Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13462 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13368-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ONESTO

DI BONACORSA, 7, presso lo studio dell’avvocato FABIO CACCIANI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6147/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 10219/16, sez. 30, accoglieva il ricorso proposto da M.M.L. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con cui si era rettificato, ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335, il classamento dell’immobile della contribuente, sito in microzona (OMISSIS), con l’attribuzione di una maggiore rendita catastale.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6147/14/2017, lo dichiarava inammissibile per tardività.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso illustrato con memoria.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio deduce la tempestività del proprio appello.

Va preliminarmente osservato che la contribuente ha riportato nel controricorso la circostanza che l’Agenzia aveva presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza della Commissione regionale.

Va a tale proposito rammentato che questa Corte ha già chiarito che la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso per cassazione, nè, ove già iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice “a quo”, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, (Cass. 31920/18).

Il Collegio ha verificato nel fascicolo d’ufficio che l’Agenzia con il ricorso per revocazione innanzi alla Commissione tributaria regionale non ha avanzato alcuna richiesta di sospensione del giudizio di cassazione onde può procedersi all’esame ed alla decisione del presente ricorso.

Ciò posto il motivo dell’Agenzia risulta fondato.

La sentenza impugnata ha affermato che il termine per impugnare scadeva il 28.11.16 e che, invece, l’impugnazione era stata spedita il 29.11.16.

Tale accertamento risulta erroneo.

L’Ufficio ha infatti inserito nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, copia della distinta di spedizione rilasciata dalle Poste italiane ove risulta che la raccomandata destinata al difensore della contribuente era stata presentata in data 28.11.16 e, quindi, tempestivamente dovendosi, come è noto, considerare ai fini della tempestività del ricorso la data di spedizione.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che “nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale” (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016).

A ciò deve aggiungersi che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 -Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)” (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017).

In tal senso va disatteso il documento prodotto con la memoria da parte della contribuente costituito da una dichiarazione delle Poste ad essa diretta da cui risulterebbe che la raccomandata in questione era stata presa in carico il 29.11.16.

A parte la tardività di detta produzione, si osserva che la stessa è priva di firma e risulta, quindi, carente di valore probatorio a differenza del documento prodotto dall’Amministrazione costituito dall’elenco delle raccomandate presentate all’Ufficio che include quella destinata al difensore della contribuente R.F. su cui è apposto il timbro dell’ufficio postale recante la data del 28.11.15 che costituisce attestazione probatoria contestabile solo con querela di falso.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Lazio per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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