Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13461 del 20/06/2011
Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13461
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio
Cesare n. 14/a-4, presso l’avv. PAFUNDI Gabriele che lo rappresenta e
difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo
Corridoni, n. 15, presso l’avv. AGNINO Paolo che unitamente all’avv.
Carlo Dongo la rappresenta e difende per procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 12, pubblicata
il 9 febbraio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5
maggio 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Marco IURILLI e Paolo AGNINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
e, in subordine, per il rigetto nel merito.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6-26 luglio 2005 il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra B.M. e P.D. con ogni consequenziale provvedimento.
Su gravame di entrambe la parti la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2-9 febbraio 2007, confermava la decisione impugnata con particolare riferimento ai provvedimenti di carattere economico.
Contro la sentenza ricorre per cassazione B.M. con due motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso M.M.V..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 155 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (primo motivo) e si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni motivazione in ordine alla asserita non rimborsabilità di talune voci di spesa, quali i corsi scolastici ed i viaggi di studio del figlio minore A. (secondo motivo).
Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nè la formulazione del quesito di diritto in relazione alla censura di violazione di legge nè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura di vizio di motivazione, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che la censura di violazione di legge o il fatto controverso siano esposti nel corso del motivo o possano desumersi d dalla sua lettura – come sembra adombrare il ricorrente nella sua memoria illustrativa – poichè è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011