Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13461 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6422-2018 proposto da:

D.R.E., D.R. SAS DI E.D.R. & C., in persona

del legale rappresentante, S.I.M.I. – SOCIETA’ IMMOBILIARE

FINANZIARIA SAS DI M.M. & C. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del liquidatore, eredi (con beneficio d’inventario) del Sig.

M.M., B.G., M.S.,

ME.SI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARCO TOGNARINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1707/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 10/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1 1/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con sentenza n. 122/16, sez. 1, rigettava i ricorsi proposti dalla D.R. sas di E.D.R. & C., da D.R.E., dalla SIMI sas di M.M. & C. nonchè dagli eredi di M.M.: M.S., Ma.Si. e B.G. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS), RES (OMISSIS); RES (OMISSIS) per Irap 2012 nonchè l’avviso di rettifica (OMISSIS) per registro 2012, imposta ipotecaria e imposta catastale 2012.

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello.

La CTR Toscana, con sentenza 1707/17, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contribuenti deducono con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria.

Con il secondo motivo lamentano la mancata valutazione, in violazione dell’art. 115 c.p.c., del bilancio depositato sin dal primo grado da cui si evinceva la consistenza del patrimonio netto ed il superiore valore di bilancio rispetto al patrimonio netto della scissa società del bene immobile rispetto al quale l’Ufficio aveva ritenuta elusa, in danno dei creditori, la relativa assegnazione gratuita ai soci per effetto della scissione totale.

Con il terzo motivo deducono che era onere dell’Ufficio provare che l’assegnazione gratuita del capannone sarebbe stata una operazione alternativa e fungibile rispetto alla scissione totale.

Con il quarto motivo lamentano la mancata pronuncia sui motivi da 1 a 4 e sul sesto motivo del ricorso introduttivo non esaminati dal giudice di primo grado.

Va preliminarmente osservato che, nonostante la sentenza concluda impropriamente per il rigetto del ricorso, la stessa contiene preliminarmente una pronuncia di inammissibilità dell’appello laddove afferma che le censure sono poco incisive e non specifiche poichè ribadiscono le deduzioni e le censure già svolte in primo grado.

E’ nota a tale proposito la giurisprudenza di questa Corte secondo cui qualora la sentenza di appello contenga una pronuncia di inammissibilità del gravame l’eventuale successivo esame delle questioni di merito proposte con l’appello è privo di ogni valenza giuridica.

Ciò posto, si osserva che la pronuncia in esame di inammissibilità risulta, contrariamente a quanto dedotto dall’Amministrazione, comunque censurata dal primo motivo del ricorso (paragrafo 1.6.2 pag. 32 e 33) che consente di riconoscere la contestazione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, laddove deduce la contraddittorietà e genericità della sentenza per avere valutato la rilevanza degli argomenti difensivi non da quanto argomentato in relazione al D.P.R. n. 60 del 1973, art. 37 bis, ma da quanto argomentato rispetto alla sentenza di primo grado.

Sotto quest’ultimo aspetto il motivo in esame espressamente lamenta che la detta sentenza di primo grado aveva omesso di esaminare quasi tutte le allegazioni difensive proposte in quella sede.

A tale proposito, il ricorso, nella esposizione in fatto da pagina 22 a pagina 28, ampiamente riporta il contenuto dell’atto di appello con cui veniva lamentato il mancato esame da parte della Commissione provinciale del terzo e del quinto motivo del ricorso introduttivo unitamente ad altre questioni.

Ciò posto, la censura appena riferita risulta pienamente fondata alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dai contribuenti delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (ex plurimis Cass. 30525/18).

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto nei termini dianzi indicati.

I restanti motivi sono inammissibili.

Una volta infatti verificato che la decisiva ratio decidendi della sentenza di appello è stata quella di inammissibilità del ricorso le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza rivestono il carattere di obiter dicta prive di carattere decisionale e quindi le censure rivolte contro di esse risultano inammissibili.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibili i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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