Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13460 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 02/07/2020), n.13460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5168-2018 proposto da:

COMUNE DI CAMPOSANTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO;

– ricorrente –

contro

CARROZZERIA NUOVA G.M. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALCITELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CAMOSCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2290/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 778/16, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla Carrozzeria Nuova GM srl avverso l’avviso di accertamento 7958 relativo ad IMU per gli anni 2012 e 2013.

Avverso detta decisione il Comune di Camposanto proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 2290/2/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la società contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente contesta l’applicabilità della esenzione dal pagamento dell’IMU a seguito del sisma del 2012, per gli anni 2012 e 2013, per gli immobili della contribuente parzialmente inagibili.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo la sentenza riconosciuto l’esistenza dell’ordinanza di sgombero non dedotta dalla contribuente nè prodotta.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il D.L. n. 74 del 2012, art. 8, comma 3, stabilisce quanto segue.

“3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle societa, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.”.

La norma dianzi riportata, applicabile al caso di specie, espressamente prevede l’esenzione dall’IMU in caso di inagibilità totale o parziale degli immobili senza richiedere come ulteriore requisito la loro non utilizzazione in via di fatto.

Tale ulteriore requisito è infatti contenuto nel D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 3, lett. b), che riguarda “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” ed è quindi una norma di carattere generale che riguarda le finanze pubbliche. Il D.L. n. 74 del 2012, è invece una norma speciale che trova applicazione solo nei confronti del Comuni colpiti dal sisma del 2012 e dei cittadini di questi ultimi. La stessa, quindi, in ragione dei noti principi generali, prevale su quella generale e deve quindi trovare applicazione esclusiva nel caso di specie.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che la Commissione regionale ha, con adeguata motivazione, accertato l’esistenza dei requisiti per il godimento della esenzione dal pagamento del tributo facendo riferimento alle otto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà relative alla parziale inagibilità degli immobili presentate al Comune dalla contribuente, in osservanza del dianzi citato D.L. 74 del 2012, art. 8, e confermate dalla comunicazione del (OMISSIS) del responsabile dell’area tecnica del Comune (di cui la resistente riporta ampi stralci nel controricorso) nonchè dalla successiva perizia di parziale agibilità dell’Ing. P. rilasciata un anno dopo, in data (OMISSIS), a partire dalla quale la società contribuente ha ripreso il pagamento dell’IMU.

A completamento di tale motivazione ha poi fatto riferimento alla ordinanza di sgombero emessa dal sindaco in data 3.6.12.

Il Comune ricorrente lamenta con il motivo in esame il vizio di ultra petizione perchè la contribuente non avrebbe mai dedotto l’esistenza di tale ordinanza nè sarebbe mai stata prodotta.

A conferma di ciò riporta integralmente nel proprio ricorso sia il ricorso introduttivo che l’atto di appello della contribuente.

Quest’ultimo atto smentisce l’assunto del Comune.

A pagina 15 del ricorso, ove viene riportata la parte finale dell’appello della società contribuente, si legge, prima delle conclusioni, quanto segue: “In ultima analisi è stato qui provato che gli immobili (i) sono stati colpiti dal sisma del 20.5.2012 (ii) sono stati oggetto dell’ordinanza di sgombero del Sindaco del 3.6.12 (iii) sono stati dichiarati parzialmente inagibili (iv) ed allorchè sono diventati nuovamente agibili ((OMISSIS)) la società ha ripreso a pagare l’Imu dovuta al Comune”.

Risulta dunque con tutta evidenza che l’avvenuta emanazione dell’ordinanza di sgombero era stata dedotta dalla contribuente quanto meno con l’atto di appello onde deve escludersi sul punto che la Commissione regionale si sia pronunciata ultra petita.

La censura proposta finisce quindi con investire aspetti di merito della controversia relativi alle esistenza o meno della predetta ordinanza e la sua produzione o meno in giudizio: circostanze non scrutinabili in questa sede di legittimità.

Si osserva da ultimo che, qualora il Comune avesse voluto dedurre un vizio di falsa rappresentazione del giudicante per avere ritenuto prodotto un documento non esistente in atti, avrebbe dovuto agire in revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA