Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13461 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 03/06/2010), n.13461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23709-2004 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WEINGUT SCHLOSS SIGMUNDSKRON K.G., F.K., F.H.;

– intimati –

sul ricorso 27698-2004 proposto da:

F.H., F.K. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 4, presso gli avvocati

PAFUNDI GABRIELE e ROMANELLI EMANUELA, che li rappresentano e

difendono unitamente all’avvocato TIEFENBRUNNER OTTO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

WEINGUT SCHLOB SIGMUNDSKRON K.G. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLATTER PETER, giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

sul ricorso 27988-2004 proposto da:

WIENGUT SCHLOSS SIGMUNDSKRON K.G. S.A.S., in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLATTER PETER, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI (OMISSIS), F.K., F.H.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2004 della SEZ. DIST. DI BOLZANO – CORTE

D’APPELLO di TRENTO, depositata il 19/05/2004;

preliminarmente si riuniscono i ricorsi;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il COMUNE ricorrente principale, l’Avvocato GIOVANNI

PALATIELLO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; il

rigetto dei ricorsi incidentali, in subordine solleva questione di

legittimità costituzionale relativamente alla L.P. 15 aprile 1991,

n. 10, artt. 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinques e 8, con le modifiche

introdotte con le L.P. n. 1 del 2009 e L.P. n. 9 del 2009, per

contrasto con gli artt. 2 e 42 Cost., nonchè con i principi e norme

fondamentali di riforma economico-sociali di cui alla normativa

statale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui non

prevedono espressamente che, ai fini della determinazione della

indennità di espropriazione, si debbano considerare l’impossibilità

legale di edificazione quando per tale area era comunque precluso il

rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della

realizzazione di edifici o manufatti di natura privata e, sempre

nella p. in cui non prevedono, che si debbano considerare le

possibilità effettive di edificazione;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali F.,

l’Avvocato CARLO ALBINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale;

udito, per la controricorrente al ricorso incidentale Soc. WEINGUT

SCHLOSS SIGMUNDSKRON, l’Avvocato PETER PLATTER che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e il rigetto dei ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 16.04.2002, su richiesta del Comune di (OMISSIS), ai sensi della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 5 il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano dichiarava la pubblica utilità delle misure paesaggistiche di risanamento dell’ex discarica di (OMISSIS) nel territorio del citato Comune, nonchè la necessità di esproprio dei terreni necessari all’attuazione dei lavori con determinazione delle relative indennità spettanti agli aventi diritto.

Il decreto veniva notificato alla Weingut Schloss Sigmundskron K.G., che in catasto risultava proprietaria di vari appezzamenti di terreno indicati nel provvedimento ed inclusi nel p.t. 139/I del Comune catastale di (OMISSIS), nonchè a K. e F.H.. Ai sensi dell’alt. 15 della citata L.P. n. 10 del 1991, la menzionata società ed i F. proponevano, davanti alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, distinte opposizioni, poi riunite, contro il suddetto decreto, notificate al Comune di (OMISSIS) nonchè, per mera conoscenza, al Presidente della Giunta Provinciale, essenzialmente dolendosi dell’incongruità del determinato indennizzo espropriativo.

Il particolare, con l’atto di citazione in opposizione del 7- 10.06.2002, la società Weingut Schloss Sigmundskron K.G. deduceva in sintesi:

che con l’opposto decreto di stima era stato previsto nei suoi confronti ed in favore del Comune di (OMISSIS) l’esproprio della porzione, estesa in totale mq 26.824, del più ampio maso chiuso “(OMISSIS)”, di circa 4,2 ettari, e l’indennità di esproprio determinata nell’importo complessivo di Euro 178.428,50 che sin dal (OMISSIS), in base ad un contratto di affitto, il Comune di (OMISSIS) aveva acquisito parte del compendio espropriato, per destinarlo a discarica – che il medesimo Comune aveva depositato sul suo terreno affittato enormi quantità di rifiuti e realizzato- per la gestione ordinaria degli impianti- delle strade, una casa per il custode ed in tempi recenti, aveva iniziato ad attuare alcune prime misure di risanamento (in particolare attraverso la realizzazione di impianti di trattenimento delle acque percolanti e di aspirazione dei gas nonchè la posa di giganteschi teloni di copertura);

che l’indennità offerta e riconosciuta era inadeguata, dal momento che si trattava di area di edilizia abitativa, stante la sua relativa vicinanza a (OMISSIS) e ad un insediamento abitativo nel territorio del Comune confinante di (OMISSIS), e che erano prevedibili danni aggiuntivi, derivanti in particolare dalla perdita della capacità di sopravvivenza del maso chiuso, dalla forte svalorizzazione delle aree residue nonchè dalla contaminazione di una sorgente e di impianti agricoli.

A loro volta F.K. e F.H. con l’atto di citazione in opposizione del 5-7.06.2002 deducevano in sintesi:

che erano stati affittuari dei terreni agricoli poi espropriati, i quali nel (OMISSIS) erano stati venduti dai conti T. ai coniugi R., i quali li avevano fatti confluire nell’azienda di nuova costituzione Weingut Schloss Sigmundskron K.G. che, dinanzi alla Corte di appello di Brescia, era ancora pendente il giudizio da loro promosso, quali titolari del diritto di prelazione in relazione alla vendita a terzi dei terreni da parte dei T., volto al riscatto degli immobili ormai oggetto d’espropriazione, ragione per cui, ove fosse stata accolta questa domanda, le indennità di esproprio avrebbero dovuto essere a loro attribuite;

in subordine che a loro spettava almeno la quota d’indennizzo riservata per legge (della L.P. n. 10 del 1991, art. 14) agli affittuari, data tale loro trascorsa qualità che, per i medesimi motivi svolti dalla società opponente, l’indennizzo espropriativo era stato stimato in misura inadeguata.

L’adita Corte di appello, previo anche espletamento di una CTU, con sentenza del 12-19.05.2004, in parziale accoglimento delle opposizioni:

a) determinava nella complessiva maggiore somma di Euro 885.713,30, l’indennità di esproprio da corrispondere, maggiorata dei relativi interessi, alla Weingut Schloss Sigmundskron K.G. oppure (del tutto o in parte) a F.K. o F.H., nel caso in cui entrambi o uno di loro si fosse rivelato proprietario effettivo degli immobili espropriati, all’esito del procedimento giudiziario pendente dinanzi alla Corte di appello di Brescia;

b) dichiarava inammissibile la richiesta della società Weingut Schloss Sigmundskron K.G. di ulteriore indennità e di relativi interessi, pretesa a titolo di risarcimento dei danni aggiuntivi;

c) respingeva a richiesta subordinata di indennizzo quali fittavoli, formulata da F.K. e F.H., in quanto gli stessi avevano omesso di presentare prove relative alla sussistenza dei presupposti per il conseguimento del vantato diritto, sottolineando anche che non era stato stabilito se entrambi o uno solo di loro e per quale periodo fosse stato fittavolo e che non vi erano indicazioni chiare riguardo a quali delle particelle fondiarie e per quale periodo fossero state oggetto del dedotto rapporto di affitto.

La Corte territoriale riteneva anche:

– che l’indennità di espropriazione inerendo ad aree produttive d’espansione, doveva essere determinata in base al criterio (semisomma tra il prezzo di mercato e il prezzo agricolo di cui al comma 3) di cui alla L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1, come emendato dalla L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, art. 18 (emanato a seguito della sentenza d’incostituzionalità n. 80 del 1996), avuto riguardo all’ipotesi, ivi prevista, di aree che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno potenzialità edificatoria, posto anche che non più ostava a tale inquadramento la ripartizione tra aree edificabili e non, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis a seguito dell’entrata in vigore in data 8.11.2001, dell’emendamento apportato all’art. 117 Cost., dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3 applicabile in base alla norma transitoria di cui all’art. 10 della medesima Legge Costituzionale;

che nella specie, attese le conclusioni del CTU e la documentazione presentata, non poteva essere negata alle aree in questione la natura di edificabili per scopi produttivi;

che non ostava a tale qualificazione la recente modifica del piano urbanistico del Comune di (OMISSIS), disposta per realizzare un’area ricreativa nei pressi di (OMISSIS), in base alla quale le aree in questione erano state dichiarate “zone verdi pubbliche”, destinazione preclusiva di possibilità e potenzialità di edificazione o di utilizzazione per scopi produttivi;

che sul calcolo dell’indennizzo espropriativo non dovevano avere alcun effetto i cambiamenti di destinazione urbanistica che avessero creato le condizioni per l’avvio di procedure d’esproprio e per successive opere edilizie, qualora si fossero risolti in ingiusti ed inopportuni decrementi per i proprietari;

che nella specie era da reputarsi più che giusto e opportuno ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio avere riguardo al carattere originario dell’immobile, senza tenere conto del cambiamento di destinazione che aveva comportato la perdita della sua idoneità ad essere edificato o ad essere utilizzato per scopi produttivi;

che con riferimento allo stato degli immobili prima del cambiamento di destinazione urbanistica emergeva che, sin dal (OMISSIS), in base ad un contratto novennale di affitto, mq 16.971 dell’area ablata, estesa complessivamente mq 26.824, erano stati appresi e di fatto destinati a discarica dal Comune di (OMISSIS), che d’allora l’aveva come tale gestita più male che bene ed incontestabilmente vi aveva anche fatto costruire strade, opere edilizie ed impianti di vario genere;

che il medesimo Comune aveva costruito un’altra serie d’impianti di smaltimento a poca distanza in linea d’aria;

che, dunque, la discarica si inseriva armonicamente nel contesto territoriale ed ambientale, seppure successivamente ampliata per immettervi le rimanenze della discarica “(OMISSIS)” e risanata in vista della nuova destinazione ad area ricreativa;

che le aree in questione, essendo state da più di vent’anni destinate a discarica e soffocate da rifiuti, erano insuscettibili di essere considerate aree agricole e come tali valutate, tanto più che non offrivano alcun riferimento utile per la determinazione dell’indennizzo secondo le diverse regole legali proprie dei terreni agricoli;

che in varie sentenze emanate nel 1998, in analoghi procedimenti di opposizione a decreti di stima d’indennizzi espropriativi inerenti a terreni destinati all’ampliamento della discarica comprensionale di (OMISSIS), era stata già espressa la convinzione giuridica che gli impianti di gestione dei rifiuti di qualsiasi tipo (dunque anche discariche ed impianti per la lavorazione e il riciclaggio di rifiuti solidi) andassero considerati come aziende produttive ed i relativi terreni come aree produttive edificabili, con un valore adeguatamente ribassato rispetto a quello di siti per aziende produttive, o come aree potenzialmente edificabili per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti;

che richiamati detti principi, nella specie le aree già utilizzate da quasi due decenni a discarica dovevano essere considerate aree edilizie produttive e le ulteriori, incluse per scopi di risanamento, confinanti con le prime e costituenti un’unica unità con il sito della discarica, considerate e valutate come terreni adatti alla realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

che, invece, doveva essere disattesa per vari argomenti la richiesta delle parti private;

di riconduzione dei terreni nell’ambito delle aree di espansione edilizia di maggiore qualità per la realizzazione di edifici di edilizia abitativa;

che per la quantificazione del dovuto in base al criterio mediato di cui alla L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 1, occorreva assumere il valore di mercato che gli immobili avrebbero potuto teoricamente avere al momento dell’adozione del decreto di stima e, dunque, quello unitario di Euro 65,00 al mq stimato dal CTU, e, quanto ai valori agricoli, fare riferimento anche alla gestione effettiva cui erano sottoposte le singole aree ablate.

Avverso questa sentenza il Comune di (OMISSIS) ha proposto ricorso principale per cassazione notificato il 26 ed il 27.10.2004 ed affidato ad un unico motivo. La società Weingut Schloss Sigmundskron K.G. S.a.s. ha resistito con controricorso notificato il 3 ed il 4.12.2004 e proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Anche K. e F.H. hanno resistito con controricorso notificato il 3 ed il 6-10.12.2004 e proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui hanno resistito il Comune di (OMISSIS) e la suddetta società. Quest’ultima ha depositato due memorie nelle quali anche invoca, illustrandone contenuto e rilevanza, l’applicazione delle modifiche normative introdotte dalla L.P. n. 4 del 2008 e dalla successiva L.P. n. 9 del 2009. All’udienza pubblica sono stati riuniti i ricorsi principale ed incidentali e la discussione orale, svoltasi alla presenza di tutte le parti, ha incluso il tema delle sopravvenienze normative, ivi compresa la L.P. n. 17 del 2009. Il Comune di (OMISSIS) ha anche sollevato la questione di costituzionalità della normativa introdotta nel 2009 e segnatamente della L. n. 10 del 1991, artt. 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies e 8.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso principale il Comune di (OMISSIS) denunzia “Violazione e falsa applicazione della L.P. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 8 come modificato dalla L.P. Bolzano 30 gennaio 1997, n. 1, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Incongrua ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si duole, anche per vizi di motivazione, che i terreni espropriati non siano stati ritenuti privi di potenzialità edificatoria e che, conseguentemente il relativo indennizzo sia stato determinato ai sensi del comma 1 invece che del comma 3 della L.P. n. 10 del 1991, art. 8 nella formulazione all’epoca vigente, che contempla il criterio del giusto prezzo per terreni agricoli, dal momento che si trattava di suoli coperti da uno strato lineare di rifiuti di altezza pari a 25 mt, che dunque erano insuscettibili di alcuna edificazione a fini sia abitativi che produttivi, ma solo destinabili a verde, come successivamente stabilito dal PUC, che, inoltre, erano adibiti a raccolta selvaggia di rifiuti, che in loco non vi era alcun impianto stabile (nel senso proprio di impianto per la lavorazione ed il riciclaggio di rifiuti solidi), che non ricorrevano i parametri indicatori elencati nel citato art. 8, comma 1 e che non poteva essere del tutto ignorata l’intervenuta modificazione urbanistica, come evidenziato dal suo perito di parte e non smentito in alcun modo.

A sostegno del ricorso incidentale la Weingut Schloss Sigmundskron K.G. denunzia: 1. “Violazione e falsa applicazione della disposizione della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Premette anche:

che il Comune, realizzata la discarica sulla porzione di terreno detenuto in affitto, aveva successivamente indebitamente occupato altre aree per ampliarla, e vi aveva anche trasferito i depositi di altra discarica, la cd. (OMISSIS), ormai abbandonata, in vista del risanamento dell’intero compendio;

che a tal fine l’area di cui si discute era stata inserita nella “Zona ricreativa extraurbana”, disciplinata dall’art. 30 NTA del PUC del Comune di (OMISSIS), sottoposta alla disciplina del Piano paesaggistico e urbanisticamente destinata a “zona a verde pubblico”, fatto che aveva reso possibile l’esproprio che con il Decreto di stima del 16.04.2002 le indennità di esproprio erano state valutate considerando in sostanza l’area prevalentemente come agricola;

che l’area aveva avuto un’utilizzazione produttiva, essenzialmente in termini di risparmio di spesa e proventi, e che la gestione della discarica doveva essere considerata alla stregua di una vera e propria attività produttiva, sicchè il terreno a ciò asservito costituiva zona produttiva a tutti gli effetti, incontestabile anche essendo che nella specie era dotato di tutte le infrastrutture.

Sostiene conclusivamente che, data la presenza dell’impianto, l’indennità avrebbe dovuto essere determinata secondo il criterio non già della semisomma di cui alla L.P. n. 10 del 1991, art. 8, comma 1 ma secondo quello di cui al comma 5 della medesima disposizione, ossia secondo il giusto prezzo di mercato previsto per le aree su cui insistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione.

2. “Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento alla determinazione dei valori di stima e sotto più aspetti”. Contesta l’entità della riduzione non corrispondenza prezzo di mercato a 312,70 al mq per siti analoghi e comunque l’abnorme riduzione vizi motivazionali.

Censura la quantificazione dell’indennizzo espropriativo, contestando i valori assunti a base del relativo computo.

Il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale della società Weingut Schloss Sigmundskron vanno esaminati congiuntamente, essendo stata con entrambi censurata l’applicazione del criterio indennitaro previsto dalla L.P. Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, art. 7, comma 1 nel testo precedente le modifiche apportate dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4 e già emendato dalla L. n. 1 del 1997, art. 18 a seguito della declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’anteriore formulazione (Corte Cost. n. 80 del 1996. In tema cfr Cass. 200616980). Il ricorso principale merita favorevole apprezzamento così come nei limiti in prosieguo precisati, il primo motivo del suddetto ricorso incidentale, conclusione cui anche consegue l’assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso incidentale.

A seguito delle note sentenze 530/1988 ed 80/1996 della Corte Costituzionale, la seconda delle quali aveva dichiarato illegittimo la L.P. Bolzano n. 10 del 1991, art. 8, comma 1 per avere introdotto un criterio di stima dell’indennità di espropriazione molto più oneroso per l’amministrazione espropriante e, comunque, notevolmente difforme dal sistema della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis definita legge di riforma economico-sociale, la L.P. n. 1 del 1997 ha riformulato il menzionato art. 8 per un verso adeguandolo alla menzionata normativa statale; la quale ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra “aree edificabili” ed “aree agricole” cui ha equiparato quelle “non classificabili come edificabili”, associandola ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può essere data solo dalla classificazione urbanistica dell’area in considerazione, per altro verso definendo le tipologie di aree inquadragli nell’una o nell’altra categoria; sicchè i primi due commi contengono le categorie aventi il requisito dell’edificabilità legale, il terzo e quarto le fattispecie non aventi destinazione edificatoria (sostanzialmente corrispondenti a quelle individuate dall’art. 5 bis, comma 4, Legge Statale), mentre il comma 5 si rivolge alle aree già edificate (in esse comprendendo anche i terreni “su cui esistono …, impianti o opere di urbanizzazione”), non considerate dal criterio di calcolo riduttivo dell’art. 5 bis, ma rientranti anche nell’ottica del sistema normativo statale, in quello tradizionale del valore di mercato pieno dell’immobile di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 da ultimo recepito anche dall’art. 38 del T.U. delle espropriazioni appr. con D.P.R. n. 327 del 2001. E’ quindi conseguente che durante la vigenza della L.P. n. 1 del 1997 il fondo espropriato non potesse rientrare in quest’ultima categoria, perchè ubicato al di fuori dei centri abitati e non compreso in alcuna delle zone cui gli strumenti urbanistici dei comuni circostanti attribuivano destinazione edificatoria (dell’art. 8, commi 1 e 2), di tal che a nulla rilevava che il Comune di (OMISSIS) vi avesse realizzato delle strade, una casa per il custode ed in tempi recenti, anche impianti di trattenimento delle acque percolanti e di aspirazione dei gas nonchè altri manufatti, posto che la previsione del comma 5 si riferisce all’evidenza a quelle aree sulle quali siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature ovvero opere di urbanizzazione tali da avere impresso al terreno su cui sorgono una stabile trasformazione, così da rendere attuali le originarie – e quindi necessariamente preesistenti – potenzialità edificabili del terreno medesimo (cfr.

Cass. 2005012844; 200521638) e non certamente a qualunque fondo (anche non edificatorio) sul quale sussista un qualsiasi manufatto assimilabile a quelli indicati dalla norma, perchè altrimenti la categoria non solo assorbirebbe la quasi totalità delle aree (rendendo inutili le precedenti ripartizioni, e la disposizione ulteriore sulla concessione edilizia), ma si discosterebbe da quella equivalente presupposta dall’art. 5 bis, ed ora recepita dal menzionato art. 38 del T.U. e sarebbe incorsa nei medesimi vizi di legittimità costituzionale che avevano provocato l’intervento della Consulta. Con la L.P. 10 giugno 2008, n. 4, art. 38 (commi 6 e 7) è stato inserito nella citata L.P. n. 10 del 1991, l’art. 7 bis sulla determinazione del valore del bene e sono stati sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8, sui criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione.

Questa nuova disciplina trova applicazione anche al caso di specie, in virtù della norma transitoria di cui alla medesima L. n. 4 del 2008, art. 47, comma 3, che ne dispone l’applicabilità a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità sia divenuta definitiva per scadenza del termine per proporre opposizione ovvero per passaggio in giudicato della sentenza sull’opposizione, ipotesi entrambe nella specie non ricorrenti.

Successivamente, le L.P. 9 aprile 2009, n. 1, (art. 50) e L.P. 13 novembre 2009, n. 9 hanno introdotto nuove regole sempre in materia di espropriazione, ma alle disposte innovazioni non è stata attribuita portata retroattiva, ragione per cui non rilevano nel presente giudizio e, dunque, rimane anche assorbita la questione di costituzionalità sollevata dal Comune con riferimento alle nuove disposizioni in esse contenute.

Ai fini della determinazione del valore del bene, la L.P. n. 10 del 1991, art. 7 bis introdotto dalla L.P. 10 giugno 2008, n. 4, art. 38, comma 6 al quale per quanto detto occorre riferirsi, dispone “Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’art. 5 (ossia il decreto dirigenziale di stima), valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista …”.

La medesima L.P. n. 10 del 1991, art. 8 come sostituito nei primi tre commi dalla L.P. n. 4 del 2008, art. 38, comma 7, per adeguare i precedenti criteri riduttivi inerenti alle aree edificatorie alla declaratoria di incostituzionalità operata dalla nota decisione n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, nonchè ai nuovi parametri introdotti sulla scorta di essa dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, ribadisce la diversificazione dei criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione a seconda che si tratti di aree edificabili (commi 1 e 2, corrispondenti all’art. 37 del cit. T.U.), di aree non edificabili (comma 3), mantenendo l’inclusione tra di esse delle aree boschive (con il particolare criterio di calcolo previsto dalla L.P. del 1997, comma 4) e lasciando inalterata la disposizione del comma 5, per quanto si è detto relativa alle aree già edificate.

Estraneo al caso di specie si rivela con evidenza il criterio inerente alle aree boschive ma del pari inapplicabile appare, per quanto già detto, il metodo del giusto prezzo in libera contrattazione di compravendita, previsto dalla L.P. n. 10 del 1991, art. 8, cit. comma 5, per le aree su cui insistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione, invocato (ex novo) dalle parti resistenti.

Si deve aggiungere in punto di fatto e con riferimento alla peculiare situazione del terreno espropriato, che la valutazione dell’applicabilità di questo metodo, che può prescindere dall’entità del costruito, deve rispecchiare, pur esclusa ogni rigidità del criterio, le obiettive caratteristiche, qualitative e quantitative dell’immobile nel suo complesso (cfr. cass. 200318820), certamente non integrate da quelle presentate dalle aree in argomento al momento dell’emanazione del decreto di stima (art. 7 bis), quali accertate dai giudici di merito, secondo cui si trattava di immobili soffocati da rifiuti e che erano già stati del tutto depauperati, attraverso il perdurante e continuo deposito intensivo d’immondizia, di tal che l’unica cosa di cui avevano bisogno era un risanamento.

Nè i terreni espropriati possono farsi rientrare tra quelli cui la L. n. 10 del 1991, nuovo art. 8, commi 1 e 2 come modificato dalla L. n. 4 del 2008, ha attribuito destinazione (legale) edificatoria: in quanto da un lato il citato art. 7 bis impone di determinare l’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto dirigenziale di stima, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, e dall’altro il successivo art. 8, comma 2 dispone che per la qualificazione di un’area come edificabilc e salvo quanto disposto dall’art. 7 bis, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del suddetto decreto e che non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale, regionale e provinciale o quando per tale area era comunque precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

Dall’ impugnata sentenza emerge che in base a “recente” modifica del Piano Urbanistico Comunale di (OMISSIS) la zona in questione era stata inclusa tra le “zone verdi pubbliche”, che tale modifica era stata disposta per realizzare un’area ricreativa nei pressi di (OMISSIS) e che di tale destinazione urbanistica, preclusiva di possibilità e potenzialità di edificazione o di utilizzazione per scopi produttivi, non si doveva tenere conto ai fini del calcolo dell’indennità di esproprio. Anche la società Weingut Schloss Sigmundskron sottolinea nel ricorso che l’area era stata inserita nella “Zona ricreativa extraurbana”, disciplinata dall’art. 30 NTA del PUC del Comune di (OMISSIS), sottoposta alla disciplina del Piano paesaggistico e urbanisticamente destinata a “zona a verde pubblico”.

In linea generale l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio va effettuato tenendo conto non solo della destinazione attribuita all’area dal piano regolatore generale o dal piano di fabbricazione, ma anche delle varianti apportate in sede di “zonizzazione” del territorio da strumenti urbanistici generali, che rivestono, riguardo alla destinazione impressa all’area dal piano, la duplice, contemporanea efficacia di strumento attuativo di terzo livello, mentre non può tenersi alcun conto delle varianti apportate al piano generale allo specifico scopo di realizzare l’opera che viene contestualmente approvata (varianti cosiddette attuative), giacchè tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all’esproprio e pertanto non può ad esse essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria (cfr. cass. 200503116; 20008223). La ricognizione della qualità edificatoria di un’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio deve tener conto dei vincoli conformativi, che, in quanto non correlati alla vicenda ablatoria, ma connaturati alla proprietà in sè, contribuiscono a fondare i caratteri del suolo ai fini valutativi, e a tale scopo il carattere conformativo dei vincoli di piano non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi, in particolare configurandosi tale carattere ove tali vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti dì una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica; di contro, se il vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione con conseguente sua ininfluenza agli effetti indennitari (cfr, tra le numerose altre, cass. 200602612 e cass., SU, 200100173).

La destinazione urbanistica a verde pubblico, nel caso di specie sopravvenuta, che comportava , come anche ritenuto dai giudici di merito, l’inedificabilità delle parti del territorio interessate, e che, precludendo il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, integrava la condizione ostativa di cui alla L. n. 10 del 1991, art. 8, comma 2 ordinariamente si sostanzia in vincolo conformativo, ed ha il carattere di eccezione l’ipotesi in cui tale destinazione si traduca, invece, in vincolo espropriativo, di cui, anche ai sensi della L. n. 10 del 1991, art. 7 bis non si deve tenere conto nella determinazione dell’indennità di espropriazione (in tema cfr. cass. 200917995; 200602612; 200624585; 200423973; 200405106).

Nella specie, la Corte territoriale, pur avendo sostanzialmente presupposto il carattere conformativo della variante a verde pubblico della zonizzazione, peraltro evidenziato dalla generalità, astrattezza e non lenticolarità dell’adottata previsione urbanistica, ha indebitamente ritenuto di doverne prescindere per ragioni di opportunità, equità e giustizia sostanziale, illegittimamente assumendo nell’ambito dei vincoli imposti a titolo particolare e preordinati all’esproprio, anche i vincoli conformativi, quale quello in questione, pregiudizievoli per il proprietario, con soggettiva interpretazione estensiva, apparentemente adeguatrice (in tema cfr Corte Cost. 199300442), non consentita dai principi ermeneutici che devono presiedere alla individuazione della portata del testo normativo.

Pertanto, come sostenuto nel ricorso principale del Comune, che va accolto, i terreni in questione avrebbero dovuto essere qualificati come inedificabili e, conseguentemente, indennizzati per il loro esproprio, secondo il criterio previsto dalla L. n. 10 del 1991, art. 8, comma 3.

A sostegno del ricorso incidentale K. e F.H. denunziano “Violazione e falsa applicazione della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Incongrua ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Censurano anche per vizi di motivazione, la conclusione della Corte di appello secondo cui non avevano diritto all’indennità spettante agli affittuari, in ragione del difetto di prova della ricorrenza di tale loro qualità, sostenendo che:

la loro qualità di affittuari avrebbe dovuto essere desunta dall’avvenuta notifica del decreto di esproprio anche nei loro confronti;

il fatto che il rapporto riguardasse tutto il maso chiuso e quindi tutto il fondo ablato risultava dalla documentazione in atti;

che le ragioni del diniego d’indennizzo si rivelano contraddittorie rispetto all’affermata loro legittimazione alternativa a conseguire l’intero indennizzo espropriativi:

che la causa di prelazione e riscatto agrari era iniziata con notificazione del 20.11. 1987 e quindi il rapporto era in corso nel 1987 e tale circostanza costituiva presupposto sufficiente per l’attribuzione dell’indennizzo in riferimento alla durata massima di un decennio.

Il motivo non ha pregio.

I F. inammissibilmente avversano la statuizione di rigetto della loro richiesta d’indennizzo quali fittavoli, dalla Corte distrettuale congniamente e puntualmente argomentata in aderenza al dettato normativo, con censure che si risolvono in generici, apodittici ed in parte anche carenti sotto il profilo dell’autosufficienza oltre che involgenti circostanze di fatto inerenti alla durata del rapporto di affitto, nuove e come tali non valutabili in questa sede. D’altra parte dai dedotti rilievi critici non è dato nemmeno desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, posta anche la duplice veste in cui i F. avevano agito, sicchè nel loro complesso le censure appaiono essenzialmente volte ad un diverso e favorevole apprezzamento della loro domanda, non consentito in questa sede di legittimità.

Conclusivamente si deve accogliere nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale del Comune di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso incidentale della società Weingut Schloss Sigmundskron K.G., con assorbimento del secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, rigettare il ricorso incidentale di K. e F.H. e cassare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Trento, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale della società Weingut Schloss Sigmundskron K.G., assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale, rigetta il ricorso incidentale di F. K. e H., cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA