sensi dell’art. 182bis L. Fall., comma 6; b) il tribunale aveva concesso termine per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (o della domanda di concordato) e della relazione del professionista; c) la stessa società, con il deposito del ricorso e poi all’udienza, aveva rappresentato, quale causa di forza maggiore, l’impedimento del professionista incaricato dell’adempimento ex art. 160 L. Fall., comma 2 e art. 161 L. Fall., comma 3, così motivando una istanza di proroga;

3. la corte ha ritenuto che: a) la violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, era stata formulata per la prima volta in sede di reclamo, come tale inammissibile, avendo in precedenza i ricorrenti solo invocato una proroga ex art. 162 L. Fall. ed infondata, poichè la norma fallimentare era speciale, i ricorrenti non avevano domandato un’integrazione al piano o la produzione di documenti, la causa di forza maggiore era stata addotta in modo generico; b) l’attestazione del professionista costituiva requisito di ammissibilità del concordato, la sua mancanza equivalendo al difetto di deposito del piano e della proposta del concordato; c) non sussisteva violazione dell’art. 162 L. Fall., per non aver il tribunale concesso il termine richiesto per la presentazione della relazione del professionista, poichè sul punto non ricorreva alcun obbligo e comunque era diverso l’oggetto dell’attività posponenda; d) in ogni caso l’istanza di sospensione ex art. 182-bis L. Fall., comma 6 seguiva una appena precedente dichiarazione di inammissibilità di altro concordato con riserva, per inutile decorso del termine domandato dalla società ex art. 161 L. Fall., comma 6 e concesso in 180 giorni, derivandone l’inammissibilità di un nuovo concordato con riserva nel biennio;

4. il ricorso è su quattro motivi e ad esso resiste il fallimento con controricorso;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) vizio di motivazione, avendo la corte omesso di considerare che già nella richiesta al tribunale era stata invocata la forza maggiore, idoneamente rappresentata e presupposto della rimessione in termini, fatti non contestati, indicando altresì l’istanza di proroga dell’art. 162 L. Fall.; b) (secondo motivo) violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, considerando che non ricorre rapporto di species a genus tra art. 161 L. Fall., comma 6, 162 L. Fall. e l’art. 153 c.p.c., comma 2; c) (terzo motivo) falsa applicazione dell’art. 162 l.f., non avendo la corte incluso tra i documenti d’integrazione nel termine anche la relazione attestativa; d) (quarto motivo) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, difettando una spiegazione del citato rapporto fra art. 153 c.p.c. e art. 162 L. Fall..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, con riguardo ai diversi profili delle censure del primo e quarto motivo, con assorbimento dei restanti; osserva il Collegio, in primo luogo, che non risulta attinta da alcuna specifica impugnazione la statuizione di rigetto del reclamo ove la corte, nel richiamare il limite di ammissibilità di una seconda domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 L. Fall., comma 6, se depositata nel biennio, ha – con tutta evidenza – giustapposto una autonoma ratio decidendi, così qualificando la seconda domanda di concordato, sprovvista di un elemento essenziale quale la relazione attestativa del professionista, alla stregua di domanda del tutto incompleta; essa infatti, decisivamente, in quanto seconda domanda di concordato depositata nel biennio, non poteva che essere completa, ai sensi dell’art. 161 L. Fall., commi 1 e 3, per poter conseguire un giudizio preliminare di non inammissibilità; va così dato corso all’indirizzo per cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza ” (Cass. 9752/2017, 10815/2019);

2. a tale condivisione del principio può pervenirsi per effetto della inammissibilità specifica del primo e del quarto motivo, laddove la sentenza è pervenuta ad esaminare la dedotta violazione dell’art. 162 L. Fall., quale censura assorbente il motivo di reclamo, non a seguito di omesso esame della violazione della norma sulla rimessione in termine, ma apprezzando già la genericità con cui le “cause di forza maggiore” erano state rappresentate e parimenti il difetto di “idonee prove”, come da motivazione; ed invero proprio la descritta valutazione di insufficienza e non specificità ha correttamente sorretto, per come esplicitato, il giudizio di novità del vizio sulla rimessione in termini, in quanto formulato – inammissibilmente – in modo compiuto (citando ex professo l’arresto del professionista e con declinazione della stessa istanza) nel solo giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall.; va invero ribadito che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, hanno precisato che l’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato a seguito dei recenti interventi, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)” con la conseguenza che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Conf. 25216/2014, 9253/2017, 27415/2018); ne consegue l’assorbimento dei motivi secondo e terzo;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alle spese regolata secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili il primo e il quarto motivo, assorbiti il secondo ed il terzo; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 7.100, di cui 100 Euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% sul compenso ed accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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