Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13460 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33506-2019 proposto da:

R.R.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LIMUTI WILLIAM;

– ricorrente –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALLA PAOLA MARTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3353/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. R.R.J. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’ex coniuge D.G. ed in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lodi, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai due coniugi in Brasile e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Zelo Buon Persico (LO) dando atto che il signor D. si obbligava irrevocabilmente a trasferire alla signora R.R. la piena proprietà di un immobile in Lodi intestato alla Impresa Edile Ambri di A.D. & C. snc.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 898 del 1970, art. 4, comma 13, e art. 3 per essere ammissibile, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di appello di Milano, la revoca al consenso alla domanda congiunta di divorzio che produce l’improcedibilità del ricorso.

3. Con il secondo motivo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di spese di lite e omessa ed erronea pronuncia. Le ragioni di merito non avrebbero dovuto condurre all’accoglimento dell’appello. Comunque, quanto alle spese del giudizio di primo grado, poichè tra le condizioni di divorzio vi era anche quella che prevedeva l’obbligo per l’ex marito di pagare alla ricorrente l’avvocato, la Corte di merito aveva errato là dove aveva posto a carico dell’appellata le spese del giudizio di primo grado; l’evidenza che il tribunale in primo grado si fosse pronunciato per l’improcedibilità della domanda di divorzio congiunto valeva ad attribuire alla questione dibattuta un carattere controverso che non sosteneva la condanna alle spese.

4. Resiste con controricorso D.G..

5. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. ferma l’affermazione del principio, solido nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, per il quale “qualora sia stata proposta istanza congiunta di divoi7io, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi non comporta l’improcedibilità della domanda, dovendo il tribunale provvedere ugualmente all’accertamento dei presupposti per la pronuncia richiesta, per poi procedere, in caso di esito positivo della verifica, all’esame delle condizoni concordate dai coniugi, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori. Infatti, a differenza di quanto avviene nel procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva, nell’ambito del quale l’accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti necessaii per lo scioglimento del vincolo coniugale L. n. 898 del 1970, ex art. 3, mentre ha valore negqiale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con l’adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme conteziose” (Cass. n. 19540 del 24/07/2018; Cass. n. 6664 del 08/07/1998; Cass. 10463 del 2018).

Il ricorso non offre argomenti per superare l’indicato indirizzo che nella sua condivisa ragionevolezza va qui riaffermato.

6. Il secondo motivo è inammissibile non indicando le norme violate.

In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020).

7. Il ricorso è conclusivamente inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali come in dispositivo indicato, secondo soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a D.G. le spese di lite che liquida in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per spese vive oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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