Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13460 del 03/06/2010
Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 03/06/2010), n.13460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26125-2004 proposto da:
C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA V. G. GALATI 100/C, presso l’avvocato
GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati VANNETIELLO
LUIGI, CARDILLO ANNIBALE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELFRANCI;
– intimato –
sul ricorso 1351-2005 proposto da:
COMUNE DI CASTELFRANCI in persona del Commissario prefettizio pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA
FABRIANO 3, presso l’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PENNETTA DONATO, giusta procura a margine del
c/ricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA V.G. GALATI 100/C, presso l’avvocato
GIARDIELLO ENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati VANNETIELLO
LUIGI, CARDILLO ANNIBALE giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2815/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 08/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/02/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato
IACOBELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale e l’inammissibilità dell’incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e per l’inammissibilità dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.S. conveniva in giudizio il Comune di Castelfranci per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 58.728.036, quale saldo di parcella per la redazione di un progetto di casa comunale, eseguito sotto la sua direzione dei lavori, ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c..
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il comune di Castelfranci sosteneva di aver corrisposto al C. le sue spettanze, dovendo applicare il R.D. n. 2537 del 1925, art. 62 (riduzione del compenso per gli esercenti la libera professione, che siano impiegati dello Stato o di venti territoriali).
Con sentenza n. 54 del 2002, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi rigettava la domanda principale e accoglieva la subordinata, condannando il Comune di Castelfranci al pagamento in favore del C. della somma di L. 58.728.000. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, chiedendo dichiararsi l’insussistenza dell’indebito arricchimento, e in subordine ridursi la misura del corrispettivo della prestazione. Si costituiva l’appellato, chiedendo rigettarsi l’appello.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 30-9/8-10-2004, in accoglimento della subordinata, condannava il Comune al pagamento della minor somma di Euro 20.220,00. Ricorre per cassazione il C., sulla base di un unico motivo.
Resiste, con controricorso, il Comune di Castelfranci, che pure propone ricorso incidentale, e deposita memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
L’unico motivo del ricorso principale va rigettato, siccome infondato.
Il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2537 del 1925, art. 62 sostenendo che la riduzione prevista non dovrebbe applicarsi ai ricercatori universitari a tempo definito. Non si avvede peraltro il ricorrente che il Tribunale aveva accolto la domanda (e il Giudice di appello aveva effettuato una riduzione) a titolo di ingiustificato arricchimento. E tale profilo non ha mai costituito oggetto di impugnazione. E’ evidente pertanto che, con riferimento all’ingiustificato arricchimento, non può rilevare l’applicabilità dell’art. 62 predetto, ma solo l’eventuale “impoverimento” del C. in relazione al vantaggio conseguito dall’Amministrazione (tra le altre, Cass. n. 3599 del 1999). Questo aspetto non è stato mai preso in considerazione dall’odierno ricorrente.
Con il ricorso incidentale, il Comune di Castelfranci chiede riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato il Comune al pagamento di Euro 20.220,00. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorso principale è stato notificato il 23-11- 2004. Il controricorso, il 4-1-2005, tardivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 369, 370 e 371 c.p.c.. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste per i due terzi a carico del ricorrente e per un terzo compensate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione di 2/3, compensandolo per un terzo, e determinandole per l’intero in Euro 3.200.00, comprensivi di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010