Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13462 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (già titolare della Ditta Edil Clea) elett.te

domiciliato in ROMA,via Pierluigi da Palestina 63 presso l’avvocato

Contaldi Mario dal quale è rappresentato e difeso unitamente agli

avv.ti Oreste Cagnasso e Marco D’Arrigo di Torino giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Rivalta;

– intimato –

avverso la sentenza n. 690 della Corte d’Appello di Torino depositata

il 3.5.2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra il Comune di Rivalta e la Ditta Edtl Clea di A.S. venne stipulato in data 30.6.1987 appalto di opera pubblica (la ristrutturazione di un impianto sportivo) da espletarsi entro 150 gg dalla consegna dei lavori per il prezzo di L. 171.057.989 e con applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962;

consegnati i lavori, con lettera 29.12.1988 il Comune dichiarò risolto il contratto per inadempimento dell’appaltatore e questi con citazione del 9.6.1989 convenne innanzi al Tribunale di Torino l’appaltante deducendo l’inadempimento dell’Ente e chiedendone la condanna al pagamento del prezzo e dei danni. Costituitosi il Comune, che in via riconvenzionale chiese la condanna dell’ A. al pagamento delle penali ed al risarcimento dei danni, il Tribunale con sentenza 22.3.2001 rigettò la domanda dell’ A. e lo condannò, in accoglimento della riconvenzionale, a pagare al Comune la somma di L. 24.462.607. La sentenza venne appellata in via principale dall’ A. ed in via incidentale dal Comune di Rivalta e la Corte di Torino, con sentenza 3.5.2004, respinse il primo motivo ed accolse in parte il secondo affermando, per quel che rilevarne:

Dovevano ritenersi precluse da giudicato interno, formatosi a cagione della omessa impugnazione del capo della prima pronunzia afferente la avvenuta risoluzione in danno per ritardo nella esecuzione delle opere, le contestazioni mosse nei primi tre motivi di appello con riguardo alla data di consegna dei lavori, all’omesso apprestamento dei registri di contabilità da parte del Comune, alla inesistenza in punto di fatto di inadempienze da ritardo della appaltatrice.

Quand’anche dette doglianze potessero prendersi in esame, nella supposta considerazione della impugnazione implicita del capo afferente la risoluzione in danno, esse erano prive di fondamento dato che 1) anche ammettendo che la consegna fosse avvenuta nel settembre 1987, alla data di risoluzione in danno (2.11.1998) erano comunque trascorsi i termini contrattuali incrementati delle varianti (gg. 150 + 120), 2) la pretesa adeguatezza dei tempi di esecuzione era frutto di una ricostruzione personalistica dei tempi stessi ed ignorava il dato saliente per il quale comunque l’appaltatrice alla data della risoluzione non aveva neanche completato i lavori contrattuali e non solo le opere dedotte nelle varianti, 3) in ogni caso nulla avrebbe autorizzato ad affermare che dall’accoglimento della implicita impugnativa della risoluzione potesse rivenire all’appaltatrice il credito per le opere non eseguite, anche considerando che la CTU aveva calcolato tutte le opere eseguite senza dar risalto alla omessa formulazione delle rituali riserve. Quanto alle doglianze articolate nel quarto motivo di appello,esse non avevano fondamento posto che 1) quelle afferenti l’equivoco determinato dalla CTU tra prezzi stabiliti in contratto e prezzi solo proposti dal Comune, esse erano prive di interesse ed autosufficienza 2) quella afferente il diritto all’equo compenso per le opere extracontrattuali D.P.R. n. 1063 del 1962, ex art. 13, comma 4 (eccedenti il quinto d’obbligo) era inconsistente perchè era del tutto mancata la allegazione da parte dell’appaltatrice della sussistenza della condizione per l’insorgenza del diritto, quella del notevole pregiudizio economico subito per effetto di dette opere.

Quanto infine atta censura posta nel quinto motivo, sulla assenza di prova dell’avvenuto “spiegamento” del terreno del campo di calcio, dovevasi condividere il giudizio del primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso in data 27.5.2005, articolato su sette motivi non resistiti dal Comune ed illustrati in memoria finale. Il Collegio ha disposto la redazione di sentenza a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto per infondatezza od inammissibilità delle censure sulle quali esso si fonda.

Con il primo motivo si censura l’affermazione per la quale si sarebbe formato giudicato interno – precludente l’esame dei primi tre motivi di appello – per la mancata impugnazione della decisione risolutoria.

La Corte, ad avviso dell’ A., non avrebbe considerato il rilievo della mancata predisposizione dei registri di contabilità, imposta dalla legge (R.D. n. 350 del 1895, artt. 38 e 52) e rilevante sulla tempistica contrattuale, ed avrebbe fatto capo, erroneamente, alla nozione di giudicato interno. Osserva il Collegio che, al di là della impropria evocazione del giudicato interno, la Corte ha voluto dire che non ci si può dolere dei tempi eccessivi e della inosservanza delle norme preposte alla loro osservanza ed alla censura delle loro conseguenze se non si impugna la decisione finale ed assorbente dell’appaltante che è quella di procedere alla risoluzione in danno: errata o meno che sia tale ricostruzione, essa non è stata affatto compresa, apparendo evidente che il ricorrente ritiene che la Corte abbia voluto solo affermare che si sta formato giudicato interno su consegna, tempi e durata.

Con il secondo motivo si censura come incomprensibile l’affermazione contenuta a pag. 12 punto 2.1.1. della sentenza: il motivo è inconsistente perchè la Corte ha esaminato nel merito (e al proposito dispiegando ulteriore ed autonoma ratio) i motivi di appello nonostante la rilevata preclusione ed ha affermato, per quel che occupa, che la inesistenza delle riserve (ed a monte, del registro di contabilità) non aveva portato alcun nocumento all’appaltatore dato che la ricostruzione del CTU aveva toccato il merito delle spettanze senza formalizzarsi sulla assenza di riserve.

Con il terzo motivo si propone censura non riferita nè agevolmente riferibile ad uno specifico passaggio argomentativo della pronunzia:

essa, come tale, è inammissibile.

Con il quarto motivo si ripropone come violazione di legge la censura già formulata, evidenziando la pacifica e conclamata inesistenza di una contabilità d’obbligo da parte del Comune, e deducendo che di detta censura la sentenza d’appello non avrebbe tenuto conto: anche tal profilo della stessa doglianza è fuor di segno perchè neanche si avvede che la Corte ha esaminato la censura contenuta nel secondo motivo (pag. 8 punto 1.1.), la ha ritenuta inammissibile per il giudicato interno (ut supra), la ha anche esaminata nel merito e disattesa (pag. 12 punto 2.1.1. citato). Con il quinto motivo si reitera la censura di violazione del R.D. n. 350 del 1895, art. 9, comma 2 sulla non veridicità del verbale di consegna dei lavori: la doglianza neanche si avvede che la Corte ha riportato il primo motivo (pag. 8 punto 1), lo ha ritenuto ut supra precluso dalla mancata impugnazione della risoluzione in danno, lo ha anche esaminato nel merito e motivatamente disatteso perchè adducente una lesione priva di rilevanza (pag. 10 primo cpv.).

Con il sesto motivo si afferma che sia stata violata la previsione di un appalto il cui prezzo era stato concordato a misura L. n. 2248 del 1865, ex art. 326 e che la motivazione data sul punto sarebbe stata inadeguata: la censura,generica e priva di autosufficienza, e che ignora la parte motiva dedicata (alle pagine da 13 a seguenti) alla questione del diritto al compenso per le opere eccedenti il quinto d’obbligo, appare afferente il tema generale della riconducibilità del prezzo alla tipologia del contratto “a misura”, da tanto volendosi trarre conseguenze tanto sul diritto al compenso quanto sulla inesigibilità del completamento dei lavori in assenza di finanziamento della relativa variante. Si tratta di questioni nuove e, come tali, non esaminabili in sede di legittimità. Inconsistente è poi la questione del preteso contrasto tra dispositivo di condanna al pagamento di Euro 1.348,08 e statuizione di conferma “nel resto” della prima sentenza, avendo la Corte confermato la prima condannala contempo gravando Edil Clea della detta somma ulteriore per il titolo risarcitorio non riconosciuto dal Tribunale (il differenziale di prezzo dovuto alla appaltatrice Errezeta per il completamento dell’opera).

Con il settimo motivo, infine, dopo l’esposizione nelle prime sei pagine dei principi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della CTU, si lamenta, all’ultima pagina (punto 3), che la CdA non abbia valutato criticamente la CTU espletata in primo grado e le sue palesi carenze documentali. La censura è inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Nulla dice della CTU nè delle sue carenze nè delle proprie deduzioni in primo grado ed in appello su di esse. Nulla dice sulle affermazioni ai punti 2.1.1. e 3.1. della sentenza che impugna. Non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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