Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13463 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15420-2018 proposto da:

GENOVAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI N. 6, (avv.

L. NAPOLITANO), presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIASI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso

lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO RENZULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9785/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 13046/16, sez. 10, accoglieva il ricorso proposto dalla Genoval srl avverso l’avviso di pagamento TARI 2015.

Avverso detta decisione il Comune di Nola proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 9785/27/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso il Comune di Nola.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi cinque motivi di ricorso la società ricorrente deduce in un’unica rubrica i seguenti vizi: “ERROR IN IUDICANDO VIOLAZIONE DELL‘ART. 360 c.p.c., nn. 3, 4 E 5, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 147 del 2013, ART. 1 COMMI 641,656 E 657, E SUCC. MOD., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. n. 201 del 2011, ART. 14, CONV. IN L. n. 214 del 2011, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 507 del 1993, ART. 59.

VIOLAZIONE DELLE DELIB. DI G.C. n. 72 del 2014 E DELIB. n. 75 del 2013, DELLA DELIB. COMMISSARIALE DEL COMUNE DI NOLA n. 90 del 1994, ART. 2, E DELLA DELIB. CONSILIARE n. 66 del 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DET. DIRIG. DEL COMUNE DI NOLA IN DATA 18 maggio 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 152 del 2006. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO, CONTRASTO CON i PRECEDENTI, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, SVIAMENTO.”

Con il sesto motivo lamenta i seguenti identici vizi.

“ERROR IN IUDICANDO.VIOLAZIONE DELL‘ART. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 147 del 2013, ART. 1, COMMI 641,656 E 657, E SUCC. MOD., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. n. 201 del 2011, ART. 14, CONV. IN L. n. 214 del 2011, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 507 del 1993, ART. 59. VIOLAZIONE DELLE DELIB. DI G.C. n. 72 del 2014 E DELIB. n. 75 del 2013, DELLA DELIB. COMMISSARIALE DEL COMUNE DI NOLA n. 90 del 1994, ART. 2, E DELLA DELIB. CONSILIARE n. 66 del 1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DET. DIRIG. DEL COMUNE DI NOLA IN DATA 18 maggio 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 152 del 2006. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO, CONTRASTO CON i PRECEDENTI, CONTRADDITTORIETA’, ILLOGICITA’, SVIAMENTO.”

Per quanto riguarda, in particolare, i primi cinque motivi, si osserva che gli stessi vengono successivamente esposti dapprima con le lett. maiuscole da A a D e successivamente con il n. 2, Segue, 3 Segue, 4 Segue e 5 Segue.

Tale distinzione rende non chiaro quale siano i rispettivi motivi nè se a ciascuno di essi si riferisce l’intera rubrica di motivi dianzi indicata oppure solo alcune parti di essa ed in tal caso quale o quali.

Tutto ciò rende i predetti motivi inammissibili non essendo adeguatamente specificato quali siano le censure riferite a ciascuno di essi.

Si aggiunge inoltre, a tale proposito che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. 26874/18).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il sesto motivo che propone tutti i vizi dianzi riportati mescolando violazioni di legge e vizi di motivazione.

Il Collegio, ancorchè superfluamente, ritiene comunque di dovere aggiungere che in ogni caso i singoli motivi sono inammissibili anche a volerli considerare singolarmente.

Quanto al primo motivo, con il quale si deduce, tra l’altro, l’erronea interpretazione del capitolato di appalto del servizio di raccolta e smistamento dei rifiuti, non viene fatto alcun riferimento alle norme interpretative (art. 1362 c.c., e segg.) che si assumono violate (Cass. sez. un. 471/15).

Il motivo tende inoltre a prospettare inammissibilmente una diversa valutazione delle circostanze effettuando una diversa ricostruzione in fatto non consentita e facendo riferimento a elementi (capitolato speciale d’appalto, dichiarazione del dirigente del servizio ambiente, dichiarazioni dei responsabili istituti di vigilanza, decisioni passate in giudicato relative ad altre annualità, delibera 413 del 2010, piano finanziario del comune di Nola etc.) che non vengono in alcun modo ritrascritti e riportati nel ricorso o lo sono in modo del tutto parziale.

E’ nota a tale proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell’atto di impugnazione con indagini integrative. (Cass. 6735/19).

Inoltre il motivo (vedi in particolare lett. C), come già detto, prospetta promiscuamente il vizio di motivazione (art. 360, n. 5), con i vizi di legge (art. 360, nn. 3 e 4).

Quanto al secondo motivo, lo stesso deduce elementi di fatto non valutabili da questa Corte senza tenere conto del fatto che la circostanza che una società privata svolga attività di raccolta rifiuti nell’ambito dell’Interporto su incarico di quest’ultimo non esclude di per sè che la stessa attività sia svolta istituzionalmente dal Comune.

Con il terzo ed il quarto motivo si deducono circostanze relative ad un contratto con una certa società Buttol di cui non si rinviene cenno nella sentenza impugnata e di cui non viene inammissibilmente riportato il testo.

Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione di una tariffa ridotta da parte del Comune in ragione dell’assunto fondato sul mancato servizio facendo riferimento a precedenti decisioni, di questa Corte.

Premesso che i precedenti giurisprudenziali si riferiscono a fattispecie in cui è stato effettivamente accertato il mancato svolgimento della raccolta rifiuti, nella fattispecie si ripropone la questione circa l’avvenuto assolvimento dello smaltimento dei rifiuti che è stato escluso dalla Commissione regionale e che non è sindacabile in questa sede trattandosi di questione di merito.

Quanto al sesto motivo, come si è già detto, la sua inammissibilità deriva dalla proposizione congiunta di censure che investono la violazione di legge e la motivazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1400,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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