Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13461 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. I, 20/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 14/a-4, presso l’avv. PAFUNDI Gabriele che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo

Corridoni, n. 15, presso l’avv. AGNINO Paolo che unitamente all’avv.

Carlo Dongo la rappresenta e difende per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 12, pubblicata

il 9 febbraio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5

maggio 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Marco IURILLI e Paolo AGNINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e, in subordine, per il rigetto nel merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6-26 luglio 2005 il Tribunale di Genova pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra B.M. e P.D. con ogni consequenziale provvedimento.

Su gravame di entrambe la parti la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 2-9 febbraio 2007, confermava la decisione impugnata con particolare riferimento ai provvedimenti di carattere economico.

Contro la sentenza ricorre per cassazione B.M. con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso M.M.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 155 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (primo motivo) e si duole che la sentenza impugnata abbia omesso ogni motivazione in ordine alla asserita non rimborsabilità di talune voci di spesa, quali i corsi scolastici ed i viaggi di studio del figlio minore A. (secondo motivo).

Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nè la formulazione del quesito di diritto in relazione alla censura di violazione di legge nè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura di vizio di motivazione, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che la censura di violazione di legge o il fatto controverso siano esposti nel corso del motivo o possano desumersi d dalla sua lettura – come sembra adombrare il ricorrente nella sua memoria illustrativa – poichè è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA