Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13464 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17416-2018 proposto da:

OPERA SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. ELEONORA D’ARBOREA 30, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7101/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/12/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 1201/15, sez. 2, rigettava il ricorso proposto dalla Opera srl avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Iva 2010.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Lazio.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 7101/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione.

Con il secondo motivo censura la sentenza per non avere integrato il contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione.

Con il terzo motivo contesta la ritenuta non operatività di essa società per il periodo d’imposta 2009 ed il conseguente disconoscimento della detrazione dell’Iva in relazione all’anno in questione.

Va preliminarmente esaminato il secondo motivo che risulta manifestamente infondato.

L’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione non si poneva come adempimento obbligatorio alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che, qualora il contribuente impugni l’avviso di mora per la mancata notifica della cartella di pagamento, e salva la previsione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore, su cui incombe l’onere probatorio, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 23, del concessionario del servizio alla riscossione perchè provveda a produrre la documentazione in suo possesso; l’impugnazione va, invece, proposta esclusivamente nei confronti di quest’ultimo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, per gli errori a lui direttamente imputabili e, cioè, per vizi propri della cartella o dell’avviso di mora: in nessuna delle due ipotesi ricorre il litisconsorzio necessario.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza d’appello ha fornito concisa ma sufficiente motivazione riguardo al motivo di appello con cui si era dedotto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado laddove ha argomentato che “la sentenza è congruamente motivata spiegando, sia pure sinteticamente ma puntualmente il contenuto della propria decisione e le circostanze giuridicamente rilevanti sui quali si fonda”.

A prescindere da ciò deve tuttavia osservarsi che in caso di vizi di motivazione della sentenza di primo grado spetta al giudice di appello colmare le lacune motivazionali poichè il giudizio di appello tributario è un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia (Cass. 3559/10; Cass. 21127/07).

Il terzo motivo di ricorso risulta invece fondato.

La motivazione fornita dalla CTR sulla questione è la seguente: “è fatto pacifico che nelle annualità precedenti a quella in esame, la società sia rimasta non operativa e pertanto non poteva usufruire del credito d’ Iva nei modi e nei tempi invece utilizzati, tenuto altresì conto del fatto, non secondario, nè smentito, dell’omessa produzione della dichiarazione Iva”.

In tale motivazione nessun riferimento viene fatto a quanto dedotto con il terzo motivo e cioè che la inoperatività della società era stata allegata solo per gli anni 2007 e 2008 e non per l’anno 2009 oggetto del presente giudizio in relazione al quale il credito d’imposta è stato portato in detrazione nel 2010.

Tale circostanza, oltre a dar luogo ad una omessa valutazione di circostanze di fatto dedotte con l’impugnazione, costituisce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, avendo questa Corte già avuto occasione di affermare in proposito che, lo “status” di società non operativa risultante dall’applicazione dei parametri previsti dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 1, non è permanente, ma va accertato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in un determinato esercizio sociale ed operativa in quello successivo, con la conseguenza, ai fini del divieto di rimborso posto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 45, che il calcolo effettuato in base ai parametri legislativi relativi alla dichiarazione di un solo anno è insufficiente a dedurre l’assoluta non operatività della società o la sua non operatività per il periodo oggetto della parametrazione. (Cass. 8851/08; Cass. 20702/14).

Il motivo quindi accolto nei termini di cui sopra, dovendo la Commissione tributaria regionale in sede di rinvio accertare il periodo di in operatività della società contribuente in relazione all’anno d’imposta per il quale è stato chiesto il rimborso per cui è causa.

La sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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