Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13462 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del responsabile

del settore Dipartimentale Legale Sud e Sicilia del Servizio

Consulenza e Assistenza Legale e munito dei poteri di rappresentanza

ai sensi della procura speciale ai rogiti Dott. Z.M., rappr.

e dif. dagli avv. Giaconia Alberto ed Gitto Antonino del foro di

Catania, giusta procura in calce all’atto,

alberto.giaconia.pec.ordineavvocaticatania.it;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avv. Torrisi Massimo del foro di Catania,

massimo.torrisi.pec.ordineavvocaticatania.it, come da procura in

calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Catania 24/01/2018, n.

162/2018, in R.G. n. 511/2014, rep. 194/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 25 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. impugna la sentenza App. Catania 24/01/2018, n. 162/2018, in R.G. n. 511/2014, rep. 194/2018, che – in accoglimento parziale del suo appello proposto contro la sentenza Trib. Catania 5.02.2014, n. 373/2014 resa su domanda di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie dal (OMISSIS) s.r.l. e che aveva dichiarato inefficaci le stesse per 71.136,23 Euro – ha condannato la banca alla restituzione della minor somma di 67.464,02 Euro, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, modificando con parziale compensazione per un quarto le spese del primo grado;

2. la corte, premesso che la domanda, formulata secondo la disciplina ante riforma dell’art. 67 L. Fall., comma 2, concerneva due distinti importi, uno affluito su un conto corrente ed altro ad estinzione di un conto anticipi, ha ritenuto che: a) sussistevano concreti collegamenti dell’istituto bancario con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza del cliente, in particolare il rifiuto da parte della banca (nel giugno 2003) di pagare due assegni di modesto importo (di 665,00 Euro e di 1.080,00 Euro) non giustificabile, conseguendone – quanto alle sole rimesse successive e non a quelle precedenti – la rettifica della revocabilità, corrispondentemente ridotta per complessivi 3.672,21 Euro; b) aveva natura solutoria il versamento di 47.028,97 Euro su conto anticipi, avendo con esso la società estinto un debito pregresso, chiudendo il conto stesso e per di più con proprio assegno bancario fuori piazza, per importo maggiore; c) l’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta, non di valore, derivando che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda e la rivalutazione monetaria spetta solo se sia provato il maggior danno, circostanza non emersa;

3. il ricorso è su un unico motivo e ad esso resiste con controricorso il (OMISSIS) s.r.l.;

4. con il ricorso si deduce la violazione dell’art. 67 L. Fall., comma 2 e dell’art. 1853 c.c. contestandosi la natura solutoria del versamento di 47.028,67 Euro su un conto (anticipi) in realtà affidato all’epoca per 80 mila Euro, secondo una operazione di giroconto in ogni caso attuabile anche in via di compensazione rispetto ad altre esposizioni della società verso la banca.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, nei suoi plurimi profili; esso pecca di non autosufficienza laddove, nell’invocare l’autonomia del conto anticipi il solo di cui si discute in questa sede – e supporre un affidamento, contesta la diversa ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito che, nel richiamare in narrativa la (duplice) C.T.U. espletata in primo grado e poi dando atto di un mero giroconto con un versamento dello stesso correntista, implicitamente ma sostanzialmente, esclude proprio che quel conto fosse assistito da apertura di credito, così come che il ‘serviziò cui era adibito rispetto all’altro lo rendesse distinto e non invece accessorio;

2. in questo senso, la motivazione della sentenza non è censurabile, sia per i limiti di doglianza ora propri del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 8053/2014), sia per la novità della conseguente questione sollevata in punto di compensazione ex art. 1853 c.c., avendo mancato il ricorrente di indicare in quali luoghi processuali del merito e con quale tempestività (diversa dalla comparsa conclusionale) essa fosse stata dedotta per circostanze già non esaminate; si ripete qui, dunque, che “qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. 32804/2019);

3. inoltre, non essendo risultata nel merito alcuna forma tecnica di apertura di credito, ma solo la fissazione di un limite di accettazione di titoli allo ‘scontò, proprio la estinzione del ‘conto anticipì, effettuata con danaro proprio, richiama la revocabilità della corrispondente rimessa, un vero pagamento di debito esigibile, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., comma 2, secondo l’indirizzo costante per cui “a differenza che nel contratto di apertura di credito, gli affidamenti per smobilizzo crediti non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma sono esclusivamente fonte, per l’istituto di credito, degli obblighi di accettare, entro un predeterminato ammontare, i titoli che l’affidato presenterà e di anticipare a quest’ultimo la relativa provvista. Ne consegue che l’esistenza di tali affidamenti non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, nè può far escludere, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate sul conto dal cliente poi fallito che non goda di alcuna apertura di credito o che, nel corso del rapporto, abbia sconfinato dal limite del fido eventualmente concessogli a tale titolo” (Cass. n. 6575/2018); ed invero, così come “l’accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall’anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente”, pari qualificazione, e a maggior ragione, attiene ad un giroconto con cui il medesimo cliente operi in modo diretto, come nella specie, girando un proprio assegno bancario fuori piazza, riscontrandosi la comune condizione per cui “esso abbia la sua provvista nell’utilizzazione di danaro di quest’ultimo” e così determinando “riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo” (Cass. 19108/2012);

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e gli accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13,comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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